LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 11
Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi
strutture di vendita. Concessione edilizia
1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita, di cui
all'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998 e' inoltrata al Comune
competente, unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione
individuati dalla Giunta regionale. La domanda e' inviata in copia
alla Provincia e alla Regione.
2. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
provvede a richiedere all'interessato l'integrazione della
documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al presente
articolo sono interrotti fino al ricevimento, da parte del Comune,
della documentazione richiesta.
3. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione completa, integra la documentazione allegata alla
domanda, mediante la compilazione di apposita modulistica,
predisposta dalla Giunta regionale, ed invia l'intera documentazione
alla Provincia e alla Regione.
4. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio della
documentazione di cui al comma 3, il Comune, previa intesa con la
Regione e la Provincia, indice la Conferenza di servizi prevista
all'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, fissandone lo svolgimento non
prima di quindici e non oltre sessanta giorni.
5. Della data di indizione della Conferenza e' data notizia al
richiedente, ai Comuni contermini e a quelli appartenenti alla
medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di
utenza, alle Organizzazioni dei consumatori, e alle Organizzazioni
provinciali delle imprese del commercio e alle Organizzazioni
sindacali, affinche' possano esercitare le facolta' di cui al comma 4
dell'art. 9, del DLgs n. 114 del 1998.
6. Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio
di regione confinante, la Conferenza dei servizi richiede il parere
non vincolante della Regione stessa. Trascorsi sessanta giorni dalla
richiesta si prescinde da detto parere.
7. Le domande relativamente alle quali non e' comunicato
provvedimento di diniego decorsi centoventi giorni dalla data di
convocazione della conferenza di servizi sono da ritenersi accolte.
8. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di
vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia,
l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per
l'apertura dell'esercizio. L'emanazione del provvedimento di
concessione edilizia e' successivo o, ove possibile, contestuale al
rilascio dell'autorizzazione di apertura.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al
titolo, e' riportato alla nota 2) all'art. 3.
Comma 4
2) Il testo dell'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al
titolo, e' riportato alla nota 2) all'art. 3.
Comma 5
3) Il testo del comma 4 dell'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, citato
alla nota al titolo, e' riportato alla nota 2) all'art. 3.