REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 19                                                               
Norme di prima attuazione                                                       
1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento, il            
trasferimento e l'apertura delle grandi strutture di vendita sono               
esaminate dalla Conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del DLgs n.           
114 del 1998, successivamente all'adeguamento degli strumenti                   
urbanistici e attuativi comunali, ai sensi degli artt. 6 e 7 della              
presente legge.                                                                 
2. L'esame delle domande per l'apertura di grandi strutture di                  
vendita presentate alla Regione prima del 24 aprile 1998 e'                     
prioritario rispetto all'esame delle domande presentate                         
successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6             
del DLgs n. 114 del 1998. In particolare, verranno esaminate                    
nell'ordine:                                                                    
a) le domande corredate a norma trasmesse dal Comune alla Regione per           
il rilascio del nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino al 24                 
aprile 1998;                                                                    
b) le restanti domande presentate al Comune e trasmesse alla Regione            
entro il 24 aprile 1998.                                                        
3. Ai fini di cui al comma 2 la Regione trasmette alle                          
Amministrazioni comunali competenti, entro trenta giorni dall'entrata           
in vigore della presente legge, dette domande con indicazione della             
relativa data di ricevimento da parte della Regione nonche' la                  
documentazione presentata a corredo di ogni domanda. Il Comune                  
assegna al richiedente un termine non inferiore a sessanta e non                
superiore a novanta giorni, a pena di decadenza, per adeguare la                
domanda, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.                
4. La Conferenza prevista dall'art. 7 individua gli ambiti di cui               
alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo esaminando                    
prioritariamente le aree su cui insistono le domande di cui al comma            
2.                                                                              
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al           
titolo, e' riportato alla nota 2 all'art. 3.                                    
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al           
titolo, e' riportato alla nota 1) all'art. 2.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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