REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 15

INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLA FRUTTICOLTURA PRODOTTI DA SHARKA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. Al fine di realizzare interventi urgenti di lotta e di prevenzione           
dei danni prodotti alla frutticoltura dalla diffusione di organismi             
nocivi, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad utilizzare                  
risorse proprie per la concessione di contributi in favore delle                
aziende tenute all'abbattimento delle piante di drupacee riconosciute           
infette da Sharka dalla struttura regionale competente in materia               
fitosanitaria.                                                                  
2. La concessione dei contributi e' disposta dalla Regione a favore             
delle predette aziende nella misura e con le modalita' stabilite dal            
Consiglio regionale in sede di prima applicazione della Legge 1                 
luglio 1997, n. 206 recante "Norme in favore delle produzioni                   
agricole danneggiate da organismi nocivi".                                      
3. L'onere a carico della Regione per gli interventi previsti dalla             
presente legge e' fissato nell'importo complessivo massimo di Lire              
1.000.000.000 (Euro 516.456,90) per l'esercizio 1999 anche a titolo             
di anticipazione delle risorse che potranno essere trasferite alla              
Regione dallo Stato per la medesima finalita' in sede di                        
rifinanziamento della Legge 206/97.                                             
4. Per gli esercizi successivi l'entita' delle risorse destinate alla           
finalita' di cui alla presente legge sara' definita dalla legge                 
annuale di bilancio a norma di quanto previsto dall'art. 11, primo              
comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                                         
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,           
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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