REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

          Art. 9                                                                
Interventi per spese di investimento                                            
1. La Regione concede contributi a Enti locali e a soggetti pubblici            
e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione            
degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.                             
2. I contributi di cui al comma 2 dell'art. 4 possono essere concessi           
in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile            
e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore           
al 40% del tasso applicato dall'istituto di credito concedente.                 
3. In coerenza con il programma pluriennale, la Giunta regionale                
stabilisce le modalita' di presentazione delle domande di contributo            
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, i criteri e le priorita' per la              
concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi, che                
comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di               
risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento                 
proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento annuali           
approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilita' di bilancio.           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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