DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 1999, n. 960
Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente "Riforma del sistema
regionale e locale";
- in particolare l'art. 122 recante "Funzioni degli Enti locali in
materia di inquinamento atmosferico" che prevede la delega alle
Province delle funzioni amministrative contemplate dal DPR 24 maggio
1988, n. 203, da esercitarsi sulla base anche di direttive regionali;
ritenuto pertanto di adottare una direttiva sull'esercizio delle
predette funzioni delegate al fine di uniformare le procedure
amministrative fra le Province nonche' adeguare dette procedure alle
misure di semplificazione che prevedono, tra l'altro, l'attivazione
dello sportello unico di cui all'art. 70 della L.R. n. 3 del 1999;
ritenuto altresi' di dare nel contempo attuazione al paragrafo III,
punto 18 del DPCM 21 luglio 1989 che attribuisce alle Regioni la
facolta' di rilasciare autorizzazioni generali per alcune attivita' a
ridotto inquinamento atmosferico;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio Garagnani,
in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive
modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della delibera 2541/95;
su proposta dell'assessore al Territorio, Programmazione ed Ambiente,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare la direttiva per il rilascio delle autorizzazioni
delle emissioni in atmosfera allegata e parte integrante del presente
atto;
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in
atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del
sistema regionale e locale"
Premessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52
del 26 aprile 1999, e' stata pubblicata la L.R. 21 aprile 1999, n. 3
recante, tra l'altro, norme in materia di inquinamento atmosferico.
L'art. 122, comma 4, punto a) della citata legge delega alla Province
le funzioni amministrative di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13,
14 e 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203.
Queste direttive servono per uniformare le procedure autorizzative e
sostituiscono tutte le precedenti disposizioni in materia.
1. Campo di applicazione DPR 24 maggio 1988, n. 203
Il DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo quanto specificato ai punti
1), 2), 3), 4) del DPCM 21 luglio 1989, si applica:
- agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi
industriali o di pubblica utilita' che provocano inquinamento,
compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto
1985, n. 443.
Non si applica:
- agli impianti destinati alla difesa nazionale;
- agli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione
industriale (soggetti al DPR 22 dicembre 1970, n. 1391);
- agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione;
- agli impianti di emergenza;
- agli impianti di sicurezza;
- ai laboratori di analisi e di ricerca;
- agli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi
eolici, fotovoltaici e solari;
- agli impianti pilota per prove, ricerche sperimentali,
individuazioni di prototipi;
- i depositi di oli minerali e gas liquefatti, ai sensi del DPR 25
luglio 1991.
La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici e' riservata alla
competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera g)
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, che si avvale della Provincia ai fini
dell'espressione del parere di cui all'art. 17, comma 2 del DPR
203/88.
Ai fini dell'applicazione della legge si ricorda che uno stabilimento
puo' essere costituito da piu' impianti.
L'impianto, ai sensi della Direttiva 99/13/CE, e' un'unita' tecnica
permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' che siano
tecnicamente connesse con le attivita' svolte nel sito suddetto e
possano influire sulle emissioni.
Le linee produttive possono comprendere a loro volta piu' punti di
emissione derivanti da una o piu' apparecchiature.
2. Domande di autorizzazione
Le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli artt. 6 e 15
del DPR 24 maggio 1988 n. 203, devono riportare i punti di emissione
nuovi o modificati, oggetto di autorizzazione. Tali domande sono
comunque accompagnate dal quadro riassuntivo di tutte le altre
emissioni dello stabilimento.
Quando in uno stabilimento e' presente un numero molto elevato di
punti di emissione o produzioni non collegate tra loro, possono
essere presentate piu' domande di autorizzazione, in relazione ai
gruppi di emissione corrispondenti alle diverse produzioni.
Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche
all'impianto che non comportino variazioni qualitative delle
emissioni inquinanti ovvero variazione del flusso complessivo di
massa o delle singole emissioni dell'impianto non superiori al 10%
per il periodo di validita' dell'autorizzazione, anche ai sensi
dell'art. 2 punto 4 della Direttiva 99/13/CE dell'11 marzo 1999.
Qualsiasi modifica e' comunque da considerarsi modifica sostanziale,
e come tale soggetta ad autorizzazione preventiva, in presenza di
sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e di tossicita' e
cumulabilita' particolarmente elevate, ai sensi dell'art. 4.3 del DPR
25 luglio 1991.
La domanda deve essere redatta conformemente al Modello A ed
accompagnata dalla Scheda informativa generale per l'inquinamento
atmosferico di cui agli allegati alle presenti direttive.
3. Istruttoria e pareri
Lo sportello unico, ove costituito, ricevuta la domanda, provvedera'
a trasmettere la stessa a:
- Provincia;
- ARPA per la relativa istruttoria tecnica;
- Sindaco del Comune interessato per il parere ex art. 7.4 del DPR
203/88 in merito ai relativi aspetti di compatibilita' urbanistica.
4. Autorizzazioni
4.1 Autorizzazione ordinaria
La Provincia per il rilascio dell'autorizzazione si accerta che siano
previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento
atmosferico. A tal fine essa puo' avvalersi dei criteri generali
individuati dal Direttore generale all'Ambiente con proprio atto n.
4606 del 4 giugno 1999 come elaborati dal CRIAER con i pareri n. 2502
del 17 settembre 1990, n. 2811 dell'11 febbraio 1991, n. 2847 del 20
maggio 1991, n. 3642 del 16 aprile 1992 e n. 3726 del 6 luglio 1992 o
delle migliori tecnologie disponibili intese come sistema tecnologico
adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento
e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la
protezione della salute e dell'ambiente, sempreche' l'applicazione di
tali misure non comporti costi eccessivi.
4.2 Autorizzazione generale
Sono autorizzate in via generale, le attivita' a ridotto inquinamento
atmosferico cosi' come definite all'art. 4, comma 2, del DPR 25
luglio 1991.
5. Modalita' di rilascio dell'autorizzazione ordinaria
L'Amministrazione provinciale, provvede al rilascio o al diniego
dell'autorizzazione ordinaria nel rispetto dei termini previsti dal
DPR 20 ottobre 1998, n. 447 per la conclusione dei procedimenti
amministrativi.
Le autorizzazioni devono contenere indicazioni in merito a:
- quantita' e qualita' delle emissioni;
- metodi di campionamento ed analisi da adottare per la verifica dei
valori di emissione;
- periodicita' e tipologia dei controlli che l'azienda e' tenuta a
svolgere per il controllo delle proprie emissioni;
- termine ultimo per la messa a regime degli impianti di nuova
realizzazione.
I lavori per la realizzazione degli impianti potranno avvenire solo a
seguito del rilascio dell'autorizzazione.
6. Condizioni per l'autorizzazione generale
6.1 Attivita' a ridotto inquinamento atmosferico
Sono soggette ad autorizzazione generale le domande relative ad
attivita' a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'art. 4 del
DPR 25 luglio 1991, che attestano, secondo lo schema dell'Allegato B,
la quantita' delle materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo
produttivo, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato 2 al citato
DPR. Le quantita' massime di materie prime ed ausiliarie indicate
nell'Allegato 2 al DPR 25 luglio 1991 sono da intendersi come quelle
complessivamente utilizzate nell'impianto cosi' come definito al
comma 1. Al fine della verifica, le suddette aziende sono tenute alla
redazione di un registro, dalle pagine numerate bollate dall'ARPA, su
cui annotare i consumi delle medesime, da tenere a disposizione della
suddetta Agenzia regionale e degli altri organi di controllo. Tali
domande si intendono autorizzate con la ricezione da parte dello
sportello unico.
L'autorizzazione in via generale non si applica quando tra le materie
prime ed ausiliarie figurano sostanze cancerogene e/o teratogene e/o
mutagene e le sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente
elevate, ai sensi dell'art. 4.3 del DPR 25 luglio 1991.
6.2 Attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo
Le attivita' esistenti e nuove ad inquinamento atmosferico poco
significativo, di cui all'art. 2 del DPR 25 luglio 1991, non sono
soggette ad autorizzazione ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 203.
7. Attivazione degli impianti
L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, ne da' comunicazione a mezzo lettera
raccomandata all'Amministrazione provinciale e al Sindaco del Comune.
Terminata la fase di messa a punto e collaudo entro la data ultima
fissata nell'autorizzazione, l'impresa procede alla messa a regime
degli impianti.
L'impresa provvedera' ad effettuare almeno tre controlli delle
emissioni dei nuovi impianti a partire dalla data di messa a regime
degli stessi in un periodo di 10 giorni.
Tali controlli dovranno essere effettuati utilizzando le metodiche
indicate dall'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione: uno il primo
giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto
dall'azienda. Entro 15 giorni dalla data di messa a regime
dell'impianto nuovo o modificato l'impresa e' tenuta a trasmettere,
tramite raccomandata a.r., all'Amministrazione provinciale, i dati
rilevati.
L'Amministrazione provinciale, avvalendosi di ARPA, si accerta della
regolarita' dei controlli effettuati e dei dispositivi di prevenzione
dell'inquinamento installati, nonche' il rispetto dei valori limite
di emissione indicati nell'autorizzazione entro 120 giorni dalla data
di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente. Tali
accertamenti non si effettuano per le aziende registrate EMAS, e per
le aziende certificate ISO 14001.
8. Controllo delle aziende e delle emissioni
I controlli sugli impianti previsti dagli artt. 7, comma 5; 8, commi
2 e 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 devono essere effettuati con le
seguenti modalita':
- per la verifica dei valori prescritti nell'autorizzazione, fatte
salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero
dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione ai
sensi dell'art. 3, comma 2, punto b) del DPR 203/88, devono essere
utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati da UNICHIM;
- per l'effettuazione delle verifiche e' necessario che i condotti di
adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di
prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto
specificamente indicato dal metodo UNICHIM M.U. 422;
- per quanto riguarda l'accessibilita' alle prese di misura, devono
essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro
ai sensi del DLgs 626/94;
- per la valutazione dei risultati si stabilisce che i limiti di
emissione si intendono rispettati quando il valore medio di tre
campionamenti aventi una durata di 30 minuti ognuno, effettuati in
modo casuale, nell'arco della giornata lavorativa, risulta inferiore
o uguale al valore massimo indicato nell'autorizzazione.
8.1 Autocontrolli
L'impresa esercente l'impianto e' tenuta ad effettuare i controlli
alle proprie emissioni secondo le modalita' e con la frequenza
indicate nell'autorizzazione.
La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le
caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei
prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine
numerate e bollate dall'ARPA e tenuto a disposizione della suddetta
Agenzia regionale e degli altri organi di controllo.
Nel caso di emissioni di materiale particolato dotate di filtri a
maniche rispondenti alla migliore tecnologia disponibile, gli
autocontrolli sono sostituiti dall'installazione sui filtri di
pressostati differenziali atti alla verifica del buon funzionamento
dei filtri medesimi. I dati registrati dai pressostati dovranno
essere annotati dall'azienda sul registro suddetto.
Per le aziende registrate EMAS e certificate ISO 14001 gli
autocontrolli sono effettuati a norma di quanto previsto dai relativi
sistemi di gestione ambientale.
8.2 Attivita' di vigilanza
L'ARPA, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e secondo
quanto previsto nella L.R. 19 aprile 1995, n. 44, effettua gli
opportuni controlli tesi a verificare la conformita' del progetto
autorizzato, le misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico
adottate, nonche' il rispetto delle disposizioni relative agli
autocontrolli ed i risultati degli stessi.
L'ARPA effettua i controlli sulle emissioni previsti nel comma 3
dell'art. 8 del DPR 24 maggio 1988, n. 203; essa effettua anche i
controlli richiesti dall'Amministrazione provinciale sia a campione
che per specifiche esigenze emergenti. Il numero dei controlli da
effettuarsi annualmente viene programmato secondo le esigenze
previste nel piano di lavoro dell'ARPA predisposto in base alla L.R.
19 aprile 1995, n. 44.
Qualora nelle attivita' di controllo venissero rilevate
irregolarita', superamenti dei valori limite di emissione fissati
nell'autorizzazione, omissione degli autocontrolli o delle misure di
prevenzione, l'ARPA, fermo restando gli adempimenti giudiziari
previsti, dovra' darne tempestiva comunicazione alla Provincia per i
successivi atti amministrativi di competenza.
L'ARPA deve comunicare periodicamente alla Provincia le risultanze
dei controlli effettuati.
Per le attivita' di recupero di rifiuti le autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera, rilasciate dalle Province ai sensi del
precedente punto 4.1, soddisfano i requisiti di cui agli artt. 28 e
33 del DLgs n. 22 del 1997 secondo quanto previsto all'art. 122 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
9. Inosservanza delle prescrizioni
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione la Provincia provvede ai sensi di quanto indicato
all'art. 10 del DPR 203/88, e secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, indicando il termine entro il quale l'impresa dovra'
eliminare le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' gia'
autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni
di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in
caso di mancato adeguamento ad eventuali prescrizioni imposte con la
diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni
di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.
Gli atti di cui ai precedenti punti a), b) e c) vanno notificati
all'impresa e all'ARPA per gli adempimenti di competenza.
ALLEGATO A
(in bollo)
Modello di domanda di autorizzazione per la costruzione la modifica o
il trasferimento di un impianto con emissioni in atmosfera (artt. 6,
15a, 15b, DPR 24 maggio 1988, n. 203)
Allo sportello unico comunale di . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . per il successivo inoltro a:
All'Amministrazione provinciale di
Al Sindaco del Comune di
All'ARPA Sezione provinciale di
Il sottoscritto
in qualita' di titolare/legale rappresentante della Ditta/Ente
con sede legale in Comune di . . . . . . . . . . . . . . . (Provincia
di )
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.
c.a.p. . . . . . . fa domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. .
. . del DPR 24 maggio 1988, n. 203 per gli scarichi in atmosfera
derivanti dall'attivita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. che si intende svolgere negli impianti da costruire, o modificare,
o trasferire in comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Provincia di . . . . . . . . . . . . . . ), Via . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . n. . . ., c.a.p. . . . . .
Si impegna inoltre a mettere a regime gli impianti entro la data
indicata nell'Allegato . . . . . . . Quadro riassuntivo delle
emissioni.
Si allega alla presente:
- scheda informativa generale per l'inquinamento atmosferico
compilata in ogni sua parte.
data
timbro e firma del richiedente
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Scheda informativa generale inquinamento atmosferico ai sensi del DPR
24 maggio 1988, n. 203
1) Ragione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Ubicazione insediamento: 2.1 Via . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . n. civico . . . . . localita' . . . . . . . . . . . . . . .
c.a.p. . . . . . Comune . . . . . . . . . . . (Provincia . . . . . .
. . . .) Coordinate UTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Tipo di attivita' svolta e/o produzione specifica
3.1 Classificazione ISTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . n. impianti (l'impianto e' l'insieme di linee produttive
finalizzate ad una specifica produzione): . . . . . . . . . . . . . .
. . n. linee produttive per impianto: . . . . . . . . . . . . . . . .
. n. addetti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Compilatore della scheda: cognome . . . . . . . . . . . . . . . .
. nome . . . . . . . . . . . . . . . telefono: . . . . . . . . . .
fax: . . . . . . . . . . data, . . . . . . . . . . . .
4) Documentazione generale da allegare alla presente scheda: 4.1
stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano
evidenziati oltre all'insediamento gli edifici prossimi e la loro
altezza; 4.2 planimetria generale dell'insediamento in scala
adeguata, nella quale siano individuate le aree occupate da ciascun
impianto e da ciascuna linea produttiva ed i punti di emissione
contrassegnati da un numero progressivo;
5) Documentazione da allegare per ogni impianto e linea produttiva:
5.1 descrizione dettagliata del ciclo produttivo con indicazioni
circa i tempi di utilizzazione dei singoli impianti (in ore/giorno e
giorni/anno) e la precisazione dei tempi necessari alla fermata ed al
raggiungimento del regime; 5.2 schema semplificato del processo
(diagramma a blocchi) con l'indicazione dei singoli punti d'emissione
(camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro)
contrassegnati con un numero progressivo (vedi punto 4.2); 5.3 elenco
delle materie prime utilizzate annualmente in ogni punto del ciclo
produttivo (in mc o Mg) con l'indicazione del consumo delle stesse
per ciclo di lavorazione (con le stesse unita' di misura) e scheda
tossicologica di ogni sostanza usata; 5.4 elenco dettagliato degli
intermedi prodotti annualmente per ciclo di lavorazione (in mc o Mg)
con l'indicazione della loro destinazione; 5.5 elenco dettagliato
annuale dei prodotti per ciclo di lavorazione (in mc o Mg, n. di
pezzi) ed indicazione della loro destinazione; 5.6 elenco dettagliato
dei combustibili utilizzati annualmente (in mc o Mg) con indicazioni
in merito alla percentuale di zolfo presente negli stessi e loro
impiego; 5.7 Quadro riassuntivo delle emissioni completo in ogni sua
voce in accordo con il particolare numero progressivo. Per i dati
relativi alle emissioni (portata, concentrazione, temperatura),
occorre indicare se sono stati ricavati da misure (ed in questo caso
occorre fornire copia dei certificati di analisi), ovvero ricavati
mediante calcolo teorico (ed in questo caso occorre indicare il
procedimento del calcolo). Nel caso di ristrutturazione o modifica
devono essere indicati i dati di emissione relativi alla situazione
esistente e futura.
6) Quadro riassuntivo dei serbatoi di stoccaggio di prodotti
petroliferi, basso bollenti, solventi, sostanze pericolose, ecc ...
completo in ogni sua voce come da modello allegato.
7) Scheda relativa a ciascun impianto termico di produzione di
energia termica per uso tecnologico avente potenzialita' superiore od
uguale a 580 kW, completa in ogni sua voce, come da modello allegato.
8) Informazioni relative agli impianti di abbattimento: 8.1
descrizione dettagliata dell'impianto ed indicazioni in merito al
rendimento dell'impianto stesso in relazione alle caratteristiche
chimico-fisiche degli inquinanti da abbattere; 8.2 disegno quotato
dell'impianto di abbattimento; 8.3 specificazione dei metodi di
indagine e degli studi eseguiti per accertare il rendimento di
abbattimento; 8.4 scheda contenente i parametri tecnici
caratteristici, compilata per ogni impianto di abbattimento, come da
modello allegato.
ALLEGATO B
(in bollo)
Modello di domanda di autorizzazione con procedura semplificata per
la costruzione, modifica o trasferimento di un impianto con emissioni
in atmosfera (artt. 6, 15a, 15b, DPR 24 maggio 1988, n. 203)
rientrante nell'elenco delle attivita' a ridotto inquinamento
atmosferico, di cui all'Allegato 2 al DPR 25 luglio 1991
Allo sportello comunale di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per il successivo inoltro a:
All'Amministrazione provinciale di
Al Sindaco di
Alla Sezione provinciale dell'ARPA di
Il sottoscritto
in qualita' di legale rappresentante della ditta
con sede legale in comune di
(Provincia di )
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . .
. . . c.a.p.
fa domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. . . . del DPR 24
maggio 1988, n. 203 per le emissioni in atmosfera derivanti
dall'attivita' di
da svolgere/svolta attualmente/da trasferire negli impianti da
ubicarsi/ubicati in comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Provincia di . . . . . . . . . . . . . .), Via . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . , c.a.p. . . . . . .
. si impegna inoltre a mettere a regime gli impianti entro la data .
. . . . . .
Elenco e quantita' delle materie prime ed ausiliarie impiegate nel
ciclo tecnologico:
kg/giorno
kg/giorno
kg/giorno
kg/giorno
kg/giorno
kg/giorno
kg/giorno
kg/giorno
Si dichiara inoltre di non superare i quantitativi di materie prime
sopra indicate, riferiti al consumo dell'impianto, ed in ogni caso a
non superare i quantitativi massimi ed i parametri indicati
nell'Allegato 2 al DPR 25 luglio 1991 e di non impiegare sostanze
cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e sostanze di tossicita' e
cumulabilita' particolarmente elevate.
A tale riguardo si impegna infine alla tenuta di un Registro, dalle
pagine numerate e bollate dall'Autorita' preposta al controllo su cui
annotare i consumi di materie prime ed ausiliarie, da tenere a
disposizione della suddetta Autorita'.
data . . . . . . . . . . . . . .
timbro e firma del richiedente