REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 16

ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO. ATTUAZIONE DEL DPCM 9 OTTOBRE 1998

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Procedure selettive                                                             
1. la Giunta regionale e' autorizzata a indire procedure selettive              
riservate al personale amministrativo di cui al comma 1, lettera a)             
dell'art. 7 del DLgs 469/97, in servizio presso l'Agenzia regionale             
da almeno 3 anni dalla data del bando di concorso regionale.                    
2. La Giunta regionale, al fine di acquisire il personale di cui al             
comma 1, incrementa la propria dotazione organica e ne adegua il                
tetto di spesa. La necessaria copertura finanziaria e' garantita                
tramite parte delle risorse di cui al successivo art. 2.                        
3. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono bandite in relazione           
alle qualifiche funzionali possedute dagli interessati nel rispetto             
dell'art. 6 del DPCM 9 ottobre 1998.                                            
4. Il personale risultato idoneo a seguito delle procedure selettive            
e' assunto a tempo indeterminato presso la Regione.                             
5. Nelle more degli adeguamenti di cui al comma 2 dell'art. 236 della           
L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le Commissioni esaminatrici delle                    
procedure selettive di cui al presente articolo sono costituite con             
decreto del Presidente della Giunta regionale. Esse sono composte da            
un dirigente regionale, che le presiede, e da due esperti nelle                 
materie oggetto delle selezioni, sorteggiati dai rispettivi elenchi             
di cui all'art. 11 del Regolamento regionale 7 aprile 1995,  n.24.              
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il DPCM 9 ottobre 1998, concerne Individuazione, in via generale,               
delle risorse da trasferire alle Regioni, in materia di mercato del             
lavoro.                                                                         
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del DLgs 23                
dicembre 1997, n. 469, concernente Conferimento alle Regioni e agli             
Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a           
norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Personale                                                             
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da                    
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 15 marzo           
1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore            
del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni                    
sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via              
generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da           
trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso,             
nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento; la ripartizione           
del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del                 
lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro,               
quale risultante al 30 giugno 1997, nonche' del personale in servizio           
alla medesima data presso le agenzie per l'impiego e' disposta                  
secondo i seguenti criteri:                                                     
a) trasferimento alle Regioni di tutto il personale in servizio                 
presso le Agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto                
privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;                   
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 6 del DPCM 9 ottobre 1998, citato alla nota al            
titolo, e' il seguente:                                                         
"Art. 6 - Tabella di equiparazione                                              
1. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire           
e quello in servizio presso le Regioni ed Enti locali e' la seguente:           
  COMPARTO STATO  COMPARTO ENTI LOCALI                                          
  dirigente                                                                     
  ruolo esaurimento,  dirigente                                                 
  IX - VIII  VIII                                                               
  VII  VII                                                                      
  VI  VI                                                                        
  qualifica V  V                                                                
  e livelli IV  IV                                                              
  III  III                                                                      
  II  II                                                                        
2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni                       
modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai           
contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con                     
decorrenza anteriore alla data del trasferimento.".                             
Comma 5                                                                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 236 della L.R. 21 aprile 1999, n.             
3, concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 236 - Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994                                  
omissis                                                                         
2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994 sono                     
sostituiti dai seguenti:                                                        
"1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con             
regolamento sono individuati:                                                   
a) i requisiti per l'accesso;                                                   
b) la tipologia delle prove;                                                    
c) gli adempimenti della Commissione esaminatrice.                              
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del                
Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:                         
a) le modalita' di costituzione delle commissioni dei concorsi, delle           
selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di                       
individuazione dei relativi membri nel rispetto della lett. e) del              
comma 3 dell'art. 36 del DLgs n. 29 del 1993 e delle disposizioni in            
materia di pari opportunita'; dette commissioni sono presiedute da un           
dirigente regionale;                                                            
b) il contenuto del bando e le modalita' di presentazione delle                 
domande;                                                                        
c) le procedure di selezione;                                                   
d) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino           
all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente            
in materia di personale.".                                                      
4) Il testo dell'art. 11 del Regolamento regionale 7 aprile 1995, n.            
24, concernente Regolamento regionale 7 aprile 1995, n. 24. Accesso             
agli organici regionali e procedure di concorso. Attuazione dell'art.           
3, L.R. 4 agosto 1994, n. 31, e' il seguente:                                   
"Art. 11 - Elenchi degli esperti                                                
1. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del             
Consiglio, predispone gli elenchi di esperti da nominare nelle                  
commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche non                       
dirigenziali.                                                                   
2. Per la formazione degli elenchi per l'accesso alle qualifiche                
dirigenziali, da effettuarsi ai sensi dell'art. 22 della L.R. 19                
novembre 1992, n. 41 il Presidente della Giunta procede previo                  
confronto con l'Ufficio di Presidenza.                                          
3. Il numero e la tipologia degli elenchi di esperti da nominare                
nelle commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche non                 
dirigenziali vengono preventivamente decisi dalla Giunta di concerto            
con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Uno degli elenchi e'                 
fomato di esperti in tecniche di valutazione e selezione del                    
personale. Ciascun elenco deve essere composto di almeno venti                  
esperti.                                                                        
4. Gli esperti, se dipendenti pubblici, devono essere in possesso di            
una qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso o               
equiparata ovvero, se lavoratori autonomi, di una professionalita'              
adeguata.                                                                       
5. Le designazioni di cui ai commi 6, 7 e 8 debbono riguardare                  
persone appartenenti ai due sessi, con il minimo di un terzo per                
ciascuno di essi.                                                               
6. Ai fini della formazione dell'elenco di esperti in tecniche di               
valutazione del personale. Il dirigente competente in materia di                
personale richiede la segnalazione di almeno due esperti ad almeno              
dieci societa' ovvero enti ed istituti che operano nel settore.                 
L'elenco viene utilizzato per la formazione delle commissioni di                
concorso per l'accesso a tutte le qualifiche, esclusa quella                    
dirigenziale.                                                                   
7. Ai fini della formazione dei rimanenti elenchi da utilizzare per             
la composizione delle commissioni di concorso per la copertura di               
posti fino alla sesta qualifica inclusa, il dirigente competente in             
materia di personale richiede per ciascun elenco la segnalazione di:            
a) almeno venti esperti al Comitato di direzione, scelti fra                    
dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni;                      
b) almeno tre esperti al dirigente dell'organico consiliare                     
competente in materia di personale e organizzazione individuato ai              
sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31,                 
scelti fra dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni.           
8. Fermo restando quanto previsto circa la formazione dell'elenco di            
cui al comma 5, ai fini della formazione dei rimanenti elenchi da               
utilizzare per la composizione delle commissioni di concorso per la             
copertura di posti superiori alla sesta qualifica funzionale, il                
dirigente competente in materia di personale richiede per ciascun               
elenco la segnalazione di:                                                      
a) almeno dieci esperti al Comitato di direzione, scelti fra                    
dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni;                      
b) almeno tre esperti al dirigente dell'organico consiliare                     
competente in materia di personale e organizzazione individuato ai              
sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31,                 
scelti fra dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni.           
9. Gli elenchi da utilizzare per la composizione delle commissioni di           
concorso per la copertura di posti superiori alla sesta qualifica               
funzionale sono formati dagli esperti segnalati ai sensi del comma 8            
e dagli esperti inseriti negli elenchi predisposti ai sensi della               
lett. b) del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,           
previa conferma della loro disponibilita' ad essere inseriti negli              
elenchi di cui al presente comma.                                               
10. I soggetti che provvedono alla segnalazione  degli esperti sono             
tenuti a far pervenire contestualmente  una dichiarazione con la                
quale gli interessati accettano preventivamente di essere nominati in           
eventuali commissioni di concorso. Le dimissioni sono ammesse solo              
per giustificato motivo.                                                        
11. Ricevute tutte le segnalazioni, il dirigente competente in                  
materia di personale le trasmette alla Giunta.                                  
12. Gli elenchi vengono pubblicati nel Bollettino  Ufficiale della              
Regione Emilia-Romagna e conservano validita' per tre anni dalla data           
di pubblicazione.                                                               
13. Gli elenchi di esperti da nominare nelle commissioni di concorso,           
comprese quelle per l'accesso alla qualifica dirigenziale, vengono              
utilizzati anche nel caso di concorsi banditi ai sensi del comma 5              
dell'art. 38 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31 per la copertura di uno            
solo dei due organici regionali.                                                
14. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano,              
per quanto concerne le modalita' per la richiesta delle segnalazioni,           
per la formazione degli elenchi e per il sorteggio dei membri, le               
disposizioni previste dalla deliberazione  adottata ai sensi del                
comma 5 dell'art. 22 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 per la                  
formazione delle commissioni di concorso per l'accesso alle                     
qualifiche dirigenziali. E' fatta salva la facolta' della Giunta di             
dettare altre disposizioni, acquisito il parere dell'Ufficio di                 
Presidenza del Consiglio.".                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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