LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 12
Criteri di priorita'
1. Nel caso di domande concorrenti nello stesso comune
l'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di
vendita e' concessa prioritariamente:
a) per il settore alimentare a domande che prevedono la
concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e
l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
b) per il settore non alimentare a domande che prevedono la
concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e siano
presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di
formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di
adeguata qualificazione.
2. In entrambi i settori di cui al comma 1, sono comunque priontarie
le domande relative agli insediamenti inseriti nell'ambito di
progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, definisce le modalita' di assunzione
dell'impegno di cui alla lettera a) del comma 1 e i requisiti di
formazione e qualificazione di cui alla lettera b) del comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto alla lettera g), comma 1 dell'art.
2, la priorita' fra le domande concorrenti nei settori di cui al
comma 1 tiene conto altresi' dei seguenti elementi:
a) numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova
struttura fra gli addetti dipendenti e indipendenti, compresi i
coadiuvanti, gia' inquadrati nel settore del commercio nel comune
dove si intende localizzare la nuova struttura e nei comuni
confinanti;
b) numero totale di occupati previsto nella struttura;
c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale
risultante dallo studio di impatto presentato;
e) maggiori impegni contratti in convenzione con il Comune per la
mitigazione degli impatti.
5. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta
documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della
fase istruttoria di una domanda del medesimo settore merceologico e
tipologia dimensionale. Con riferimento alle domande per l'apertura
di medie strutture di vendita, l'istruttoria si ritiene conclusa
quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o
eventualmente alla maturazione del silenzio assenso. Con riferimento
alle domande per l'apertura di grandi strutture, l'istruttoria si
ritiene conclusa il giorno antecedente a quello prefissato per lo
svolgimento della Conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del DLgs
114/98.
6. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti
istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni,
durante il quale il Comune, relativamente alle medie strutture, o la
Conferenza dei servizi, relativamente alle grandi strutture,
individua la domanda prioritaria.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 5
Il testo dell'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al
titolo, e' riportato alla nota 2) all'art. 3.