REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 17

PROROGA DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E DEI COLLEGI DEI SINDACI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Proroga delle funzioni dei Consigli di amministrazione                          
e dei Collegi dei Sindaci                                                       
degli Istituti autonomi case popolari                                           
1. I Consigli di amministrazione e i Collegi dei Sindaci degli                  
Istituti autonomi case popolari, continuano a svolgere le loro                  
funzioni, con la composizione in essere, fino alla data di entrata in           
vigore della legge organica in materia di edilizia residenziale                 
pubblica, prevista dall'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3                 
"Riforma del sistema regionale e locale", e comunque non oltre il               
29/2/2000.                                                                      
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente              
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:                         
"Art. 95 - Principi per la riforma dell'edilizia residenziale                   
pubblica                                                                        
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli               
Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia                
residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del DLgs n. 112 del                
1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia,           
secondo i seguenti principi  generali:                                          
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la                   
gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale                
pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del               
Capo III del Titolo III della presente legge e, comunque,                       
individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio                 
dell'economicita' e il rispetto dei criteri di efficienza ed                    
efficacia nella gestione;                                                       
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni            
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la                 
redditivita' del patrimonio esistente;                                          
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato  ai             
nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario           
al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale                
pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;                   
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia               
residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e                    
mantenimento degli alloggi stessi, secondo  criteri di economicita',            
ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche            
dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilita'           
nonche' da eventuali fondi nazionali e comunitari;                              
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la            
gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e              
l'uniformita' delle procedure attuate  dai Comuni.                              
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di              
programmazione degli interventi per le politiche  abitative, in                 
conformita' ai seguenti principi:                                               
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private             
per la realizzazione dei servizi abitativi, anche  attraverso la                
costituzione di societa' miste;                                                 
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e             
Comuni, nonche' tra questi e le parti sociali interessate, nella                
predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel                  
rispetto del principio di responsabilita' e unicita'                            
dell'amministrazione competente  per ciascun servizio o attivita'               
amministrativa, individuata  a norma delle lettere c), d) ed e);                
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi                    
generali di settore e delle tipologie di intervento e alla                      
programmazione, d'intesa con gli Enti locali, delle  risorse                    
finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la           
Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e                     
qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e               
sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul                   
corretto utilizzo delle risorse finanziarie;                                    
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti                      
territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze  accertate,            
sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale             
pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di                      
pianificazione e programmazione  territoriale;                                  
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della               
gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le                  
Amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni             
abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla              
individuazione  degli operatori privati che partecipano alla                    
realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di              
procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla                
concessione di contributi agli operatori, nonche' all'accertamento              
dei requisiti.".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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