LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 16
Comuni ad economia prevalentemente turistica e Citta' d'arte
1. La Giunta regionale individua i Comuni ad economia prevalentemente
turistica e le Citta' d'arte da sottoporre alla disciplina dell'art.
12 del DLgs n. 114 del 1998 prevedendo, di norma, che detta
disciplina si applichi alle sole parti del territorio comunale in cui
tali caratteristiche appaiono effettivamente rilevanti e per i
periodi del maggiore afflusso turistico.
2. L'attuazione del comma 1 avviene su proposta motivata del Comune
che indica le parti del territorio comunale interessate e i relativi
periodi. Detta proposta e' avanzata previa concertazione con le
associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. Decorsi
tre mesi dall'inizio del procedimento di concertazione, il Comune
puo' comunque prescinderne.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
Il testo dell'art. 12 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al
titolo, e' il seguente:
"Art. 12 - Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta'
d'arte
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta'
d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti
determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono
derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di
maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di
informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese
del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono
definire accordi da sottoporre al Sindaco per l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della Legge 8 giugno 1990,
n.142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche su proposta dei Comuni interessati, e sentite
le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo e dei lavoratori dipendenti, le Regioni individuano i comuni
ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico
nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al
comma 1.".