LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 17
Misure per lo sviluppo del commercio elettronico
1. La Regione attua, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 11
della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 e di cui alla L.R. 7 dicembre
1992, n. 45, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo
del commercio elettronico al fine di:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed
apprendimento per operatori del settore, operatori del servizio e per
i consumatori;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la
cooperazione e la competitivita' delle piccole imprese del commercio
attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita'
volte a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la
fiducia del consumatore.
2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse
in sede nazionale dal Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato per lo sviluppo del commercio elettronico.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41, citato
alla nota 6) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 11 - Progetti per l'assistenza tecnica
1. I progetti di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 3 possono
essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), d) e g) del
comma 1 dell'art. 5.
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano:
a) l'assistenza tecnica a carattere continuativo;
b) l'assistenza tecnica finalizzata ad interventi specifici, con
particolare riferimento a: 1) sviluppo di analisi e di servizi di
supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme
associative; 2) interventi a favore delle singole imprese per
l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e
nelle tecniche di vendita o di ristorazione; 3) interventi a favore
delle singole imprese per analisi di mercato, innovazioni della
gestione aziendale, logistica, analisi di produttivita' e strategie
di marketing aziendale, finalizzati anche alla specializzazione
aziendale; 4) costituzione e aggiornamento di banche dati,
indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione
interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie
imprese commerciali.".
2) La L.R. 7 dicembre 1992, n. 45, concerne Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti.