LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 12
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 4 aprile 1985, n. 11 "Norme in materia di promozione delle
attivita' teatrali, musicali e cinematografiche";
b) L.R. 6 settembre 1993, n. 33 "Norme per l'attivita' dell'Ente
autonomo Teatro comunale, della Cineteca di Bologna, dei teatri
stabili e dei centri di produzione della Regione Emilia-Romagna";
c) L.R. 20 maggio 1992, n. 23 "Promozione della cultura musicale di
tipo bandistico e corale".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 5 luglio 1999 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2241 del 30 novembre 1998; oggetto consiliare n. 4692 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 277, in data 22 dicembre 1998;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura
e Turismo" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.7 del
13 maggio 1999, con relazione scritta del consigliere Gnassi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 1999,
atto n.171/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 967/4.1.14/C.G. del
26 giugno 1999.