LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 2
Indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali
1. La presente legge da' attuazione agli obiettivi dell'art. 6 del
DLgs n. 114 del 1998, promuovendo la programmazione e la
qualificazione della rete distributiva, nell'ambito degli indirizzi
di sviluppo sostenibile definiti negli strumenti della programmazione
regionale, con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali per
l'insediamento delle attivita' commerciali e in riferimento ai
diversi ambiti territoriali di cui al comma 3 dell'art. 6 di detto
decreto:
a) favorire l'efficacia e la qualita' del servizio rispetto alle
esigenze dell'utenza e dei consumatori, con particolare riguardo
all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimita', e
all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e
ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema
insediativo, infrastrutturale e della mobilita';
b) programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di
vendita in modo unitario negli ambiti territoriali sovraindicati;
c) favorire la crescita di attivita' commerciali, in particolare di
piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualita'
delle citta' e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree
urbane, la loro attrattivita', vivibilita' e sicurezza, anche
sviluppando l'integrazione fra attivita' commerciali, pubblici
esercizi, artigianato di servizio, attivita' ricreative e di
spettacolo;
d) salvaguardare i centri storici e le aree di valore
storico-artistico, consentendo e favorendo la presenza competitiva di
attivita' commerciali adeguate;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di
montagna e rurali e nei comuni minori;
f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
distributive, assicurando il rispetto del principio della libera
concorrenza;
g) definire criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e
sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l'uso
del territorio, assicurare le compatibilita' ambientali,
salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie
distributive e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli
assetti socio-economici, insediativi, della mobilita' e della rete
distributiva in riferimento alla disponibilita' di servizi al
consumatore;
h) favorire opportunita' di sinergie e cooperazione tra diverse
tipologie distributive e lo sviluppo di tipologie innovative di
esercizi di vendita, nonche' l'innovazione tecnologica nelle imprese,
con particolare riferimento alla distribuzione e al commercio
elettronico;
i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese;
l) promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della
logistica che migliorino la competitivita' e conseguano risultati
positivi per diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente;
m) coordinare gli indirizzi generali per l'insediamento delle
attivita' commerciali in sede fissa con quanto previsto dalla legge
di attuazione del DLgs n. 114 del 1998 in materia di commercio su
aree pubbliche.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al
Titolo, e' il seguente:
"6. Programmazione della rete distributiva
1. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente
decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle
attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in
collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore
produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al
consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo
delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della
libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse
tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli
insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la
mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione
commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in
particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine
di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il
mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e
il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico
ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di
montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi
commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la
ricostituzione del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle
piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato,
anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con
facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei Comuni e delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di
monitoraggio riferito all'entita' e all'efficienza della rete
distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai
quali partecipano anche i rappresentanti degli Enti locali, delle
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato.
2. Le Regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri
di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale,
affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie
e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in
relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali,
nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese
commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare
interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti
la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita'
minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di
vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di
immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande
struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'.
3. Le Regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1,
tengono conto principalmente, delle caratteristiche dei seguenti
ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una
programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di
utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo
omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la
presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado di
svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi
valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle
attivita' commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne
il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle
reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente
articolo, le Regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle
rappresentanze degli Enti locali e procedono, altresi', alla
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio.
5. Le Regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta
giorni, entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti
urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale
alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del Comune, le Regioni provvedono in
via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore
fino alla emanazione delle norme comunali.".
2) Il testo del comma 3 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, citato
alla nota al Titolo, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.
3) Il DLgs n. 114 del 1998 e' citato alla nota al Titolo.