REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Deposito dell'istanza referendaria per l'abrogazione parziale della L.R. 25 maggio 1999, n. 10

I sottoscritti Bruno Moretto, nato a Bologna il 23/4/1948, residente            
a Bologna in Via Castellata n. 8/2; Marcello Graziosi, nato a Modena            
l'8/2/1972, residente a Guiglia (MO) in Via Marano n. 676/C; Andrea             
Virgili, nato a Macerata il 19/7/1951, residente a Bologna in Via               
Corticelli n. 29, depositano, a nome dei promotori e sottoscrittori             
tutti, istanza referendaria per l'abrogazione parziale della L.R. 25            
maggio 1999, n. 10 recante "Diritto allo studio e all'apprendimento             
per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato".            
Chiediamo che a detti primi tre sottoscrittori venga applicato quanto           
disposto dal comma 2, articolo 13 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35.            
Di seguito riproduciamo il quesito referendario e una sua sintesi,              
che compaiono in epigrafe su ogni modulo per la raccolta delle firme            
utili a presentare istanza, ex comma 2, articolo 5 e commi 1 e 4,               
articolo 14 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35.                                  
Sintesi: "Volete voi abrogare le parti della legge che introducono              
sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative                  
statali e non statali sia il finanziamento delle scuole non statali             
in modo diretto e indiretto?".                                                  
Quesito: Volete voi abrogare le seguenti parti della L.R. 25 maggio             
1999, n. 10?:                                                                   
dal Titolo: "e qualificazione del Sistema formativo integrato"                  
dall'articolo 1, comma 2, lettera a): "di un sistema integrato"                 
dall'articolo 1, comma 2, lettera a): "basato sul progressivo                   
coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative           
e formative"                                                                    
dall'articolo 2, comma 2, lettera a: "non statale,"                             
l'articolo 2, comma 2, lettera f): "sostegno alle scuole                        
dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti,                     
associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;"                    
l'articolo 10, comma 4, lettera c): "soggetti gestori di scuole                 
dell'infanzia convenzionate con i Comuni ed in possesso dei requisiti           
di cui all'art. 8, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli                
comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;"                        
l'articolo 10, comma 4, lettera d): "soggetti gestori di scuole                 
dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui                 
all'art. 8, finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa,             
da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;"                      
l'articolo 10, comma 4, lettera e): "associazioni rappresentative a             
livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole                        
dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui                 
all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione                 
dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la              
dotazione di figure di coordinamento pedagogico;"                               
l'articolo 10, comma 4, lettera f): "scuole materne autorizzate non             
statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2,            
lettere a) e b)."                                                               
l'articolo 10, comma 5: "Al fine di poter accedere ai contributi di             
cui alla presente legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia             
gia' convenzionate con i Comuni ai sensi della L.R. 52/95 sono tenuti           
ad adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 8 entro due anni                      
dall'approvazione della legge medesima."                                        
dall'articolo 10, comma 6: "nonche', i progetti dei soggetti di cui             
alla lettera f) del comma 4, relativamente agli interventi di cui               
all'art. 2, comma 2, lettere a) e b),"                                          
l'articolo 12, comma 2: "L'assegno di 5tudio al fine di favorire il             
successo scolastico servira' a coprire una percentuale non superiore            
al 50% delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e            
frequentanti le scuole statali e non statali, nonche', a corsi di               
formazione professionale organizzati da agenzie formative, con sede             
nel territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che                   
rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali."              
l'articolo 12, comma 3: "La percentuale di copertura delle spese di             
cui al comma precedente potra' essere elevata fino al 90% qualora si            
tratti di alunni valutati, dagli organi collegiali competenti della             
scuola frequentata, di concerto con le strutture per i Servizi                  
sociali del Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a            
causa della condizione economica della famiglia di appartenenza."               
dall'articolo 12, comma 5: ", a tutte le spese sostenute".                      
I sottoscritti dichiarano di depositare l'istanza con n. 510 firme in           
calce.                                                                          
Bologna, 12 luglio 1999                                                         
Bruno Moretto                                                                   
Marcello Graziosi                                                               
Andrea Virgili                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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