REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 11                                                               
Procedimento di rilascio delle autorizzazioni   per le grandi                   
strutture di vendita. Concessione edilizia                                      
1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita, di cui            
all'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998 e' inoltrata al Comune                      
competente, unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione             
individuati dalla Giunta regionale. La domanda e' inviata in copia              
alla Provincia e alla Regione.                                                  
2. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,                
provvede a richiedere all'interessato l'integrazione della                      
documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al presente             
articolo sono interrotti fino al ricevimento, da parte del Comune,              
della documentazione richiesta.                                                 
3. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della                         
documentazione completa, integra la documentazione allegata alla                
domanda, mediante la compilazione di apposita modulistica,                      
predisposta dalla Giunta regionale, ed invia l'intera documentazione            
alla Provincia e alla Regione.                                                  
4. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio della                    
documentazione di cui al comma 3, il Comune, previa intesa con la               
Regione e la Provincia, indice la Conferenza di servizi prevista                
all'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, fissandone lo svolgimento non              
prima di quindici e non oltre sessanta giorni.                                  
5. Della data di indizione della Conferenza e' data notizia al                  
richiedente, ai Comuni contermini e a quelli appartenenti alla                  
medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di                  
utenza, alle Organizzazioni dei consumatori, e alle Organizzazioni              
provinciali delle imprese del commercio e alle Organizzazioni                   
sindacali, affinche' possano esercitare le facolta' di cui al comma 4           
dell'art. 9, del DLgs n. 114 del 1998.                                          
6. Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio           
di regione confinante, la Conferenza dei servizi richiede il parere             
non vincolante della Regione stessa. Trascorsi sessanta giorni dalla            
richiesta si prescinde da detto parere.                                         
7. Le domande relativamente alle quali non e' comunicato                        
provvedimento di diniego decorsi centoventi giorni dalla data di                
convocazione della conferenza di servizi sono da ritenersi accolte.             
8. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di             
vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia,            
l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per             
l'apertura dell'esercizio. L'emanazione del provvedimento di                    
concessione edilizia e' successivo o, ove possibile, contestuale al             
rilascio dell'autorizzazione di apertura.                                       
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al           
titolo, e' riportato alla nota 2) all'art. 3.                                   
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al           
titolo, e' riportato alla nota 2) all'art. 3.                                   
Comma 5                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, citato            
alla nota al titolo, e' riportato alla nota 2) all'art. 3.                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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