LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 14
Osservatorio regionale del commercio
1. In attuazione della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del DLgs n.
114 del 1998 la Regione costituisce l'Osservatorio regionale del
commercio.
2. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio, svolge i compiti di cui
all'art. 1 e, in particolare:
a) realizzazione di un sistema informativo della rete distributiva,
avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) elaborazione e diffusione a tutti i soggetti interessati delle
basi conoscitive e dei dati aggregati per la programmazione regionale
nel settore del commercio e per la conoscenza del settore della
distribuzione commerciale, con particolare riguardo ai processi
derivanti dall'entrata in vigore del DLgs n. 114 del 1998;
c) redazione, anche ai fini di cui alla lettera b), di un rapporto
annuale sull'andamento e le tendenze del commercio e dei consumi;
d) elaborazione dei criteri e delle condizioni in materia di
programmazione della rete distributiva di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'art. 3.
3. La Giunta regionale disciplina le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio che si avvale di un Comitato tecnico composto di 5
esperti nominato dal Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore competente.
4. L'Osservatorio si avvale altresi' di una Conferenza consultiva la
cui composizione e modalita' di funzionamento sono definite dalla
Giunta regionale. La partecipazione alla Conferenza non comporta
alcun onere finanziario a carico della Regione.
5. Per l'organizzazione delle attivita' dell'Osservatorio la Regione,
anche avvalendosi di Enti e strutture che presentino la necessaria
affidabilita' e competenza e sentita la Conferenza consultiva,
predispone un programma annuale.
6. La Regione promuove le attivita' dell'Osservatorio in un sistema
coordinato con gli Enti locali e le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura.
7. Al fine di fornire all'Osservatorio i dati e le informazioni
strutturate sufficienti per monitorare l'evoluzione della rete
distributiva:
a) i Comuni forniscono alle Province e alla Regione entro il 31
gennaio di ciascun anno i dati relativi all'anno precedente
concernenti il settore, articolati per tipologia, collocazione,
superficie e merceologie, secondo le indicazioni stabilite dalla
Regione;
b) le Province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini
sovracomunali di cui al comma 6 dell'art. 3 e li trasmettono alla
Regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le indicazioni
stabilite dalla Regione medesima.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota al titolo, e' riportato alla nota 1)
all'art. 2.
Comma 2
2) Il DLgs n. 114 del 1998 e' citato alla nota al titolo.