REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 15                                                               
Disposizioni procedurali ed organizzative                                       
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore            
della presente legge, approva:                                                  
a) le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi             
professionali di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del DLgs n. 114 del             
1998, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;                   
b) le modalita' di effettuazione delle vendite di liquidazione e di             
fine stagione, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del DLgs n. 114 del            
1998;                                                                           
c) le modalita' di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica              
alle imprese commerciali di cui all'art. 23 del DLgs n. 114 del 1998.           
2. Ai fini della lettera b) del comma 1 si intendono:                           
a) per vendite di liquidazione quelle effettuate al fine di vendere             
in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto            
come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione              
dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di             
sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali;                         
b) per vendite di fine stagione quelle che riguardano prodotti di               
carattere stagionale o di moda che non vengono venduti durante una              
determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.                    
3. La Regione autorizza, in attuazione della lettera c) del comma 1,            
i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti,            
anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli              
operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello                    
provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti                      
interessati. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i Centri di                 
assistenza devono svolgere le attivita' di cui al comma 2 dell'art.             
23 del DLgs n. 114 del 1998 anche a favore di imprese non associate             
alle organizzazioni di categoria. La Regione riconosce                          
prioritariamente i Centri di assistenza tecnica costituiti anche in             
forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori             
commerciali.                                                                    
4. Nell'affidamento della gestione dei corsi professionali di cui               
alla lettera a) del comma 5 dell'art. 5 del DLgs  n.114 del 1998 si             
tiene conto della priorita' tra gli enti di cui al comma 7 di detto             
articolo, di quelli costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali             
del commercio piu' rappresentative.                                             
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dei commi 7 e 9 dell'art. 5 del DLgs n. 114 del 1998,               
citato alla nota al titolo, e' il seguente:                                     
"Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'                                    
omissis                                                                         
7. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata            
e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a),             
garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con           
soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria             
le Camere di Commercio, le organizzazioni imprenditoriali del                   
commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.                 
omissis                                                                         
9. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata            
e le materie, con particolare riferimento alle normative relative               
all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei                   
consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare           
il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'.            
Possono altresi prevedere forme di incentivazione per la                        
partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese              
del settore commerciale.                                                        
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 13 della L.R. 24 luglio 1979 concernente                  
Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 13 - Organizzazione tecnico-didattica e                                   
amministrativo-contabile delle attivita' formative                              
Nel rispetto degli indirizzi programmatici poliennali,  fissati dal             
Consiglio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione                
consiliare competente  e sentito il comitato di cui al successivo               
art. 17, emana direttive in ordine:                                             
- alla tipologia dei corsi ed alla relativa organizzazione  tecnico-            
didattica;                                                                      
- alla gestione, al funzionamento, al finanziamento  e                          
all'organizzazione contabile-amministrativa  delle attivita'                    
formative;                                                                      
- all'orientamento professionale;                                               
- al riconoscimento di attivita' non comprese nei piani di                      
intervento;                                                                     
- all'ammissione ai corsi per i disabili, gli invalidi  e i detenuti,           
nonche' per chi non ha assolto l'obbligo scolastico;                            
- alle prove finali e rilascio di attestati;                                    
- alla normativa per la formazione di graduatorie  provinciali del              
personale docente dei centri pubblici di cui al successivo articolo             
15;                                                                             
- all'attuazione dei progetti formativi destinati agli apprendisti ai           
sensi della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, secondo le modalita'                  
previste dall'art. 16 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845;                     
- al funzionamento dei comitati di gestione sociale.                            
L'orario ed il calendario delle attivita' formative  sono determinati           
in modo da favorire la frequenza  da parte dei lavoratori, con                  
particolare riguardo per le lavoratrici.".                                      
3) Il testo del comma 6 dell'art. 15 del DLgs n. 114 del 1998, citato           
alla nota al titolo, e' il seguente:                                            
"Art. 15 - Vendite straordinarie                                                
omissis                                                                         
6. Le Regioni, sentiti i rappresentanti degli Enti locali, le                   
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio,                   
disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai               
fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la               
durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine                    
stagione.                                                                       
omissis".                                                                       
4) Il testo dell'art. 23 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota             
al titolo, e' il seguente:                                                      
"23 - Centri di assistenza tecnica                                              
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete                
distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle                 
imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di            
categoria maggiormente rappresentative del settore a livello                    
provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono                      
autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attivita' previste                
nello statuto con modalita' da definirsi con apposito provvedimento e           
sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma, 1,                
della Legge 7 agosto 1997, n. 266.                                              
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di assistenza           
tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione               
tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di                
impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e                 
tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul            
lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al           
comma 1, nonche' attivita' finalizzate alla certificazione di                   
qualita' degli esercizi commerciali.                                            
3. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi           
allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazioni pubbliche e            
imprese utenti.".                                                               
Comma 3                                                                         
5) Il testo del comma 2 dell'art. 23 del DLgs n. 114 del 1998, citato           
alla nota al titolo, e' riportato alla nota 4) al presente articolo.            
Comma 4                                                                         
6) Il testo della lettera a) del comma 5 dell'art. 5 del DLgs n. 114            
del 1998, citato alla nota al titolo, e' il seguente:                           
"Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'                                    
omissis                                                                         
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio                
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei            
confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi            
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:                     
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il           
commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o              
riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di             
Bolzano.                                                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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