REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 3                                                                
Metodo, soggetti e strumenti   per la realizzazione degli indirizzi             
generaliper la programmazione della rete distributiva                        
1. Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art. 2 la           
Regione promuove un processo di programmazione degli insediamenti               
delle attivita' commerciali, al quale concorrono i Comuni e le                  
Province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal Capo VIII           
del Titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e dalla legislazione               
regionale in materia di pianificazione territoriale. A tal fine i               
Comuni e le Province provvedono all'attuazione di tali indirizzi                
nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale e               
urbanistica.                                                                    
2. Il Consiglio regionale adotta:                                               
a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un               
atto contenente i criteri di pianificazione territoriale e                      
urbanistica riferiti al settore commerciale, sulla base degli                   
indirizzi generali di cui all'art. 2, e le disposizioni per i Comuni            
e per le Province di cui all'art. 4;                                            
b) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un              
atto contenente i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi            
di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, secondo            
quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, anche sulla            
base delle rilevazioni fornite dall'Osservatorio regionale del                  
commercio di cui all'art. 14.                                                   
3. L'atto di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce riferimento            
per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di                         
pianificazione territoriale per gli insediamenti commerciali e di               
programmazione della rete distributiva. L'atto di cui alla lettera b)           
del comma 2 costituisce riferimento per la Conferenza dei servizi di            
cui all'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998.                                        
4. La Regione promuove altresi' gli interventi di cui agli articoli 8           
e 9 in materia di valorizzazione commerciale delle aree urbane e                
delle aree montane, rurali e dei comuni minori. Essa promuove                   
altresi' l'adozione delle misure di cui all'art. 10 per le aree di              
valore storico, archeologico e ambientate.                                      
5. Le Province, provvedono con il Piano territoriale di coordinamento           
provinciale (PTCP) alla individuazione degli ambiti territoriali                
sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6           
del DLgs n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, e a definire           
le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la              
programmazione della rete distributiva sulla base degli indirizzi               
della Regione contenuti nella presente legge e delle strategie di               
sviluppo socio-economico sostenibile.                                           
6. I Comuni, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti regionali           
e provinciali adottano provvedimenti coordinati con i quali danno               
attuazione ai propri orientamenti riguardo alla rete distributiva. In           
particolare:                                                                    
a) fissano i criteri per il rilascio di autorizzazioni per le medie             
strutture di vendita di cui al comma 3, dell'art. 8 del DLgs n. 114             
del 1998;                                                                       
b) adottano i provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6;                            
c) adeguano, ove necessario, il proprio regolamento di polizia                  
locale.                                                                         
7. Ai fini della prima applicazione, il Comune provvede, entro sei              
mesi dall'entrata in vigore della presente legge:                               
a) alla perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o                  
complessi o edifici localizzati nei centri storici o in aree di                 
interesse storico, archeologico o ambientale nelle quali attuare le             
disposizioni dell'art. 10;                                                      
b) all'individuazione delle aree in cui promuovere la prima                     
attuazione dei progetti di valorizzazione di cui all'art. 8.                    
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il Capo VIII del Titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e'                 
citato alla nota 2) all'art. 1.                                                 
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al           
Titolo, e' il seguente:                                                         
"9 - Grandi strutture di vendita                                                
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della                   
superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad                 
autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.                 
2. Nella domanda l'interessato dichiara:                                        
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;                   
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie            
di vendita dell'esercizio;                                                      
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3,              
del presente decreto.                                                           
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una               
conferenza di servizi indetta dal Comune, salvo quanto diversamente             
stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni           
dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti                         
rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune medesimo, che              
decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di                 
programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della                    
conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta             
giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e'                   
subordinato al parere, favorevole del rappresentante della Regione.             
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta                  
pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni           
contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del            
commercio piu' rappresentative in relazione al bacino d'utenza                  
dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche            
parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei             
servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante           
ai fini del rilascio della autorizzazione.                                      
5. La Regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande           
relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine                
comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione           
della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le                 
domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il                
provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad                  
assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la              
partecipazione al procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.           
241 e successive modifiche.".                                                   
Comma 5                                                                         
3) Il testo delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del DLgs n.           
114 del 1998, citato alla nota al Titolo, e' riportato alla nota 1)             
all'art. 2.                                                                     
Comma 6                                                                         
4) Il testo del comma 3 dell'art. 8 del DLgs n. 114 del 1998, citato            
alla nota al Titolo, e' il seguente:                                            
"Art. 8 - Medie strutture di vendita                                            
omissis                                                                         
3. Il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli                   
obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le Organizzazioni di                 
tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del                  
commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di             
cui al comma 1.                                                                 
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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