LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 15
Disposizioni procedurali ed organizzative
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, approva:
a) le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi
professionali di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del DLgs n. 114 del
1998, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;
b) le modalita' di effettuazione delle vendite di liquidazione e di
fine stagione, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del DLgs n. 114 del
1998;
c) le modalita' di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica
alle imprese commerciali di cui all'art. 23 del DLgs n. 114 del 1998.
2. Ai fini della lettera b) del comma 1 si intendono:
a) per vendite di liquidazione quelle effettuate al fine di vendere
in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto
come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione
dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di
sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali;
b) per vendite di fine stagione quelle che riguardano prodotti di
carattere stagionale o di moda che non vengono venduti durante una
determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
3. La Regione autorizza, in attuazione della lettera c) del comma 1,
i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti,
anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli
operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello
provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti
interessati. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i Centri di
assistenza devono svolgere le attivita' di cui al comma 2 dell'art.
23 del DLgs n. 114 del 1998 anche a favore di imprese non associate
alle organizzazioni di categoria. La Regione riconosce
prioritariamente i Centri di assistenza tecnica costituiti anche in
forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori
commerciali.
4. Nell'affidamento della gestione dei corsi professionali di cui
alla lettera a) del comma 5 dell'art. 5 del DLgs n.114 del 1998 si
tiene conto della priorita' tra gli enti di cui al comma 7 di detto
articolo, di quelli costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali
del commercio piu' rappresentative.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dei commi 7 e 9 dell'art. 5 del DLgs n. 114 del 1998,
citato alla nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'
omissis
7. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata
e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a),
garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con
soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria
le Camere di Commercio, le organizzazioni imprenditoriali del
commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.
omissis
9. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata
e le materie, con particolare riferimento alle normative relative
all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei
consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare
il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'.
Possono altresi prevedere forme di incentivazione per la
partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese
del settore commerciale.
omissis".
2) Il testo dell'art. 13 della L.R. 24 luglio 1979 concernente
Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni,
e' il seguente:
"Art. 13 - Organizzazione tecnico-didattica e
amministrativo-contabile delle attivita' formative
Nel rispetto degli indirizzi programmatici poliennali, fissati dal
Consiglio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente e sentito il comitato di cui al successivo
art. 17, emana direttive in ordine:
- alla tipologia dei corsi ed alla relativa organizzazione tecnico-
didattica;
- alla gestione, al funzionamento, al finanziamento e
all'organizzazione contabile-amministrativa delle attivita'
formative;
- all'orientamento professionale;
- al riconoscimento di attivita' non comprese nei piani di
intervento;
- all'ammissione ai corsi per i disabili, gli invalidi e i detenuti,
nonche' per chi non ha assolto l'obbligo scolastico;
- alle prove finali e rilascio di attestati;
- alla normativa per la formazione di graduatorie provinciali del
personale docente dei centri pubblici di cui al successivo articolo
15;
- all'attuazione dei progetti formativi destinati agli apprendisti ai
sensi della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, secondo le modalita'
previste dall'art. 16 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845;
- al funzionamento dei comitati di gestione sociale.
L'orario ed il calendario delle attivita' formative sono determinati
in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori, con
particolare riguardo per le lavoratrici.".
3) Il testo del comma 6 dell'art. 15 del DLgs n. 114 del 1998, citato
alla nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 15 - Vendite straordinarie
omissis
6. Le Regioni, sentiti i rappresentanti degli Enti locali, le
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio,
disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai
fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la
durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine
stagione.
omissis".
4) Il testo dell'art. 23 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota
al titolo, e' il seguente:
"23 - Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete
distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle
imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore a livello
provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono
autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attivita' previste
nello statuto con modalita' da definirsi con apposito provvedimento e
sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma, 1,
della Legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di assistenza
tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione
tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di
impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e
tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul
lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al
comma 1, nonche' attivita' finalizzate alla certificazione di
qualita' degli esercizi commerciali.
3. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi
allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazioni pubbliche e
imprese utenti.".
Comma 3
5) Il testo del comma 2 dell'art. 23 del DLgs n. 114 del 1998, citato
alla nota al titolo, e' riportato alla nota 4) al presente articolo.
Comma 4
6) Il testo della lettera a) del comma 5 dell'art. 5 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'
omissis
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei
confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o
riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
omissis".