LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 2
Disposizioni generali
1. La Regione, in concorso con gli Enti locali, definisce la
programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei
programmi nazionali delle attivita' di spettacolo, favorisce il
consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e promuove
nuove attivita' e la circuitazione degli spettacoli.
2. La Regione e gli Enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie
competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione,
promozione, produzione e sviluppo delle attivita' di spettacolo,
anche in relazione a finalita' turistiche ed educative.
3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura
dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni
con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed
internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.
4. La Regione concorre altresi', nell'ambito della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, a
definire i requisiti della formazione degli operatori dello
spettacolo.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 4
Il testo dell'art. 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, concernente
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali, e' il
seguente:
"8. Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali e Conferenza
unificata
1. La Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle Comunita' Montane, con la Conferenza
Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'Interno o dal Ministro per gli Affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione
economica, il Ministro delle Finanze, il Ministro dei Lavori
pubblici, il Ministro della Sanita', il Presidente dell'Associazione
nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione
Province d'Italia - UPI ed il Presidente dell'Unione nazionale
Comuni, Comunita' ed Enti Montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di Provincia
designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
Legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati
altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di Amministrazioni
statati, locali o di Enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il Presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il Presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli Affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'Interno.".