REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

          Art. 3                                                                
Funzioni di Province e Comuni                                                   
1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria                 
competenza e in collaborazione con la Regione:                                  
a) promuovono la formazione del pubblico e l'attivita' di spettacolo,           
anche in relazione a finalita' turistiche;                                      
b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione              
dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;           
c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della              
produzione teatrale e musicale sul territorio;                                  
d) promuovono la diffusione delle attivita' di spettacolo nelle                 
scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle              
Universita' in accordo con le amministrazioni competenti.                       
2. Le Province e i Comuni concorrono altresi' alla definizione dei              
programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo e alle                 
attivita' di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima                   
materia.                                                                        
3. I Comuni in particolare, nell'ambito della programmazione                    
regionale:                                                                      
a) sostengono le attivita' di spettacolo, raccordandole con le                  
politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione                  
artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di               
cultura e di crescita sociale delle comunita' locali;                           
b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti               
all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla                    
promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli,                    
avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati             
convenzionati;                                                                  
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e               
qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attivita' di              
spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del                  
patrimonio storico e artistico dello spettacolo;                                
d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;                  
e) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa             
nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attivita'                
circensi e agli spettacoli viaggianti.                                          
4. Le attivita' di cui al comma 3 possono essere svolte anche dalle             
Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito degli accordi di cui al            
comma 3 dell'art. 7.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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