LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 9
Interventi per spese di investimento
1. La Regione concede contributi a Enti locali e a soggetti pubblici
e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione
degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2. I contributi di cui al comma 2 dell'art. 4 possono essere concessi
in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile
e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore
al 40% del tasso applicato dall'istituto di credito concedente.
3. In coerenza con il programma pluriennale, la Giunta regionale
stabilisce le modalita' di presentazione delle domande di contributo
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, i criteri e le priorita' per la
concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi, che
comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di
risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento
proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento annuali
approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilita' di bilancio.