LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 4
Criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica
riferiti al settore commerciale
1. I criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica
riferiti al settore commerciale contengono:
a) le definizioni delle tipologie che costituiscono specificazione
dell'art. 4 del DLgs n. 114 del 1998, eventualmente suddivise per le
categorie merceologiche di cui al comma 1 dell'art. 5 di detto
decreto e per tipologie dimensionali;
b) l'articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attivita'
commerciali riferite ai diversi ambiti territoriali previsti dal
comma 3 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, ivi compresi gli
indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato;
c) gli indirizzi ai fini dell'individuazione delle aree da destinare
agli insediamenti commerciali;
d) le condizioni e i criteri cui i Comuni e le Province devono
attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici,
delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi
strutture di vendita;
e) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilita' veicolare e
pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard e
parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di
vendita;
f) i criteri per incentivare l'ammodernamento e la qualificazione
delle strutture di vendita esistenti.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al
Titolo, e' il seguente:
"4 - Definizioni e ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le
rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le
rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella
destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e
servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non
superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq. nei comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di
vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del
presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale
si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore
di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci
di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la
vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2)
la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 3) la vendita per
corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni
assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della Legge 2 aprile 1968,
n. 475, e successive modificazioni, e della Legge 8 novembre 1991, n.
362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente
prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e
presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano
esclusivamente generi di monopolio di cui alla Legge 22 dicembre
1957, n. 1293 , e successive modificazioni, e al relativo regolamento
di esecuzione, approvato con DPR 14 ottobre 1958, n. 1074 e
successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofirutticoli costituite ai
sensi della Legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino
attivita' di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui
all'articolo 2135 del Codice civile, alla Legge 25 marzo 1959, n. 125
e successive modificazioni, e alla Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui
all'articolo 1 del regolamento approvato con RD 20 luglio 1934, n.
1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si
intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i
lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica
di cui all'articolo 16 del DL 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e
successive modificazioni e al DLgs 11 febbraio 1998, n. 32;
f) agli artigiani iscritti nell'Albo di cui all'articolo 5, primo
comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443 per la vendita nei locali di
produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione
propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai
cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al
dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti
esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che
esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti
di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte,
nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche
mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi
dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con RD 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni;
l) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di
svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei
confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto
delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle
manifestazioni stesse;
m) agli Enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle
quali partecipano lo Stato o Enti territoriali che vendano
pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto
informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto
della loro attivita'.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale
cinematografiche dalla Legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive
modificazioni, nonche' dal DLgs 8 gennaio 1998, n. 3.".
2) Il testo del comma 3 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, citato
alla nota al Titolo, e' riportato alla nota 1) all'art. 2.