REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 16

ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO. ATTUAZIONE DEL DPCM 9 OTTOBRE 1998

          Art. 2                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la                
Regione fa fronte mediante i trasferimenti da parte del Ministero del           
Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui             
al comma 8 dell'art. 7 del DLgs 469/97.                                         
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 8 dell'art. 7 del DLgs n. 469 del 1997, citato               
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 7 - Personale                                                             
omissis                                                                         
8. Le risorse finanzi'arie occorrenti per l'attuazione della presente           
legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente                   
sostenute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale                   
nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti,            
sono trasferite alle Regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti              
nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di                     
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per             
l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998,                      
l'Amministrazione del lavoro, con le disponibilita' sopra                       
determinate, corrisponde alle Regioni, per il tramite dei propri                
funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette finalita' in              
ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento           
delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da                     
trasferire, determinati nei limiti e con le modalita' indicate per              
l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di                 
bilancio, nelle apposite unita' previsionali di base dello stato di             
previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale da               
istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del Tesoro, del                 
Bilancio e della Programmazione economica, su proposta del Ministro             
del Lavoro e della Previdenza sociale.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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