LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18
MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE "ARPA" DELL'EMILIA-ROMAGNA)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell'art. 21 della
L.R. 19 aprile 1995, n. 44
1. L'art. 21 della L.R. 44/95 concernente "Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" e' sostituito
dal seguente:
"Art. 21
Dotazione finanziaria dell'ARPA
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinato
secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al
numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di
Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi,
ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione
per l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dalla
Regione stessa;
c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attivita' e
progetti specifici commissionati dalla Regione;
d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati
prevalentemente alla manutenzione straordinaria, alla
ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale
sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o,
comunque, a disposizione della stessa;
e) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per
l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dagli
Enti stessi;
f) finanziamenti per la realizzazione di attivita' e progetti
specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti
locali;
g) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a
favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 21 della L.R. n. 44 del 1995 era il seguente:
"Art. 21 - Dotazione finanziaria dell'ARPA
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinata
secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al
numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di
Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e
servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche
erogate, nonche' alle spese di investimento;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione
per l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dalla
Regione stessa;
c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attivita' e
progetti specifici commissionati dalla Regione;
d) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per
l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dagli
Enti stessi;
e) finanziamenti per la realizzazione di attivita' e progetti
specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti
locali;
f) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a
favore di terzi secondo tariffe stabilite dalla Regione.".