REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18

MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE "ARPA" DELL'EMILIA-ROMAGNA)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Sostituzione dell'art. 21 della                                                 
L.R. 19 aprile 1995, n. 44                                                      
1. L'art. 21 della L.R. 44/95 concernente "Riorganizzazione dei                 
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la                
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"Art. 21                                                                        
Dotazione finanziaria dell'ARPA                                                 
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:                                     
a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinato              
secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al                
numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di             
Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi,             
ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;                  
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione              
per l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dalla           
Regione stessa;                                                                 
c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attivita' e               
progetti specifici commissionati dalla Regione;                                 
d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati                          
prevalentemente alla manutenzione straordinaria, alla                           
ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale                
sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o,                    
comunque, a disposizione della stessa;                                          
e) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per              
l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dagli               
Enti stessi;                                                                    
f) finanziamenti per la realizzazione di attivita' e progetti                   
specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti                 
locali;                                                                         
g) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a            
favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione.".                   
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 21 della L.R. n. 44 del 1995 era il seguente:             
"Art. 21 - Dotazione finanziaria dell'ARPA                                      
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:                                     
a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinata              
secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al                
numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di             
Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e             
servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche                  
erogate, nonche' alle spese di investimento;                                    
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione              
per l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dalla           
Regione stessa;                                                                 
c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attivita' e               
progetti specifici commissionati dalla Regione;                                 
d) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per              
l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dagli               
Enti stessi;                                                                    
e) finanziamenti per la realizzazione di attivita' e progetti                   
specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti                 
locali;                                                                         
f) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a            
favore di terzi secondo tariffe stabilite dalla Regione.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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