REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 2                                                                
Indirizzi generali   per l'insediamento delle attivita' commerciali             
1. La presente legge da' attuazione agli obiettivi dell'art. 6 del              
DLgs n. 114 del 1998, promuovendo la programmazione e la                        
qualificazione della rete distributiva, nell'ambito degli indirizzi             
di sviluppo sostenibile definiti negli strumenti della programmazione           
regionale, con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali per                
l'insediamento delle attivita' commerciali e in riferimento ai                  
diversi ambiti territoriali di cui al comma 3 dell'art. 6 di detto              
decreto:                                                                        
a) favorire l'efficacia e la qualita' del servizio rispetto alle                
esigenze dell'utenza e dei consumatori, con particolare riguardo                
all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimita', e                  
all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e                   
ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema                      
insediativo, infrastrutturale e della mobilita';                                
b) programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di               
vendita in modo unitario negli ambiti territoriali sovraindicati;               
c) favorire la crescita di attivita' commerciali, in particolare di             
piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualita'              
delle citta' e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree           
urbane, la loro attrattivita', vivibilita' e sicurezza, anche                   
sviluppando l'integrazione fra attivita' commerciali, pubblici                  
esercizi, artigianato di servizio, attivita' ricreative e di                    
spettacolo;                                                                     
d) salvaguardare i centri storici e le aree di valore                           
storico-artistico, consentendo e favorendo la presenza competitiva di           
attivita' commerciali adeguate;                                                 
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di             
montagna e rurali e nei comuni minori;                                          
f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie                     
distributive, assicurando il rispetto del principio della libera                
concorrenza;                                                                    
g) definire criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e           
sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l'uso           
del territorio, assicurare le compatibilita' ambientali,                        
salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie                
distributive e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli            
assetti socio-economici, insediativi, della mobilita' e della rete              
distributiva in riferimento alla disponibilita' di servizi al                   
consumatore;                                                                    
h) favorire opportunita' di sinergie e cooperazione tra diverse                 
tipologie distributive e lo sviluppo di tipologie innovative di                 
esercizi di vendita, nonche' l'innovazione tecnologica nelle imprese,           
con particolare riferimento alla distribuzione e al commercio                   
elettronico;                                                                    
i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese;                              
l) promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della                 
logistica che migliorino la competitivita' e conseguano risultati               
positivi per diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente;                
m) coordinare gli indirizzi generali per l'insediamento delle                   
attivita' commerciali in sede fissa con quanto previsto dalla legge             
di attuazione del DLgs n. 114 del 1998 in materia di commercio su               
aree pubbliche.                                                                 
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al           
Titolo, e' il seguente:                                                         
"6. Programmazione della rete distributiva                                      
1. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente           
decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle             
attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:                        
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in                   
collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore            
produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al               
consumatore;                                                                    
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo            
delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della              
libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse              
tipologie distributive;                                                         
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli                
insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la            
mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione               
commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in               
particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine            
di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;                 
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il           
mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e            
il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico           
ed ambientale;                                                                  
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di             
montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi           
commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la           
ricostituzione del tessuto commerciale;                                         
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle            
piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato,               
anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con              
facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione;                      
g) assicurare, avvalendosi dei Comuni e delle Camere di Commercio,              
Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di                  
monitoraggio riferito all'entita' e all'efficienza della rete                   
distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai            
quali partecipano anche i rappresentanti degli Enti locali, delle               
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei               
lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale                   
costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e                  
dell'Artigianato.                                                               
2. Le Regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri            
di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale,                  
affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino:                       
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in                    
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie            
e grandi strutture di vendita al dettaglio;                                     
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in            
relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali,               
nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese                 
commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare                 
interesse artistico e naturale;                                                 
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti            
la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita'            
minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di               
vendita;                                                                        
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o             
autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di                   
immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande               
struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'.             
3. Le Regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1,           
tengono conto principalmente, delle caratteristiche dei seguenti                
ambiti territoriali:                                                            
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una                  
programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;                      
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di                  
utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo              
omogenei;                                                                       
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la                  
presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado di                  
svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi               
valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle           
attivita' commerciali e artigianali;                                            
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne            
il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle            
reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.                 
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente            
articolo, le Regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle                  
rappresentanze degli Enti locali e procedono, altresi', alla                    
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese              
del commercio.                                                                  
5. Le Regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta              
giorni, entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti           
urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale              
alle disposizioni di cui al presente articolo.                                  
6. In caso di inerzia da parte del Comune, le Regioni provvedono in             
via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore            
fino alla emanazione delle norme comunali.".                                    
2) Il testo del comma 3 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, citato            
alla nota al Titolo, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.            
3) Il DLgs n. 114 del 1998 e' citato alla nota al Titolo.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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