LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 10
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria
disponibilita', a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6
luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".