LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 15
INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLA FRUTTICOLTURA PRODOTTI DA SHARKA
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per
l'esercizio 1999 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un
apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verra' dotato
della necessaria disponibilita' con i fondi a tale scopo accantonati
nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86350 "Fondo per far
fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di
approvazione. Spese correnti di sviluppo" del Bilancio per
l'esercizio 1999 e pluriennale 1999-2001 secondo l'esatta
destinazione della voce n. 13 - Elenco 2 allegato alla L.R. 28 aprile
1999, n. 6 di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1999 e
pluriennale 1999-2001.
2. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad apportare
con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al Bilancio di
competenza e di cassa per l'esercizio 1999 dopo l'entrata in vigore
della presente legge ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5
dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche
ed integrazioni.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 1999 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) La voce 13 dell'Elenco n. 2 - Spese correnti di sviluppo, allegato
alla L.R. 28 aprile 1999, n. 6, e':
"13 P.L.R.: Contributi ad aziende per prevenzione danni da Erwinia
2.000.000.000".
Comma 2
2) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977,
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 38 - Variazioni di bilancio
omissis
Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai
precedenti articoli 31, 32, 33 ed al successivo art. 42, deve essere
disposta od autorizzata con legge regionale.
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1 del
presente articolo, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre
dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 741 del 18 maggio 1999; oggetto consiliare n. 5297 (VI
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 1999;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 304 in data 8 giugno 1999;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n.3/II.4 del 3
giugno 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Bottazzi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 1999,
atto n. 173/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1116/4.1.24/C.G.
del 19 luglio 1999.