REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

          Art. 4                                                                
Tipologie di intervento regionale                                               
1. Le finalita' e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti            
ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese              
correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore                
dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a:                      
a) attivita' di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di           
soggetti pubblici e privati con sede nella regione;                             
b) organizzazione di festival e rassegne sul territorio                         
emiliano-romagnolo;                                                             
c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello              
giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del               
settore dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche ed                    
universitarie;                                                                  
d) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell'attivita'               
creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani;              
e) attivita' di formazione degli operatori dello spettacolo, anche in           
collaborazione con l'Universita', in base alle vigenti leggi;                   
f) attivita' di promozione delle tradizioni teatrali e musicali                 
locali;                                                                         
g) iniziative di promozione e informazione tese a favorire la                   
mobilita' del pubblico;                                                         
h) potenziamento dei circuiti relativi al piccolo esercizio                     
cinematografico e alle sale d'essai riconosciute ai sensi della                 
normativa nazionale.                                                            
2. La Regione inoltre ai sensi dell'art. 9 concede contributi per               
spese di investimento relative:                                                 
a) alla predisposizione, al restauro, all'adeguamento e alla                    
qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attivita' di              
spettacolo;                                                                     
b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della                       
circuitazione degli eventi e della mobilita' del pubblico;                      
c) alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello                 
spettacolo, anche attraverso progetti di catalogazione e                        
conservazione.                                                                  
3. La Regione puo' contribuire alla formazione del fondo rischi dei             
consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello spettacolo o di            
sezioni speciali riservate allo spettacolo di consorzi fidi operanti            
anche in altri settori economici per favorire l'accesso al credito da           
parte delle imprese dello spettacolo, sostenendo in particolar modo             
l'imprenditoria giovanile.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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