LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 3
Funzioni di Province e Comuni
1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria
competenza e in collaborazione con la Regione:
a) promuovono la formazione del pubblico e l'attivita' di spettacolo,
anche in relazione a finalita' turistiche;
b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione
dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;
c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della
produzione teatrale e musicale sul territorio;
d) promuovono la diffusione delle attivita' di spettacolo nelle
scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle
Universita' in accordo con le amministrazioni competenti.
2. Le Province e i Comuni concorrono altresi' alla definizione dei
programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo e alle
attivita' di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima
materia.
3. I Comuni in particolare, nell'ambito della programmazione
regionale:
a) sostengono le attivita' di spettacolo, raccordandole con le
politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione
artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di
cultura e di crescita sociale delle comunita' locali;
b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti
all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla
promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli,
avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati
convenzionati;
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e
qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attivita' di
spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del
patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
e) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa
nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attivita'
circensi e agli spettacoli viaggianti.
4. Le attivita' di cui al comma 3 possono essere svolte anche dalle
Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito degli accordi di cui al
comma 3 dell'art. 7.