LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 3
Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione degli indirizzi
generaliper la programmazione della rete distributiva
1. Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art. 2 la
Regione promuove un processo di programmazione degli insediamenti
delle attivita' commerciali, al quale concorrono i Comuni e le
Province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal Capo VIII
del Titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e dalla legislazione
regionale in materia di pianificazione territoriale. A tal fine i
Comuni e le Province provvedono all'attuazione di tali indirizzi
nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica.
2. Il Consiglio regionale adotta:
a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un
atto contenente i criteri di pianificazione territoriale e
urbanistica riferiti al settore commerciale, sulla base degli
indirizzi generali di cui all'art. 2, e le disposizioni per i Comuni
e per le Province di cui all'art. 4;
b) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un
atto contenente i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi
di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, secondo
quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, anche sulla
base delle rilevazioni fornite dall'Osservatorio regionale del
commercio di cui all'art. 14.
3. L'atto di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce riferimento
per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di
pianificazione territoriale per gli insediamenti commerciali e di
programmazione della rete distributiva. L'atto di cui alla lettera b)
del comma 2 costituisce riferimento per la Conferenza dei servizi di
cui all'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998.
4. La Regione promuove altresi' gli interventi di cui agli articoli 8
e 9 in materia di valorizzazione commerciale delle aree urbane e
delle aree montane, rurali e dei comuni minori. Essa promuove
altresi' l'adozione delle misure di cui all'art. 10 per le aree di
valore storico, archeologico e ambientate.
5. Le Province, provvedono con il Piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP) alla individuazione degli ambiti territoriali
sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6
del DLgs n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, e a definire
le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la
programmazione della rete distributiva sulla base degli indirizzi
della Regione contenuti nella presente legge e delle strategie di
sviluppo socio-economico sostenibile.
6. I Comuni, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti regionali
e provinciali adottano provvedimenti coordinati con i quali danno
attuazione ai propri orientamenti riguardo alla rete distributiva. In
particolare:
a) fissano i criteri per il rilascio di autorizzazioni per le medie
strutture di vendita di cui al comma 3, dell'art. 8 del DLgs n. 114
del 1998;
b) adottano i provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6;
c) adeguano, ove necessario, il proprio regolamento di polizia
locale.
7. Ai fini della prima applicazione, il Comune provvede, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
a) alla perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o
complessi o edifici localizzati nei centri storici o in aree di
interesse storico, archeologico o ambientale nelle quali attuare le
disposizioni dell'art. 10;
b) all'individuazione delle aree in cui promuovere la prima
attuazione dei progetti di valorizzazione di cui all'art. 8.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il Capo VIII del Titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e'
citato alla nota 2) all'art. 1.
Comma 3
2) Il testo dell'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al
Titolo, e' il seguente:
"9 - Grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie
di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3,
del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una
conferenza di servizi indetta dal Comune, salvo quanto diversamente
stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni
dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti
rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune medesimo, che
decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di
programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della
conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta
giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e'
subordinato al parere, favorevole del rappresentante della Regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta
pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni
contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio piu' rappresentative in relazione al bacino d'utenza
dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche
parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei
servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante
ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La Regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande
relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine
comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione
della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le
domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il
provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad
assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche.".
Comma 5
3) Il testo delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del DLgs n.
114 del 1998, citato alla nota al Titolo, e' riportato alla nota 1)
all'art. 2.
Comma 6
4) Il testo del comma 3 dell'art. 8 del DLgs n. 114 del 1998, citato
alla nota al Titolo, e' il seguente:
"Art. 8 - Medie strutture di vendita
omissis
3. Il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli
obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le Organizzazioni di
tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del
commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di
cui al comma 1.
omissis".