LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 15
INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLA FRUTTICOLTURA PRODOTTI DA SHARKA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Al fine di realizzare interventi urgenti di lotta e di prevenzione
dei danni prodotti alla frutticoltura dalla diffusione di organismi
nocivi, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad utilizzare
risorse proprie per la concessione di contributi in favore delle
aziende tenute all'abbattimento delle piante di drupacee riconosciute
infette da Sharka dalla struttura regionale competente in materia
fitosanitaria.
2. La concessione dei contributi e' disposta dalla Regione a favore
delle predette aziende nella misura e con le modalita' stabilite dal
Consiglio regionale in sede di prima applicazione della Legge 1
luglio 1997, n. 206 recante "Norme in favore delle produzioni
agricole danneggiate da organismi nocivi".
3. L'onere a carico della Regione per gli interventi previsti dalla
presente legge e' fissato nell'importo complessivo massimo di Lire
1.000.000.000 (Euro 516.456,90) per l'esercizio 1999 anche a titolo
di anticipazione delle risorse che potranno essere trasferite alla
Regione dallo Stato per la medesima finalita' in sede di
rifinanziamento della Legge 206/97.
4. Per gli esercizi successivi l'entita' delle risorse destinate alla
finalita' di cui alla presente legge sara' definita dalla legge
annuale di bilancio a norma di quanto previsto dall'art. 11, primo
comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 4
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
omissis".