REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 luglio 1999, n. 1166

Presa d'atto delle dimissioni da consigliere regionale presentate dal dott. Ferdinando Fabbri Proclamazione della elezione a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della dott.ssa Maria Vittoria Prioli

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 14              
luglio 1999 del Consiglio della Regione Emilia-Romagna                          
PRESIDENTE: Il consigliere Ferdinando Fabbri, con lettera datata e              
pervenuta l'1 luglio 1999, ha presentato formali dimissioni dal                 
Consiglio regionale essendo stato eletto a Presidente                           
dell'Amministrazione provinciale di Rimini e optando, quindi, per               
tale carica ai sensi dell'articolo 4 - primo comma della Legge 23               
aprile 1981, n. 154.                                                            
Invito l'Assemblea a prendere atto di tali dimissioni, di cui do'               
lettura.                                                                        
(omissis)                                                                       
(Con votazione per alzata di mano, all'unanimita' dei presenti, il              
Consiglio prende atto delle dimissioni da consigliere regionale                 
rassegnate dal signor Ferdinando Fabbri).                                       
PRESIDENTE: E' doveroso, ora, procedere alla proclamazione del                  
consigliere subentrante, e pertanto richiamo le disposizioni                    
contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 16 della Legge 17             
febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli delle                  
Regioni a statuto normale), dove, per la surrogazione di un                     
consigliere proclamato eletto in lista provinciale, e' stabilito:               
"Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se                    
sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella stessa lista e              
circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.                           
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del                   
consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio           
centrale regionale.".                                                           
PRESIDENTE: Do' atto che dal verbale dell'Ufficio centrale                      
circoscrizionale presso il Tribunale di Rimini, relativo alla                   
elezione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna - anno 1995,               
risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 8 di quella               
circoscrizione, avente il contrassegno "PDS" e per la quale fu eletto           
il consigliere Ferdinando Fabbri, la signora Maria Prioli.                      
Vista la comunicazione, rilasciata dal Comune di Cattolica e                    
conservata agli atti di questo Servizio, dalla quale risulta che le             
generalita' della signora Prioli, risultanti originariamente "Prioli            
Maria, Vittoria", dopo la rettifica di cui alla sentenza n. 244 Cron.           
2505 emessa in data 25/9/1998 dal Tribunale di Rimini sono ora                  
"Prioli Maria Vittoria",                                                        
proclamo                                                                        
dunque consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del           
dimissionario consigliere Ferdinando Fabbri, la signora Maria                   
Vittoria Prioli, e la invito, se e' presente, a prendere posto fra              
gli altri consiglieri.                                                          
(omissis)                                                                       
PRESIDENTE: Rammento ai signori consiglieri che, a termini                      
dell'articolo 17 - secondo comma della citata legge elettorale,                 
nessuna elezione puo' essere convalidata prima di quindici giorni               
dalla data della proclamazione; comunque, i consiglieri regionali               
divengono titolari dei doveri, dei diritti e delle prerogative                  
inerenti alla loro funzione per il solo fatto dell'avvenuta elezione            
e dal momento in cui sono proclamati eletti (art. 1 del Regolamento             
interno).                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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