LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Finalita' e principi generali
Art. 2 - Indirizzi generali per l'insediamento delle
attivita' commerciali
Art. 3 - Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione
degli indirizzi generali per la programmazione della rete
distributiva
Art. 4 - Criteri regionali di pianificazione territoriale
e urbanistica riferiti al settore commerciale
Art. 5 - Pianificazione territoriale e urbanistica degli
insediamenti commerciali
Art. 6 - Adeguamento delle previsioni degli insediamenti
commerciali contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Norme
transitorie
Art. 7 - Conferenza provinciale dei servizi per la
valutazione delle idoneita' delle aree commerciali di rilievo
sovracomunale
Art. 8 - Progetti di valorizzazione commerciale di aree
urbane
Art. 9 - Promozione delle attivita' commerciali e dei
servizi nelle zone montane e nei comuni minori
Art. 10 - Commercio nelle aree di valore storico,
archeologico, artistico o ambientale
Art. 11 - Procedimento di rilascio delle autorizzazioni
per le grandi strutture di vendita. Concessione edilizia
Art. 12 - Criteri di priorita'
Art. 13 - Autorizzazioni dovute
Art. 14 - Osservatorio regionale del commercio
Art. 15 - Disposizioni procedurali ed organizzative
Art. 16 - Comuni ad economia prevalentemente turistica e
Citta' d'arte
Art. 17 - Misure per lo sviluppo del commercio elettronico
Art. 18 - Modifiche alla L.R. n. 41 del 1997
Art. 19 - Norme di prima attuazione
Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Finalita' e principi generali
1. La presente legge disciplina, ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n.
114 e del Capo VIII del Titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le
funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali in materia
di commercio in sede fissa.
2. La Regione Emilia-Romagna promuove la piu' adeguata presenza, la
migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle
attivita' commerciali sul territorio regionale. A tal fine, la
Regione si attiene alle seguenti finalita' e principi generali:
a) sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la
crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita'
del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei
dipendenti;
b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive, le
diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con
particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle
loro iniziative associate;
c) trasparenza e qualita' del mercato, libera concorrenza e liberta'
d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine di realizzare le
migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete
distributiva, nel rispetto dei principi contenuti nel Titolo I della
Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e
alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonche' delle
possibilita' di approvvigionamento;
e) valorizzazione della funzione commerciale per la qualita' sociale
della citta' e del territorio.
3. Nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle
attivita' commerciali, la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo
della concertazione con gli Enti locali e il principio di
sussidiarieta', in relazione alla effettiva rilevanza comunale,
intercomunale, provinciale o regionale, delle decisioni da assumere.
4. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle
determinazioni proprie e di quelle degli Enti locali, il metodo della
consultazione e la concertazione con le Associazioni d'impresa, le
Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consumatori.
5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, le Province e le
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove
un sistema coordinato con gli Enti locali di conoscenza,
monitoraggio, valutazione dell'entita' e della qualita' della rete
distributiva, degli insediamenti delle attivita' commerciali,
dell'occupazione nel settore.
NOTA AL TITOLO
Il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 concerne Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 e' citato alla nota al Titolo.
2) Il Capo VIII del Titolo V - Sviluppo economico e attivita'
produttive - della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente Riforme del
sistema regionale e locale, riguarda "Commercio".
Comma 2
3) Il Titolo I della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, concernente Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato, riguarda "Norme sulle
intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di
concentrazione".