LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 6
Comitato scientifico
1. E' istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto
da un massimo di cinque esperti. Il Comitato e' strumento della
Giunta regionale con funzioni consultive relativamente alla
valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti operanti
in regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali ed
internazionali.
2. La composizione, le modalita' di funzionamento e i compensi del
Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla Giunta
regionale.