LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 16
ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO. ATTUAZIONE DEL DPCM 9 OTTOBRE 1998
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Procedure selettive
1. la Giunta regionale e' autorizzata a indire procedure selettive
riservate al personale amministrativo di cui al comma 1, lettera a)
dell'art. 7 del DLgs 469/97, in servizio presso l'Agenzia regionale
da almeno 3 anni dalla data del bando di concorso regionale.
2. La Giunta regionale, al fine di acquisire il personale di cui al
comma 1, incrementa la propria dotazione organica e ne adegua il
tetto di spesa. La necessaria copertura finanziaria e' garantita
tramite parte delle risorse di cui al successivo art. 2.
3. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono bandite in relazione
alle qualifiche funzionali possedute dagli interessati nel rispetto
dell'art. 6 del DPCM 9 ottobre 1998.
4. Il personale risultato idoneo a seguito delle procedure selettive
e' assunto a tempo indeterminato presso la Regione.
5. Nelle more degli adeguamenti di cui al comma 2 dell'art. 236 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le Commissioni esaminatrici delle
procedure selettive di cui al presente articolo sono costituite con
decreto del Presidente della Giunta regionale. Esse sono composte da
un dirigente regionale, che le presiede, e da due esperti nelle
materie oggetto delle selezioni, sorteggiati dai rispettivi elenchi
di cui all'art. 11 del Regolamento regionale 7 aprile 1995, n.24.
NOTA AL TITOLO
Il DPCM 9 ottobre 1998, concerne Individuazione, in via generale,
delle risorse da trasferire alle Regioni, in materia di mercato del
lavoro.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del DLgs 23
dicembre 1997, n. 469, concernente Conferimento alle Regioni e agli
Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
seguente:
"Art. 7 - Personale
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 15 marzo
1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via
generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da
trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso,
nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento; la ripartizione
del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro,
quale risultante al 30 giugno 1997, nonche' del personale in servizio
alla medesima data presso le agenzie per l'impiego e' disposta
secondo i seguenti criteri:
a) trasferimento alle Regioni di tutto il personale in servizio
presso le Agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto
privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
omissis".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 6 del DPCM 9 ottobre 1998, citato alla nota al
titolo, e' il seguente:
"Art. 6 - Tabella di equiparazione
1. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire
e quello in servizio presso le Regioni ed Enti locali e' la seguente:
COMPARTO STATO COMPARTO ENTI LOCALI
dirigente
ruolo esaurimento, dirigente
IX - VIII VIII
VII VII
VI VI
qualifica V V
e livelli IV IV
III III
II II
2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni
modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai
contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con
decorrenza anteriore alla data del trasferimento.".
Comma 5
3) Il testo del comma 2 dell'art. 236 della L.R. 21 aprile 1999, n.
3, concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il
seguente:
"Art. 236 - Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994
omissis
2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con
regolamento sono individuati:
a) i requisiti per l'accesso;
b) la tipologia delle prove;
c) gli adempimenti della Commissione esaminatrice.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:
a) le modalita' di costituzione delle commissioni dei concorsi, delle
selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di
individuazione dei relativi membri nel rispetto della lett. e) del
comma 3 dell'art. 36 del DLgs n. 29 del 1993 e delle disposizioni in
materia di pari opportunita'; dette commissioni sono presiedute da un
dirigente regionale;
b) il contenuto del bando e le modalita' di presentazione delle
domande;
c) le procedure di selezione;
d) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino
all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente
in materia di personale.".
4) Il testo dell'art. 11 del Regolamento regionale 7 aprile 1995, n.
24, concernente Regolamento regionale 7 aprile 1995, n. 24. Accesso
agli organici regionali e procedure di concorso. Attuazione dell'art.
3, L.R. 4 agosto 1994, n. 31, e' il seguente:
"Art. 11 - Elenchi degli esperti
1. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, predispone gli elenchi di esperti da nominare nelle
commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche non
dirigenziali.
2. Per la formazione degli elenchi per l'accesso alle qualifiche
dirigenziali, da effettuarsi ai sensi dell'art. 22 della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 il Presidente della Giunta procede previo
confronto con l'Ufficio di Presidenza.
3. Il numero e la tipologia degli elenchi di esperti da nominare
nelle commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche non
dirigenziali vengono preventivamente decisi dalla Giunta di concerto
con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Uno degli elenchi e'
fomato di esperti in tecniche di valutazione e selezione del
personale. Ciascun elenco deve essere composto di almeno venti
esperti.
4. Gli esperti, se dipendenti pubblici, devono essere in possesso di
una qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso o
equiparata ovvero, se lavoratori autonomi, di una professionalita'
adeguata.
5. Le designazioni di cui ai commi 6, 7 e 8 debbono riguardare
persone appartenenti ai due sessi, con il minimo di un terzo per
ciascuno di essi.
6. Ai fini della formazione dell'elenco di esperti in tecniche di
valutazione del personale. Il dirigente competente in materia di
personale richiede la segnalazione di almeno due esperti ad almeno
dieci societa' ovvero enti ed istituti che operano nel settore.
L'elenco viene utilizzato per la formazione delle commissioni di
concorso per l'accesso a tutte le qualifiche, esclusa quella
dirigenziale.
7. Ai fini della formazione dei rimanenti elenchi da utilizzare per
la composizione delle commissioni di concorso per la copertura di
posti fino alla sesta qualifica inclusa, il dirigente competente in
materia di personale richiede per ciascun elenco la segnalazione di:
a) almeno venti esperti al Comitato di direzione, scelti fra
dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni;
b) almeno tre esperti al dirigente dell'organico consiliare
competente in materia di personale e organizzazione individuato ai
sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31,
scelti fra dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni.
8. Fermo restando quanto previsto circa la formazione dell'elenco di
cui al comma 5, ai fini della formazione dei rimanenti elenchi da
utilizzare per la composizione delle commissioni di concorso per la
copertura di posti superiori alla sesta qualifica funzionale, il
dirigente competente in materia di personale richiede per ciascun
elenco la segnalazione di:
a) almeno dieci esperti al Comitato di direzione, scelti fra
dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni;
b) almeno tre esperti al dirigente dell'organico consiliare
competente in materia di personale e organizzazione individuato ai
sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31,
scelti fra dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni.
9. Gli elenchi da utilizzare per la composizione delle commissioni di
concorso per la copertura di posti superiori alla sesta qualifica
funzionale sono formati dagli esperti segnalati ai sensi del comma 8
e dagli esperti inseriti negli elenchi predisposti ai sensi della
lett. b) del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,
previa conferma della loro disponibilita' ad essere inseriti negli
elenchi di cui al presente comma.
10. I soggetti che provvedono alla segnalazione degli esperti sono
tenuti a far pervenire contestualmente una dichiarazione con la
quale gli interessati accettano preventivamente di essere nominati in
eventuali commissioni di concorso. Le dimissioni sono ammesse solo
per giustificato motivo.
11. Ricevute tutte le segnalazioni, il dirigente competente in
materia di personale le trasmette alla Giunta.
12. Gli elenchi vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e conservano validita' per tre anni dalla data
di pubblicazione.
13. Gli elenchi di esperti da nominare nelle commissioni di concorso,
comprese quelle per l'accesso alla qualifica dirigenziale, vengono
utilizzati anche nel caso di concorsi banditi ai sensi del comma 5
dell'art. 38 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31 per la copertura di uno
solo dei due organici regionali.
14. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano,
per quanto concerne le modalita' per la richiesta delle segnalazioni,
per la formazione degli elenchi e per il sorteggio dei membri, le
disposizioni previste dalla deliberazione adottata ai sensi del
comma 5 dell'art. 22 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 per la
formazione delle commissioni di concorso per l'accesso alle
qualifiche dirigenziali. E' fatta salva la facolta' della Giunta di
dettare altre disposizioni, acquisito il parere dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio.".