LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 17
PROROGA DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E DEI COLLEGI DEI SINDACI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Proroga delle funzioni dei Consigli di amministrazione
e dei Collegi dei Sindaci
degli Istituti autonomi case popolari
1. I Consigli di amministrazione e i Collegi dei Sindaci degli
Istituti autonomi case popolari, continuano a svolgere le loro
funzioni, con la composizione in essere, fino alla data di entrata in
vigore della legge organica in materia di edilizia residenziale
pubblica, prevista dall'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
"Riforma del sistema regionale e locale", e comunque non oltre il
29/2/2000.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 95 - Principi per la riforma dell'edilizia residenziale
pubblica
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli
Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia
residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del DLgs n. 112 del
1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia,
secondo i seguenti principi generali:
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la
gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del
Capo III del Titolo III della presente legge e, comunque,
individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio
dell'economicita' e il rispetto dei criteri di efficienza ed
efficacia nella gestione;
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la
redditivita' del patrimonio esistente;
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai
nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario
al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e
mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicita',
ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche
dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilita'
nonche' da eventuali fondi nazionali e comunitari;
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la
gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e
l'uniformita' delle procedure attuate dai Comuni.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di
programmazione degli interventi per le politiche abitative, in
conformita' ai seguenti principi:
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private
per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la
costituzione di societa' miste;
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e
Comuni, nonche' tra questi e le parti sociali interessate, nella
predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel
rispetto del principio di responsabilita' e unicita'
dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attivita'
amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi
generali di settore e delle tipologie di intervento e alla
programmazione, d'intesa con gli Enti locali, delle risorse
finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la
Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e
qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e
sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul
corretto utilizzo delle risorse finanziarie;
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti
territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate,
sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale
pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale;
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della
gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le
Amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni
abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla
individuazione degli operatori privati che partecipano alla
realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di
procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla
concessione di contributi agli operatori, nonche' all'accertamento
dei requisiti.".