REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

          Art. 6                                                                
Comitato scientifico                                                            
1. E' istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto             
da un massimo di cinque esperti. Il Comitato e' strumento della                 
Giunta regionale con funzioni consultive relativamente alla                     
valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti operanti           
in regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali ed                    
internazionali.                                                                 
2. La composizione, le modalita' di funzionamento e i compensi del              
Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla Giunta              
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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