DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1999, n. 921
Criteri attuativi della L.R. 43/97 concernente interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, avente per oggetto "Interventi
a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo.
Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37";
dato atto che i sottoindicati articoli della L.R. 43/97 affidano alla
Giunta regionale il compito di definire:
Art. 3, comma 6:
- le azioni ammissibili alle operazioni di credito a breve e medio
termine;
- l'intensita' massima dell'aiuto;
- la durata del prestito nel rispetto del massimale previsto;
- le eventuali priorita' territoriali.
Art. 4:
- il numero minimo di produttori aderenti all'organismo di garanzia;
- le misure dei contributi regionali;
- i criteri specifici per l'ammissione ai contributi e le modalita'
di erogazione dei contributi stessi;
- i termini per la presentazione delle domande e le priorita' per la
loro valutazione;
- i criteri cui gli organismi di garanzia devono attenersi
nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate nel
rispetto dell'art. 12 della Legge 241/90.
Art. 6, comma 1:
- le modalita' di controllo sugli organismi beneficiari dei
contributi regionali;
ritenuto pertanto di dovere procedere, sulla base dei principi
stabiliti dalla citata L.R. 43/97, alla definizione delle modalita'
applicative e dei criteri attuativi per la concessione e l'erogazione
dei contributi previsti;
considerato che l'elaborato tecnico predisposto dalla Direzione
generale Agricoltura e' stato trasmesso alla Commissione Europea per
l'esame sulla compatibilita' delle disposizioni d'applicazione degli
aiuti stessi rispetto alla disciplina comunitaria in materia;
preso atto della comunicazione CE n. SG(98)D9016 del 28 ottobre 1998,
trasmessa alla Regione Emilia-Romagna dalla Rappresentanza permanente
d'Italia presso l'Unione Europea con nota n. 7375 del 9/11/1998, con
la quale la Commissione Europea, con riferimento ai criteri attuativi
di cui sopra, valuta con esito favorevole gli aiuti indicati ai punti
3 (garanzie), 4.1 (prestiti d'esercizio), 4.2.1 (esclusivamente per
quanto riguarda gli aiuti per l'acquisto di terreni), 4.2.2 (aiuti a
seguito di calamita' naturali) e 5 (aiuti per azioni d'assistenza
tecnica) e rimanda ad esame e decisione separati gli aiuti indicati
al punto 4.2.1 (esclusi quelli per l'acquisto di terreni) in quanto
rientranti nel campo di applicazione dell'art. 12, paragrafo 4 del
Regolamento (CE) 950/97;
considerato che, in adempimento a quanto richiesto dalla Commissione
Europea con la lettera soprarichiamata, il predetto elaborato tecnico
contenente i criteri attuativi della L.R. 43/97 e' stato pertanto
trasmesso, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai competenti
organismi per la notifica a titolo dell'art. 29 del Reg. (CE) 950/97;
preso atto della lettera prot. n. 28940 del 19 maggio 1999 con la
quale il Direttore della Divisione VI Agricoltura della CE, nel
comunicare la conformita' degli aiuti rientranti nel campo di
applicazione dell'art. 12, paragrafo 4 del Reg. (CE) 950/97, invita
la Regione Emilia-Romagna a voler notificare il testo definitivo
approvato dalla Giunta regionale ai fini dell'avvio della procedura
di decisione prevista dall'art. 30 del citato Regolamento;
ravvisata pertanto la necessita' di procedere all'adozione dei
criteri attuativi, in modo da consentire la rapida attivazione degli
aiuti sui quali la Commissione ha gia' espresso il proprio assenso
definitivo, subordinando nel contempo l'erogazione dei contributi
regionali sui prestiti a medio termine indicati al punto 4.2.1
(esclusi quelli per l'acquisto dei terreni), alla conclusione
dell'iter di approvazione da parte della Unione Europea, cosi' come
stabilito dall'art. 8 della L.R. 43/97;
viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio
1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 in data 31 luglio
1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto che in detta deliberazione 1396/98 non e' stata conferita
la responsabilita' del Servizio Aiuti alle imprese;
visto in proposito il punto 4.1.1.10 della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Agricoltura dott. Dario Manghi, in merito alla regolarita' tecnica ed
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1
dell'atto deliberativo della Giunta regionale n.2541 del 4 luglio
1995;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, nel testo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, i criteri attuativi dei programmi regionali
di cui alla L.R. 12 dicembre 1997, n. 43;
2) di dare atto che, per i motivi indicati in premessa, l'erogazione
dei contributi sui prestiti indicati al punto 4.2.1 dei criteri
attuativi, con esclusione di quelli per l'acquisto dei terreni,
rimane subordinata alla definitiva approvazione da parte della Unione
Europea;
3) di notificare la presente deliberazione ai competenti organi
comunitari ai fini di esame e decisione a titolo dell'art. 30 del
Regolamento (CE) 950/97;
4) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 7 della
L.R. 43/97.
ALLEGATO
Criteri attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R. 12
dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di
garanzia nel settore agricolo"
1) Finalita'
Con la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 la Regione Emilia-Romagna
intende, tramite gli organismi di garanzia, rendere piu' rapidi,
incisivi e snelli i meccanismi di concessione degli aiuti di cui
all'art. 1, punto 2, lettere a) e b) a favore delle imprese agricole
associate.
Per il perseguimento di queste finalita' la Regione puo' altresi'
finanziare programmi di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria,
messi in atto dagli stessi organismi, aventi come scopo la diffusione
dell'informazione e delle opportunita' cui i soci possono accedere e,
infine, di allargare la base associativa.
La Regione, tuttavia, garantisce, tramite gli altri strumenti
legislativi in vigore, l'accesso agli aiuti di cui all'art. 1, punto
2, lettera b) anche agli agricoltori non associati agli organismi,
pur perseguendo l'obiettivo del progressivo allargamento della base
associativa degli organismi stessi.
2) Requisiti dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia
Gli organismi che intendono accedere ai programmi regionali annuali
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1, punto 2, lettere a) -
b) - c) della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, devono obbligatoriamente:
- avere sede operativa nel territorio regionale e possono avere una
articolazione a livello provinciale, interprovinciale o regionale;
- avere una base associativa costituita da imprenditori di cui
all'art. 2135 del c.c. e formata da almeno 100 soci all'atto di
attivazione del regime e 300 soci al terzo anno d'intervento, senza
tener conto degli eventuali sostenitori.
Lo statuto degli organismi deve prevedere:
- il principio della mutualita' e l'assenza di fini speculativi o
economici;
- che le garanzie e le agevolazioni creditizie vengano concesse senza
tener conto dell'entita' della sottoscrizione dei singoli soci;
- che almeno i due terzi dei membri del massimo organo deliberante
siano costituiti da imprenditori soci o loro rappresentanti.
Gli organismi, inoltre, devono assoggettarsi alle seguenti
prescrizioni:
- tenere una contabilita' separata per ogni tipologia di aiuto con
l'intervento della Regione e di eventuali altri Enti pubblici
finanziatori (credito a breve termine, garanzia fidejussoria, credito
a medio termine);
- destinare la risorse regionali, ivi compresi gli utili maturati
sulle somministrazioni avute, interamente alle finalita' previste dal
relativo programma annuale, con divieto di utilizzo per spese di
gestione o funzionamento degli organismi;
- osservare le direttive regionali in merito alle procedure,
destinazione delle risorse, priorita' CE contenute nel programma
regionale annuale;
- impegnarsi a fornire alla Regione un consuntivo annuale di
attuazione del Programma contenente l'elenco delle operazioni messe
in atto, la loro entita', i beneficiari, i casi di sofferenza ed
altre informazioni utili.
3) Contributi regionali destinati a creare o ampliare il fondo rischi
La partecipazione della Regione alla creazione o all'ampliamento del
fondo rischi, promosso dai singoli organismi, avviene alle seguenti
condizioni:
- a favore di tutti gli organismi costituiti a livello provinciale,
interprovinciale o regionale, di I o II grado senza esclusioni;
- l'intervento regionale nella creazione o ampliamento del fondo e'
al massimo pari a quello disposto dagli organismi con risorse
proprie, di Enti pubblici sostenitori e di privati e,
complessivamente, non puo' coprire piu' del 50% del valore totale;
- l'intervento sull'ampliamento del fondo degli organismi di I grado
avviene solo a fronte di dimostrazione di incremento del capitale
sociale e del fondo consortile e in proporzione all'aumento di
operativita' e per gli organismi di II grado a fronte dell'incremento
del capitale sociale degli organismi di I grado aderenti ed in
proporzione all'aumento di operativita'.
3.1 Condizioni che gli organismi devono rispettare nel concedere
garanzia
La garanzia del fondo puo' essere concessa dagli organismi agli
imprenditori soci a fronte:
- di prestiti bancari a breve termine, a costo di mercato o assistiti
dal concorso regionale nell'abbattimento parziale degli interessi,
contratti dagli imprenditori soci per far fronte alla gestione
annuale delle aziende, alle condizioni di cui al successiva punto
4.1;
- di prestiti bancari a medio termine, a costo di mercato o assistiti
dal concorso regionale nell'abbattimento parziale del costo, per le
finalita' di cui al successivo punto 4.2 osservando le priorita',
limitazioni ed esclusioni di cui ai successivi punti 4.3 - 4.4 - 4.5.
Gli imprenditori che beneficiano dell'intervento del fondo per
garantire prestiti a breve termine debbono possedere i seguenti
requisiti:
- essere in possesso di partita IVA;
- essere iscritti al Registro delle imprese, Sezione agricola;
- avere una situazione economica gestionale in equilibrio dedotta dal
bilancio o dal conto economico di gestione aziendale;
- non avere procedure fallimentari in corso;
- produrre per il mercato.
3.2 Valore della garanzia
Il calcolo del valore della garanzia viene a determinarsi sulla
differenza tra il tasso di mercato del prestito e il tasso di
interesse effettivamente scontato grazie alla garanzia, diminuita del
premio eventualmente pagato dal beneficiario per la garanzia. Il
valore cosi calcolato e' computato (se del caso in termini di
equivalente sovvenzione lorda) ai fini del rispetto dei massimali
d'intensita' applicabili a ciascuna categoria di aiuto.
3.3 Casi di sofferenza e logoramento del capitale concesso in
garanzia
L'organismo fidejussore, all'atto della prestazione della garanzia
dovra' prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di
perdite di capitale, in particolare:
- richiedere all'Istituto bancario prestatore di essere informato
delle condizioni patrimoniali della parte debitrice e dello
svolgimento dei suoi rapporti con lo stesso Istituto;
- risolvere il contratto di garanzia anche prima della scadenza
allorche' sia emersa la condizione di inadempienza contrattuale nei
confronti dell'Istituto bancario.
Qualora l'istituto bancario ponesse in esecuzione la garanzia
prestata dal Fondo, l'organismo fidejussore dovra':
- attivare immediatamente le procedure per il recupero delle somme
pagate sugli importi garantiti tramite la forma piu' conveniente da
scegliersi tra un concordato stragiudiziale con il debitore oppure
l'esecuzione coattiva sui beni patrimoniali del debitore;
- richiedere l'avvio, in caso di insoddisfacente esito dei predetti
interventi, della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra
procedura concorsuale a carico del socio inadempiente onde far valere
le proprie ragioni di credito.
Il capitale fidejussorio logorato a seguito di inadempienze dei
beneficiari non puo' essere reintegrato con contributo regionale.
4) Contributi regionali sul pagamento degli interessi su prestiti a
breve termine (prestiti d'esercizio) e medio termine accesi dalle
imprese associate
4.1 Contributi per abbattimento parziale degli interessi sui prestiti
a breve termine (prestito d'esercizio) e garanzie sui medesimi
La Giunta regionale definisce annualmente con proprio atto, il
programma regionale di intervento nel rispetto della Comunicazione UE
agli Stati membri del 15 ottobre 1995 e della Decisione che la
Commissione adottera' sul provvedimento nazionale di fissazione del
livello del tasso minimo agevolato con la quale il metodo di calcolo
dello svantaggio proposto dallo Stato membro viene ritenuto coerente
con gli artt. 92 - 93 - 94 del Trattato.
Il programma, in particolare, osserva i seguenti parametri:
- la durata del prestito e' per un massimo di 12 mesi;
- possono accedervi tutti gli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del Codice civile senza esclusioni di forma giuridica o comparto
produttivo;
- l'ammontare del prestito concedibile puo' al massimo corrispondere
con le spese sostenibili per il compimento del ciclo colturale,
determinato anche con calcolo di tipo sintetico.
Il tasso massimo dell'aiuto regionale relativo ai prestiti a breve
termine, sia che questo rivesta la forma di abbattimento parziale del
tasso d'interesse ovvero quella di concessione di garanzia, nonche'
nelle ipotesi di cumulo delle due forme di aiuto in questione, non
potra' superare il tasso massimo fissato nel provvedimento nazionale
menzionato al primo capoverso.
4.2 Contributo per abbattimento parziale degli interessi sui prestiti
a medio termine (massimo 5 anni)
Le aziende che beneficiano dell'intervento del fondo per prestiti a
medio termine oltre ai requisiti di cui al precedente punto 3.1
debbono soddisfare le seguenti condizioni:
- possedere condizioni di vitalita';
- impiegare in azienda almeno una ULU
- che consenta, qualora non gia' raggiunto, di raggiungere un reddito
di riferimento da lavoro per ULU almeno uguale alla retribuzione
lorda media dei lavoratori non agricoli;
- che consenta stabilita' economica duratura e, possibilmente, un suo
miglioramento;
- essere gestite da un imprenditore od un suo coadiuvante che
possiedano una sufficiente capacita' professionale;
- avere sufficienti prospettive di sviluppo nel medio periodo.
4.2.1 I soci degli organismi possono ricorrere al prestito bancario
agevolato a medio termine, con intensita' dell'aiuto fino al massimo
previsto dall'art. 7 del Reg. (CE) 950/97, finalizzato:
- all'acquisto di attrezzature specifiche finalizzate al risparmio di
energia, protezione e miglioramenti dell'ambiente, miglioramento
delle condizioni di igiene degli allevamenti e del rispetto delle
norme comunitarie in materia di benessere degli animali senza aumento
di capacita' di produzione;
- all'acquisto di terreni a scopo di arrotondamento o miglioramento
logistico dell'azienda;
- alle opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale,
irrigazione dei terreni.
Possono ricorrere altresi' al prestito bancario agevolato a medio
termine, con intensita' dell'aiuto dedotto di un quarto rispetto il
massimo previsto dall'art. 7 del Reg. (CE) 950/97, finalizzato:
- alla ristrutturazione di fabbricati strumentali all'attivita'
dell'azienda;
- all'acquisto di bestiame da riproduzione delle specie bovina,
ovicaprina, cunicola, ed equina per la prima dotazione aziendale o
anche per dotazioni successive legate alla riconversione della
produzione, miglioramento sanitario ed ambientale;
- all'acquisto di macchine e attrezzature di normale impiego
aziendale senza che cio' provochi aumento di produzione;
- ai reimpianti di colture agricole a ciclo poliennale nel pieno
rispetto dei regimi che disciplinano le singole colture.
I prestiti di cui al primo e secondo capoverso devono osservare i
seguenti limiti:
- l'investimento puo' raggiungere, al massimo, nell'arco di 6 anni 90
mila EURO per ULU e 180 mila EURO per azienda singola elevato fino a
720 mila EURO per azienda associata e 900 mila EURO per le
cooperative di conduzione terreni, cooperative di conduzione
associata dei terreni e stalle sociali;
- nel settore lattiero-caseario, l'investimento che gode dell'aiuto
sotto forma di prestito agevolato non deve:
- produrre un aumento delle vacche da latte a piu' di 50 per ULU e a
piu' di 50 per azienda;
- determinare superamento del quantitativo di riferimento stabilito
in virtu' della normativa sul prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo che un quantitativo di
riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato o
ottenuto tramite un trasferimento ai sensi della citata normativa;
- nel settore suinicolo, l'aiuto:
- non deve determinare un aumento del numero di posti per suini;
- l'azienda beneficiaria deve produrre almeno il 35% degli alimenti
consumati dall'allevamento;
- nel settore della carne bovina, ad esclusione degli aiuti diretti
alla protezione dell'ambiente, nonche' all'igiene degli allevamenti
ed il benessere degli animali, qualora non vi sia incremento di
capacita', gli aiuti sono limitati agli allevamenti in cui la
densita' di bovini da carne non superi i 2 UBA per ettaro di
superficie foraggera destinata all'alimentazione dell'allevamento,
fatta eccezione per gli allevamenti inferiori a 15 UBA in cui si
applica la densita' massima di 3 UBA per ettaro.
4.2.2 Possono, infine, ricorrere al prestito bancario agevolato a
medio termine, finalizzato alla ricostituzione del capitale di
conduzione non diversamente reintegrabile per effetto di perdite di
prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute eccezionali,
alle seguenti condizioni:
- l'azienda rientri in una delle aree appositamente delimitate a
seguito di calamita' atmosferiche;
- la perdita di prodotto dell'azienda richiedente non deve essere
inferiore al 30% della media della produzione lorda vendibile
dell'azienda nel triennio precedente l'evento calamitoso ridotta al
20% nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/268/CEE;
- l'aiuto sul prestito cumulato con eventuali altri aiuti di Stato
non deve superare il 100% dei danni o perdite subiti.
4.3 Priorita'
Hanno priorita' di accesso agli aiuti sotto forma di prestiti a medio
termine aventi finalita' strutturale in ordine:
- gli imprenditori agricoli a titolo principale e, tra questi, i
giovani di cui all'art. 10 del citato Reg. (CE) 950/97;
- le zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/268/CEE;
- le aziende in via di sviluppo che hanno in corso un piano di
miglioramento aziendale ai sensi del Regolamento (CE) 950/97 oppure
investimenti ricadenti negli aiuti di Stato aventi le stesse
finalita'.
4.4 Limitazioni
L'importo del prestito concedibile di cui al punto 4.2.1, primo e
secondo capoverso, non puo' superare la spesa o investimento
previsti.
Inoltre:
- le attrezzature dedicate al settore suinicolo sono ammesse a
condizione che non creino aumento di posti per suini;
- le imprese beneficiarie non devono avere procedimento fallimentare
in corso e debbono avere il bilancio patrimoniale e gestionale in
equilibrio;
- si applicano infine tutte le esclusioni e limitazioni previste
nell'ambito degli aiuti di Stato.
4.5 Esclusioni
Sono esclusi:
- l'acquisto di bestiame da riproduzione suino e avicolo;
- l'acquisto di attrezzature dedicate all'allevamento avicolo fatte
salve quelle rivolte unicamente alla tutela dell'ambiente e della
salute degli animali senza aumento di capacita';
- le aziende aventi attivita' escluse dal cofinanziamento comunitario
e dagli aiuti di Stato;
- le aziende non iscritte al Registro imprese, Sezione agricola,
tenuto dalle CCIAA;
- le aziende in dissesto economico;
- le aziende che producono prodotti senza sbocco di mercato.
5) Contributi regionali per attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria
La Regione puo' intervenire a cofinanziare un programma di iniziative
di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 1 della L.R. 12 dicembre
1997, n. 43 e nella misura prevista all'art. 3, comma 4, alle
seguenti condizioni:
- sia proposto da almeno 3 organismi di livello provinciale ed abbia
base comune, oppure da organismo su base interprovinciale o
regionale;
- abbia contenuti avanzati e innovativi escludendo le iniziative ed i
contenuti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di crescita culturale
e formativa dei soci;
- non preveda iniziative volte a divulgare e pubblicizzare
l'attivita' normale degli organismi.
6) Modalita' attuative comuni
6.1 Modalita' di concessione e liquidazione
Le modalita' di concessione e liquidazione verranno stabilite in sede
di adozione dei programmi regionali annuali.
7) Convenzione
I criteri contenuti nel presente atto per la disciplina degli
interventi regionali e dei rapporti con gli organismi di garanzia
saranno riportati in apposita convenzione che verra' sottoscritta dai
rappresentanti degli organismi e dal rappresentante della Regione.