LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 7
Convenzioni e accordi
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma
pluriennale, favorisce la realizzazione delle attivita' di cui al
comma 1 dell'art. 4, aventi ad oggetto iniziative di rilievo
regionale, con le modalita' di cui al presente articolo.
2. La Regione, anche su indicazione degli Enti locali, puo' stipulare
convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati,
dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni
indicano:
a) le attivita' e i progetti da realizzare;
b) oneri a carico dei firmatari;
c) l'arco temporale e le modalita' di attuazione.
3. La Regione puo' concludere accordi con gli Enti locali ai sensi
dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli accordi hanno di
norma carattere pluriennale e ambito provinciale o interprovinciale,
e indicano:
a) le attivita' e i progetti da realizzare;
b) i soggetti attuatori;
c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;
d) le modalita' di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza di
servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241 del
1990.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 3
1) Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:
"Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.".
2) Il testo degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della Legge
n. 241 del 1990, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta
e gli assensi richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le
Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso
del termine l'Amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche
quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche
diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad
esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle
originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, anche nel
corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'Amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una Amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al Presidente della Regione
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i
sindaci, previa delibera del Consiglio regionale Consigli comunali,
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva.
In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni,
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale
termine, la conferenza e' sciolta.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia
espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione procedente puo'
richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla Amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli
altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.".
Art. 14 bis
1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in
cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione,
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a Lire 30 miliardi richieda
l'intervento di piu' Amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nullaosta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si
tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni.
La conferenza puo' essere indetta anche dalla Amministrazione
preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo'
essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta in tale
attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si
considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore
alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le
regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di Comuni o Comunita' Montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i
rappresentanti della maggioranza dei Comuni o delle Comunita' Montane
interessate.
Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.
Art. 14 ter
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere
convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui
all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni
dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di
interesse statale, dal Provveditore alle Opere pubbliche competente
per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui
all'articolo 2 del DPR 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere
che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa
viene accertata dai competenti organi del Ministero dei Lavori
pubblici.
Art. 14 quater
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della Legge 8
luglio 1986, n.349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma
4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole Amministrazioni
preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del DPR 18 aprile 1994, n.
383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'Ambiente
o del Ministro per i Beni culturali e ambientali, la valutazione di
impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previa delibera del Consiglio dei Ministri,
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi
dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il
provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo
procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente unitamente
all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella
Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei
soggetti interessati.".