LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Funzioni di Province e Comuni
Art. 4 - Tipologie di intervento regionale
Art. 5 - Programma regionale
Art. 6 - Comitato scientifico
Art. 7 - Convenzioni e accordi
Art. 8 - Attivita' dirette della Regione
Art. 9 - Interventi per spese di investimento
Art. 10 - Norme finanziarie
Art. 11 - Disposizioni transitorie
Art. 12 - Abrogazioni
Art. 1
Finalita'
1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della
cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di
formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di
sviluppo economico.
2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli
obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei
soggetti istituzionali e individua le tipologie di intervento in
materia di attivita' teatrali, musicali e di danza, nonche'
cinematografiche e audiovisive - di seguito denominate spettacolo -
ponendo il pluralismo culturale e la qualita' artistica a fondamento
di esse.
3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo
riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli
eventi, alla mobilita' ed alla formazione del pubblico, perseguendo
la piu' ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata
distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal
fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici,
enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione
partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle
risorse economiche ed organizzative.