REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

          Art. 7                                                                
Convenzioni e accordi                                                           
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma                       
pluriennale, favorisce la realizzazione delle attivita' di cui al               
comma 1 dell'art. 4, aventi ad oggetto iniziative di rilievo                    
regionale, con le modalita' di cui al presente articolo.                        
2. La Regione, anche su indicazione degli Enti locali, puo' stipulare           
convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati,             
dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni             
indicano:                                                                       
a) le attivita' e i progetti da realizzare;                                     
b) oneri a carico dei firmatari;                                                
c) l'arco temporale e le modalita' di attuazione.                               
3. La Regione puo' concludere accordi con gli Enti locali ai sensi              
dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli accordi hanno di            
norma carattere pluriennale e ambito provinciale o interprovinciale,            
e indicano:                                                                     
a) le attivita' e i progetti da realizzare;                                     
b) i soggetti attuatori;                                                        
c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;                     
d) le modalita' di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza di              
servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241 del               
1990.                                                                           
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241                      
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e             
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:              
"Art. 15                                                                        
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le                
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi            
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di               
interesse comune.                                                               
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le                    
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.".                       
2) Il testo degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della Legge            
n. 241 del 1990, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 14                                                                        
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari                
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,                 
l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di                 
servizi.                                                                        
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando                        
l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,                  
nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni                
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza           
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta            
e gli assensi richiesti.                                                        
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le                      
Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui            
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso             
del termine l'Amministrazione indicente procede ai sensi dei commi              
3-bis e 4.                                                                      
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche             
quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,             
comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche                 
diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su                   
richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione preposta alla tutela           
dell'interesse pubblico prevalente.                                             
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,              
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi              
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad              
esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi             
all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro               
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento           
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste               
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle                      
originariamente previste.                                                       
3-bis. Nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, anche nel            
corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,                           
l'Amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di                 
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al                  
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione                    
procedente o quella dissenziente sia una Amministrazione statale;               
negli altri casi la comunicazione e' data al Presidente della Regione           
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa                 
delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i              
sindaci, previa delibera del Consiglio regionale Consigli comunali,             
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono                
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale            
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva.             
In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni,                 
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni             
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale             
termine, la conferenza e' sciolta.                                              
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia           
espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale,                
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla             
tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione procedente puo'            
richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di              
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al               
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,             
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una                
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del                
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei                  
Ministri.                                                                       
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per                 
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti                 
amministrativi connessi riguardanti medesimi attivita' o risultati.             
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla Amministrazione o, previa           
informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse           
pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a                    
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli              
altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da           
qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.".                                    
          Art. 14 bis                                                           
1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in            
cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione,               
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di           
importo iniziale complessivo superiore a Lire 30 miliardi richieda              
l'intervento di piu' Amministrazioni o enti, anche attraverso intese,           
concerti, nullaosta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si            
tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni.            
La conferenza puo' essere indetta anche dalla Amministrazione                   
preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo'                
essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta in tale           
attivita'.                                                                      
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si               
considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore             
alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le            
regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della               
determinazione i rappresentanti di Comuni o Comunita' Montane i cui             
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,                      
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali               
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i                
rappresentanti della maggioranza dei Comuni o delle Comunita' Montane           
interessate.                                                                    
Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.                        
          Art. 14 ter                                                           
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del               
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere                 
convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui             
all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato           
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni            
dalla convocazione.                                                             
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di                  
interesse statale, dal Provveditore alle Opere pubbliche competente             
per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui                
all'articolo 2 del DPR 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere           
che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa             
viene accertata dai competenti organi del Ministero dei Lavori                  
pubblici.                                                                       
          Art. 14 quater                                                        
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la           
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della Legge 8           
luglio 1986,  n.349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma             
4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole Amministrazioni           
preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando                 
quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del DPR 18 aprile 1994, n.            
383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'Ambiente            
o del Ministro per i Beni culturali e ambientali, la valutazione di             
impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del           
Consiglio dei Ministri previa delibera del Consiglio dei Ministri,              
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi             
dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.                              
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il               
provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo                       
procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente unitamente                   
all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella            
Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla             
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini           
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei                 
soggetti interessati.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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