REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 8                                                                
Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane                           
1. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree            
urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione                    
dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio            
consolidate.                                                                    
2. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le              
aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete                
commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attivita'                     
commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche              
con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla L.R. 24            
maggio 1989, n. 17.                                                             
3. Il progetto di valorizzazione commerciale e' elaborato                       
d'iniziativa del Comune mediante la concertazione con i soggetti                
pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio                  
maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni            
dei consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli                
operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree                  
pubbliche, compresi gli esercenti attivita' di somministrazione di              
alimenti e bevande di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287, gli                
esercenti attivita' di artigianato di servizio e di valore storico e            
tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal Comune.            
Nell'elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche                   
pubbliche riferite all'area, la progettualita' privata e l'efficacia            
degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio            
e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attivita'                   
economiche in essa presenti.                                                    
4. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione           
di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante                     
riorganizzazione della logistica e puo' inoltre prevedere:                      
a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;                               
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove                
attivita', o il potenziamento di quelle esistenti;                              
c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato come                
definiti nelle specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del           
comma 1 dell'art. 4;                                                            
d) l'attuazione di azioni di promozione;                                        
e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli           
interventi sul territorio.                                                      
5. Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto all'interno di           
un progetto di riqualificazione urbana si applicano le disposizioni             
in materia di procedimento previste dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.            
6. Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune stipula una              
convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti.                          
7. Il Comune, sulla base del progetto, puo':                                    
a) incentivare la qualificazione delle attivita' economiche esistenti           
o il loro addensamento;                                                         
b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attivita' commerciale,              
artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la                 
cessazione delle attivita'.                                                     
8. Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il Comune               
puo':                                                                           
a) utilizzare la fiscalita' locale;                                             
b) utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti                   
urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art.           
4;                                                                              
c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o            
regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici             
esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.             
9. Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3           
dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, l'individuazione, con atto del            
Consiglio comunale, delle aree urbane di cui al comma 2, costituisce            
la condizione sulla base della quale il Comune, nella fase di prima             
applicazione di detto decreto, puo' sospendere o inibire gli effetti            
della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla              
base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi               
sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli               
obiettivi del progetto. Detta sospensione o inibizione puo' essere              
stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata            
massima di due anni.                                                            
10. In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di prima              
applicazione del DLgs n. 114 del 1998, si intendono quattro anni                
dalla sua pubblicazione.                                                        
11. La Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi                  
compresi nei progetti di valorizzazione di cui al presente articolo             
ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del              
1997. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo            
con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi             
ai medesimi progetti ai fini di assicurare le sinergie fra i diversi            
canali di finanziamento.                                                        
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La L.R. 24 maggio 1989, n. 17 concerne Interventi  a favore di               
Consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di           
Enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione  di oneri                     
conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori               
turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito            
convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero.".                 
Comma 3                                                                         
2) La Legge 25 agosto 1991, n. 287 e' citata alla nota 3) all'art. 1.           
Comma 5                                                                         
3) La L.R. 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in  materia di                   
riqualificazione urbana.                                                        
Comma 9                                                                         
4) Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 6 del               
DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al titolo, e' riportato alla             
nota 1) all'art. 2.                                                             
Comma 10                                                                        
5) Il DLgs n. 114 del 1998 e' citato alla nota al titolo.                       
Comma 11                                                                        
6) La L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 concerne Interventi nel settore              
del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese           
minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre               
1994, n. 49.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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