LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 16
ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO. ATTUAZIONE DEL DPCM 9 OTTOBRE 1998
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione fa fronte mediante i trasferimenti da parte del Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui
al comma 8 dell'art. 7 del DLgs 469/97.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 8 dell'art. 7 del DLgs n. 469 del 1997, citato
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 7 - Personale
omissis
8. Le risorse finanzi'arie occorrenti per l'attuazione della presente
legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente
sostenute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti,
sono trasferite alle Regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti
nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998,
l'Amministrazione del lavoro, con le disponibilita' sopra
determinate, corrisponde alle Regioni, per il tramite dei propri
funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette finalita' in
ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento
delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da
trasferire, determinati nei limiti e con le modalita' indicate per
l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di
bilancio, nelle apposite unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale da
istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, su proposta del Ministro
del Lavoro e della Previdenza sociale.".