COMUNE DI CERVIA (RAVENNA)

COMUNICATO

Rettifica degli articoli 14, comma 1 e 23, comma 3 dello statuto

Art. 14                                                                         
Composizione e nomina                                                           
1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e dal           
numero massimo di assessori stabilito dalla legge.                              
Art. 23                                                                         
Attribuzioni del Sindaco                                                        
quale capo dell'Amministrazione comunale                                        
3. Il Sindaco, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del DLgs             
3/2/1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, oltre alle               
deleghe e agli incarichi previsti dall'articolo 18, comma settimo,              
del presente statuto puo':                                                      
a) conferire deleghe speciali o incarichi particolari ad assessori,             
ivi compresa la firma di atti e documenti;                                      
b) conferire incarichi a persone esterne al Consiglio comunale per              
sovrintendere ad attivita' di elaborazione, proposta, iniziativa e              
realizzazione di progetti specifici, in stretto raccordo con le                 
funzioni consiliari di programmazione ed indirizzo;                             
c) proporre al presidente del Consiglio il conferimento di incarichi            
di cui alla lett. b) a consiglieri comunali.                                    
IL DIRIGENTE DEL SETTORE                                                        
Loretta Bernabucci                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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