COMUNICATO
Rettifica degli articoli 14, comma 1 e 23, comma 3 dello statuto
Art. 14
Composizione e nomina
1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e dal
numero massimo di assessori stabilito dalla legge.
Art. 23
Attribuzioni del Sindaco
quale capo dell'Amministrazione comunale
3. Il Sindaco, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del DLgs
3/2/1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, oltre alle
deleghe e agli incarichi previsti dall'articolo 18, comma settimo,
del presente statuto puo':
a) conferire deleghe speciali o incarichi particolari ad assessori,
ivi compresa la firma di atti e documenti;
b) conferire incarichi a persone esterne al Consiglio comunale per
sovrintendere ad attivita' di elaborazione, proposta, iniziativa e
realizzazione di progetti specifici, in stretto raccordo con le
funzioni consiliari di programmazione ed indirizzo;
c) proporre al presidente del Consiglio il conferimento di incarichi
di cui alla lett. b) a consiglieri comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Loretta Bernabucci