REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 15

INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLA FRUTTICOLTURA PRODOTTI DA SHARKA

          Art. 2                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per                
l'esercizio 1999 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un              
apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verra' dotato              
della necessaria disponibilita' con i fondi a tale scopo accantonati            
nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86350 "Fondo per far           
fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di           
approvazione. Spese correnti di sviluppo" del Bilancio per                      
l'esercizio 1999 e pluriennale 1999-2001 secondo l'esatta                       
destinazione della voce n. 13 - Elenco 2 allegato alla L.R. 28 aprile           
1999, n. 6 di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1999 e                  
pluriennale 1999-2001.                                                          
2.  La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad apportare            
con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al Bilancio di                 
competenza e di cassa per l'esercizio 1999 dopo l'entrata in vigore             
della presente legge ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5                
dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche             
ed integrazioni.                                                                
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 27 luglio 1999  VASCO ERRANI                                           
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La voce 13 dell'Elenco n. 2 - Spese correnti di sviluppo, allegato           
alla L.R. 28 aprile 1999, n. 6, e':                                             
"13 P.L.R.: Contributi ad aziende per prevenzione danni da Erwinia              
2.000.000.000".                                                                 
Comma 2                                                                         
2) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977,             
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 38 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai                
precedenti articoli 31, 32, 33 ed al successivo art. 42, deve essere            
disposta od autorizzata con legge regionale.                                    
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1 del              
presente articolo, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre                   
dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.                                
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 741 del 18 maggio 1999; oggetto consiliare n. 5297 (VI                       
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 1999;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 304 in data 8 giugno 1999;                                           
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto  n.3/II.4 del 3           
giugno 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula            
del consigliere Bottazzi;                                                       
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 1999,            
atto n. 173/99;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1116/4.1.24/C.G.              
del 19 luglio 1999.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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