IACP - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

AVVISI DI GARE D'APPALTO

Bando di gara per l'affidamento delle opere murarie, affini e da artieri diversi occorrenti alla costruzione di un fabbricato, per complessivi n. 12 alloggi, in comune di Anzola dell'Emilia (BO), localita' Lavino, lotto 1104/Z

indetto per giovedi' 5 agosto 1999 alle ore 9, un pubblico incanto              
per l'affidamento delle opere murarie, affini e da artieri diversi              
occorrenti alla costruzione di un fabbricato, per complessivi n. 12             
alloggi, in comune di Anzola dell'Emilia (BO), localita' Lavino,                
lotto 1104/Z.                                                                   
L'importo a base di gara ammonta a Lire 1.433.000.000 (pari ad Euro             
740.082,74) IVA esclusa di cui Lire 1.414.560.000 (pari ad Euro                 
730.599,27) a corpo, soggette a ribasso d'asta e Lire 18.440.000                
(pari ad Euro 9.523,47) non soggette a ribasso d'asta, ai sensi                 
dell'art. 31, comma 2 della Legge 109/94 e successive integrazioni e            
modificazioni, in quanto oneri per la sicurezza.                                
Responsabile del procedimento: dr. ing. Vincenzo Cosmi.                         
1) E' richiesta l'iscrizione all'ANC per la categoria prevalente G1,            
classe V.                                                                       
2) La durata dei lavori e' di 540 giorni naturali e consecutivi.                
3) Modalita' di gara e aggiudicazione: la gara sara' esperita presso            
questo Istitito, con il criterio del massimo ribasso sull'importo               
delle opere a corpo, come previsto dall'art. 21 della Legge                     
11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni.                                   
In caso di parita' di offerte valide, si procedera' ad estrazione a             
sorte. Si procedera' ad aggiudicazione anche in presenza di una sola            
offerta valida.                                                                 
4) Saranno ammesse alla gara imprese non iscritte all'ANC aventi sede           
in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 18 e 19             
del DLgs 406/91.                                                                
Saranno ammesse alla gara imprese riunite, consorzi di cooperative di           
produzione e lavoro e consorzi d'imprese in base alla normativa                 
vigente.                                                                        
5) I pagamenti verranno effettuati sulla base di situazioni mensili,            
su stato di avanzamento, ogni volta che il credito netto dell'impresa           
raggiungera' Lire 80.000.000, il tutto come piu' dettagliatamente               
specificato nel Capitolato speciale d'appalto.6) Finanziamento con              
fondi di cui alla Legge 560/93.                                                 
7) Le imprese che intendono acquistare il Capitolato speciale di                
appalto con relativi allegati, l'Elenco prezzi ed i disegni delle               
opere da eseguire, possono farlo presso la sede di questo Istituto,             
Piazza della Resistenza, n. 4, 40122 Bologna, Servizio Tecnico,                 
Ufficio Appalti e Affidamenti, U.O. Affidamento appalti, dalle ore 9            
alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato ed                  
inoltre il martedi' ed il giovedi' dalle ore 14,30 alle ore 17, una             
volta corrisposto il dovuto pari a Lire 231.300 IVA inclusa.                    
Detto importo dovra' essere corrisposto:                                        
a) a mezzo bonifico in c/c bancario n. 5540 intestato allo IACP di              
Bologna c/o Rolo Banca 1473 S.p.A., filiale di Bologna "19", (cod.              
ABI 3556, cod. CAB 2432), Piazza Azzarita  n.7/G);                              
b) mediante versamento presso la Cassa dell'Istituto tutti i giorni             
feriali, escluso il sabato dalle ore 9 alle ore 10,30 ed il giovedi'            
anche dalle ore 16 alle ore 17.                                                 
Qualora l'impresa ne richieda l'invio tramite il servizio postale,              
dovra' tempestivamente farne richiesta (anche via fax) all'Istituto;            
a detta richiesta dovra' essere allegata la ricevuta del bonifico di            
cui al punto 7/a), oltre al rimborso di Lire 30.000, per spese                  
postali inerenti l'invio tramite lettera raccomandata espresso.                 
Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del            
destinatario ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a            
destinazione in tempo utile.                                                    
8) Le imprese interessate dovranno far pervenire entro e non oltre le           
ore 12 di martedi' 3 agosto 1999, esclusivamente a mezzo di                     
raccomandata postale di stato, Servizio posta celere, recapito                  
autorizzato a mano (solo tramite agenzia e recapito di espressi per             
la citta' di Bologna autorizzati con decreto del Ministero delle                
PPTT) o corrispondenza in corso particolare, un plico sigillato con             
ceralacca contenente l'offerta e quant'altro indicato al punto 9),              
plico sul quale, oltre all'indicazione del mittente, deve apporsi               
chiaramente l'oggetto della gara.                                               
Il plico dovra' essere inviato ad uno dei seguenti indirizzi:                   
- "Al Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della              
Provincia di Bologna - Casella Postale n. 1714 - 40100 Bologna" se              
inviato a mezzo di raccomandata postale di Stato;                               
- "Al Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della              
Provincia di Bologna - Piazza della Resistenza n. 4 - 40122 Bologna"            
se inviato a mezzo di recapito autorizzato a mano, di servizio posta            
celere o corrispondenza in corso particolare.                                   
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio              
del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a           
destinazione in tempo utile.                                                    
9) Il plico di cui al punto 8) che precede, dovra' contenere:                   
A) l'offerta redatta su carta semplice nel cui testo dovra'                     
riportarsi: di aver preso visione del Capitolato generale di appalto            
per le opere di competenza del Ministero dei LLPP, del Capitolato               
speciale, nonche' di tutto quanto disposto circa il periodo di tempo            
concesso per l'ultimazione dei lavori e l'ammontare della multa.                
Detta offerta dovra' esprimere, in cifre ed in lettere, un'unico                
ribasso percentuale sull'importo a base di gara ed essere                       
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal                
legale rappresentante dell'impresa offerente.                                   
In caso di discordanza tra l'indicazione in lettere ed in cifre,                
sara' valida l'indicazione piu' vantaggiosa per l'Amministrazione.              
L'offerta deve essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata            
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura - indicante                 
all'esterno il nominativo dell'impresa offerente e l'oggetto della              
gara - nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.                
Tale busta sara' quindi inclusa nel plico contenente tutti gli altri            
prescritti documenti che dovra' anch'esso essere sigillato con                  
ceralacca sui lembi di chiusura ed indicare all'esterno - oltre                 
all'indirizzo di questo Istituto - anche l'oggetto della gara ed il             
nominativo dell'impresa mittente.                                               
Oltre il termine indicato, non resta valida alcuna altra offerta,               
anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, e non si              
fara' luogo a gara di miglioria ne' sara' consentita - in sede di               
gara - la presentazione di altre offerte.                                       
B) Una dichiarazione su carta semplice, con la quale l'impresa                  
attesti:                                                                        
- di aver preso visione delle norme, modalita' e condizioni del                 
pubblico incanto e di accettarle incondizionatamente;                           
- di essersi recata sui posti dove debbono eseguirsi i lavori;                  
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e                   
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi           
e delle condizioni contrattuali che possono incidere sull'esecuzione            
delle opere, di aver giudicato i prezzi medesimi tali da consentire             
il ribasso che stara' per fare e di possedere l'attrezzatura e la               
mano d'opera necessarie per l'immediata esecuzione dei lavori;                  
- il/i nominativo/i del/i direttore/i tecnico/i dell'impresa                    
medesima.                                                                       
C) Certificato attestante la presa visione degli elaborati di cui al            
punto 7) che precede.                                                           
Tale attestazione sara' rilasciata da un funzionario amministrativo             
del Servizio Tecnico, Ufficio Appalti e Affidamenti - U.O.                      
Affidamento appalti - V Piano della sede IACP nelle persone del geom.           
Mauro Garuti (tel. 051-292426) o rag. Antonella Fava (tel.                      
051-292428) o sig.ra Giuseppina Colla (tel. 051-292429), dalle ore 9            
alle ore 12,30 dal lunedi' al venerdi' ed anche dalle ore 14,30 alle            
ore 17 del martedi' e giovedi'.                                                 
In alternativa alla presentazione di detto certificato, l'impresa               
partecipante dovra', pena l'esplusione dalla gara, provvedere                   
all'acquisto di detti elaborati con le modalita' indicate al punto              
7).                                                                             
D) Certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori                 
rilasciato dal Ministero dei LLPP, di data non anteriore ad un anno a           
quella fissata per la gara, ovvero, in luogo del prescritto                     
certificato, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della               
Legge 4/1/1968 n. 15, da rendersi da parte del legale rappresentante            
dell'impresa concorrente.                                                       
Tale documento sostitutivo dovra' contenere la precisa indicazione:             
del numero di matricola d'iscrizione all'ANC; delle categorie e delle           
classifiche di importo per le quali l'interessato e' iscritto; della            
persona che ricopre l'incarico di direttore tecnico, sotto la                   
personale responsabilita' del dichiarante.                                      
Nei casi in cui, relativamente all'impresa concorrente, siano                   
intervenute le seguenti variazioni attuate ai sensi delle                       
corrispondenti norme del Codice Civile:                                         
a) semplice variazione nella ragione sociale o nella denominazione              
sociale;                                                                        
b) variazione nella rappresentanza legale;                                      
c) trasformazione della forma giuridica per intervenuta variazione              
dell'atto costitutivo;                                                          
d) conferimento di azienda;                                                     
e) fusione per incorporazione;                                                  
e non sia ancora conclusa la procedura di ratifica delle variazioni             
stesse prevista dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.            
382 del 2/8/1985, essa sara' ammessa alla gara a condizione che                 
produca, oltre al certificato di iscrizione nell'Albo nazionale dei             
costruttori che indica la forma giuridica dell'impresa precedente               
alle trasformazioni avvenute, la seguente documentazione, resa in               
copia autentica notarile:                                                       
- delibera concernente la modifica dell'atto societario (societa' in            
nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a                   
responsabilita' limitata, societa' per azioni), nonche' di ragione o            
denominazione sociale;                                                          
- atto di conferimento di azienda;                                              
- atto di fusione per incorporazione.                                           
Nel caso in cui la variazione in corso di ratifica consista nella               
costituzione di una societa' commerciale da iscrivere al posto della            
ditta individuale, occorre che il rappresentante legale produca,                
oltre al certificato di iscrizione nell'Albo nazionale dei                      
costruttori della ditta individuale, un'apposita dichiarazione, resa            
con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che               
nella societa' sono state conferite anche le iscrizioni di cui quella           
era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta            
individuale predetta dall'ANC.                                                  
Nel caso l'impresa risultasse aggiudicataria dell'appalto, essa sara'           
tenuta a produrre, entro 15 giorni dal suo rilascio, il certificato             
di iscrizione all'ANC aggiornato con le intervenute variazioni o                
trasformazioni.                                                                 
E) Certificato di iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso            
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, di               
data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara:                     
a) per le imprese individuali: attestante che l'impresa non si trova            
in stato di liquidazione o di fallimento e che a carico di essa non             
si sono verificate procedure di fallimento o di concordato                      
nell'ultimo quinquennio;                                                        
b) per le societa' commerciali (anche se cooperative o consorzi di              
cooperative) contenente: - gli estremi dell'atto costitutivo e degli            
eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l'atto            
medesimo o l'annesso Statuto; - il nominativo delle persone delegate            
a rappresentare ed impegnare legalmente la societa' stessa con                  
l'indicazione dei poteri ad esse conferiti a norma di statuto od                
eventualmente da altro atto idoneo, che legittimino dette persone               
delegate a partecipare alla gara; - l'attestazione che la societa'              
non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non si              
sono verificate a suo carico procedure di fallimento o di concordato            
nell'ultimo quinquennio.                                                        
In detto certificato dovra' inoltre risultare il possesso, da parte             
dell'impresa concorrente, dell'abilitazione di cui all'art. 2 della             
Legge 5/3/1990 n. 46, relativamente agli impianti di cui all'art. 1,            
lettere a), b), c), d), e) ed f) della stessa legge.                            
In alternativa l'impresa concorrente e' tenuta a presentare una                 
dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante che gli             
interventi sugli impianti di cui all'art. 2 della Legge 5/3/1990 n.             
46, relativamente agli impianti di cui all'art. 1, lettere a), b),              
c), d), e) ed f) della citata legge verranno subappaltati come                  
precisato alla successiva lettera O).                                           
In caso di consorzi o di associazioni temporanee di imprese,                    
l'abilitazione di cui all'art. 2 della Legge 46/90, relativamente               
agli interventi sugli impianti di cui all'art. 1, lettere a), b), c),           
d), e), ed f), dovra' risultare essere posseduta dalle imprese                  
consorziate o associate complessivamente considerate.                           
F) Certificato generale del Casellario giudiziale, di data non                  
anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, riferito:                    
- al titolare dell'impresa ed al direttore tecnico se e' persona                
diversa dal titolare, se si tratta di impresa individuale;                      
- al direttore tecnico ed a tutti i componenti, di cui dovra' farsi             
menzione nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese                
indicato alla lettera E) che precede, se si tratta di societa' in               
nome collettivo;                                                                
- al direttore tecnico ed a tutti i soci accomandatari, se si tratta            
di societa' in accomandita semplice;                                            
- al direttore tecnico ed a tutti gli amministratori muniti di poteri           
di rappresentanza, per ogni altro tipo di societa'.                             
G) Nel caso di societa' controllate/controllanti, ai sensi dell'art.            
2359 C.C.: dichiarazione a firma del legale rappresentante, indicante           
il nominativo delle societa' controllanti/controllate.                          
H) Nel caso di consorzi fra societa' cooperative di produzione e                
lavoro costituiti a norma della Legge 25/6/1909 n. 422 e successive             
modificazioni, e di consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge            
8/8/1985 n. 443: dichiarazione, a firma del legale rappresentante,              
indicante per quali consorziati il consorzio concorre. A questi                 
ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,               
alla gara.                                                                      
I) Certificati rilasciati dall'INPS e dall'INAIL concernenti                    
l'osservanza da parte dell'impresa degli obblighi connessi ai                   
contributi di sicurezza sociale.                                                
L) Certificati dell'Amministrazione finanziaria da cui risulti che              
l'impresa concorrente e' in regola con gli obblighi concernenti le              
dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti                    
adempimenti secondo la legislazione italiana (Imposte dirette ed                
IVA).                                                                           
M) Attestazione di inesistenza dei casi previsti dalle lettere d) e             
g) dell'art. 24, comma 1 della Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del           
14/6/1993.                                                                      
Tale attestazione dovra' essere resa da un legale rappresentante                
dell'impresa concorrente ai sensi degli artt. 4 e 20 della Legge                
4/1/1968 n. 15 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta').               
E' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione o, in alternativa,           
dovra' essere allegata fotocopia, ancorche' non autenticata, di un              
documento d'identita' del sottoscrittore.                                       
N) Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria,            
di Lire 28.660.000, pari al 2% dell'importo a base di gara, che                 
potra' essere costituita in uno dei seguenti modi:                              
a) in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo                
Stato italiano, al corso del giorno del deposito, presso una Sezione            
di Tesoreria provinciale dello Stato italiano;                                  
b) con fidejussione bancaria, da presentarsi da un Istituto di                  
credito all'uopo abilitato in base al DPR 22/5/1956, n. 635;                    
c) con polizza cauzionale assicurativa come previsto dall'art. 13               
della Legge 3/1/1978, n. 1, rilasciata da impresa di assicurazione              
regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi              
dell'art. 1, lettera c) della Legge 10/6/1982 n. 348 e di cui al D.M.           
15/6/1984 (Gazzetta Ufficiale 19/6/1984 n. 167).                                
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra' essere                
corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia                 
fidejussoria di cui all'art. 30, comma 2, Legge 109/94 e successive             
modificazioni qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.                    
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra' inoltre               
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva               
escussione del debitore principale e la sua operativita' entro                  
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione                     
appaltante.                                                                     
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra' infine                
avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data ultima                 
fissata per la presentazione delle offerte.                                     
La cauzione di cui al presente punto N) copre la mancata                        
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e'                
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del                  
contratto medesimo.                                                             
Ai non aggiudicatari la cauzione sara' restituita entro 30 giorni               
dall'aggiudicazione definitiva.                                                 
O) Nel caso l'offerente intenda subappaltare dovra' produrre una                
dichiarazione, resa dal legale rappresentante indicante i lavori e le           
parti di opere che l'impresa intende subappaltare o concedere in                
cottimo specificando che, per quanto riguarda la categoria                      
prevalente, la quota che intende subappaltare non supera il 30%.                
La mancata presentazione della dichiarazione di cui alla presente               
lettera O), secondo le prescritte modalita', importa, secondo la                
legislazione vigente, impossibilita' per l'impresa offerente di                 
subappaltare o concedere in cottimo validamente.                                
Nel caso peraltro l'impresa offerente non sia in possesso                       
dell'abilitazione di cui all'art. 2, Legge 46/90 relativamente agli             
impianti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e non              
presenti offerta in associazione con imprese in possesso di detta               
abilitazione, la mancata dichiarazione che detti interventi verranno            
subappaltati comporta esclusione dalla gara (vedere lettera E).                 
P) Nel caso di offerta presentata da associazione temporanea di                 
imprese, le imprese che concorrono alla gara in associazione                    
temporanea, oltre ai documenti indicati nelle precedenti lettere D),            
E), F), G), H), I), L) ed M) che devono essere necessariamente                  
presentati sia per l'impresa capogruppo che le imprese mandanti                 
dovranno far pervenire una scrittura privata autenticata in bollo, o            
atto pubblico notarile, da cui risulti:                                         
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, a              
chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;                                
- l'inefficacia, nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del           
mandato stesso per giusta causa;                                                
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti della           
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente            
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura               
dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla           
estinzione di ogni rapporto.                                                    
In alternativa alla produzione del mandato speciale di cui sopra, le            
imprese che costituiranno il raggruppamento dovranno sottoscrivere              
congiuntamente l'offerta.                                                       
Detta offerta dovra' contenere l'impegno che, in caso di                        
aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale             
con rappresentanza ad una di esse, da identificare quale capogruppo,            
la quale stipulera' il contratto in nome proprio e delle mandanti.              
Al fine di poter correttamente valutare le imprese che intendono                
costituirsi in associazione e' opportuno venga prodotta dichiarazione           
indicante se l'associazione sara' orizzontale o verticale e quale               
parte di lavoro ciascuna impresa associata assumera'.                           
Nota bene: in caso di associazione temporanea di tipo orizzontale,              
ciascuna impresa deve essere iscritta all'Albo nazionale costruttori            
- Categoria prevalente G1 - per classifica corrispondente ad almeno             
un quinto dell'importo dei lavori da appaltare.                                 
In caso di associazione temporanea di tipo verticale, la capogruppo             
deve essere iscritta alla Categoria G1 per classifica non inferiore             
alla V, mentre le imprese mandanti devono essere iscritte per                   
categoria e classifiche corrispondenti alle opere scorporabili che              
intendono assumere.                                                             
Sono scorporabili le seguenti opere:                                            
Categoria G11  per Lire 115.000.000                                             
Categoria S3  per Lire  61.000.000                                              
Categoria S4  per Lire  60.000.000                                              
Si precisa che l'iscrizione all'ANC dovra' essere necessariamente               
posseduta dalle imprese mandanti che intendano assumere le opere                
scorporabili di importo superiore a Lire 75.000.000.                            
Per quanto riguarda le imprese mandanti che intendano assumere altre            
opere scorporabili, nel caso non siano iscritte all'ANC dovra'                  
risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese               
tenuto presso la CCIAA l'iscrizione per l'attivita' relativa.                   
In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono                 
iscritte, deve essere almeno pari all'importo dei lavori da                     
appaltare. Si veda, infine, quanto prescritto alla lettera E), ultimo           
comma.                                                                          
Q) Nel caso di offerta presentata da consorzio di imprese, i                    
certificati di cui alle lettere D), E), F), G), H), I), L) ed M),               
devono essere presentati per tutte le imprese per conto delle quali             
il consorzio presenta offerta.                                                  
Il consorzio oltre alla documentazione di cui alle lettere A), B),              
C), E), F), G), H), I), L), M), N) ed O), dovra' far pervenire copia            
autenticata del contratto consortile, nonche' l'estratto autenticato            
di deliberazione dell'organo amministrativo competente del consorzio,           
con la quale viene stabilito di presentare offerta per la gara in               
oggetto ed il connesso e conseguente mandato collettivo speciale con            
rappresentanza.                                                                 
La predetta deliberazione e il mandato collettivo speciale dovranno             
inoltre stabilire quali imprese aderenti al consorzio assumeranno               
l'esecuzione dei lavori, specificandosi che le dette imprese in                 
solido con il fondo consortile, saranno tenute a garantire la buona             
esecuzione delle opere stesse, con riferimento sia alla disposizione            
del comma II dell'art. 2615 del C.C., sia alle disposizioni dell'art.           
6, della Legge 17/2/1987 n. 80, il quale stabilisce che i consorzi              
d'imprese sono ammessi a partecipare alla gara di appalto alle                  
medesime condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.                   
In alternativa alla produzione del contratto consortile, della                  
deliberazione e del mandato, le imprese che costituiranno il                    
consorzio dovranno sottoscrivere congiuntamente l'offerta.                      
Detta offerta dovra' contenere l'impegno che, in caso di                        
aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale             
con rappresentanza ad una di esse, da indicare quale capogruppo, la             
quale stipulera' il contratto in nome proprio e delle mandanti.                 
Per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'ANC delle                  
imprese consorziate, si richiama quanto stabilito alla precedente               
lettera P). Si veda infine quanto prescritto alla lettera E) ultimo             
comma.10) Dichiarazioni sostitutive, copie autenticate e allegazione            
dei documenti:                                                                  
in luogo dei certificati di cui al precedente punto 9), lettere D),             
E), F), I), ed L) i concorrenti possono presentare dichiarazioni                
sostitutive rese ai sensi della Legge 15/68. Non e' richiesta                   
l'autenticazione delle sottoscrizioni.                                          
ovviamente facolta' dei concorrenti, in ossequio a quanto disposto              
dall'art. 7 della Legge 4/1/1968 n. 15, presentare, in luogo dei                
predetti certificati, le rispettive copie autenticate nei modi di               
legge.                                                                          
11) Divieti di partecipazione: e' vietato ad ogni concorrente di                
partecipare in piu' di un'associazione temporanea o consorzio di                
imprese ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora                
abbia partecipato in associazione temporanea o consorzio.                       
Ai concorrenti indicati dai consorzi tra societa' cooperative di                
produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane ai sensi del           
punto 9) lettera H) e' fatto divieto di partecipare, in ogni altra              
forma, alla gara.                                                               
infine fatto divieto di partecipare alla gara ad imprese che si                 
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui                 
all'art. 2359 C.C.                                                              
12) Esclusione dalla gara: non si dara' corso al plico che non                  
risulti pervenuto entro i limiti stabiliti dalle presenti norme o che           
risulti pervenuto non a mezzo di raccomandata postale di Stato,                 
Servizio posta celere, recapito autorizzato a mano (solo tramite                
agenzia o recapito di espressi per la citta' di Bologna autorizzati             
con Decreto del Ministero delle PPTT) o corrispondenza in corso                 
particolare e sul quale non sia indicato l'oggetto della gara cui               
l'impresa intende partecipare ed il nominativo dell'impresa mittente.           
Si fa luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o                  
risulti incompleto o difforme alcuno dei documenti richiesti al punto           
9) che precede ed in ogni altra ipotesi di inottemperanza alle su               
indicate norme.                                                                 
13) Verifica dei requisiti di capacita' economico finanziaria e                 
tecnico organizzativa: in applicazione dell'art. 10, comma 1-quater,            
della Legge 109/94 e successive modificazioni, si procedera' a                  
sorteggiare il 10% - arrotondato all'unita' superiore - degli                   
offerenti per i quali sia stata verificata positivamente la                     
documentazione presentata. Effettuato il sorteggio la gara verra'               
sospesa e ripresa in altra data, previa comunicazione alle imprese              
interessate.                                                                    
Ai concorrenti sorteggiati verra' richiesto di produrre                         
documentazione a comprova dei requisiti di capacita' economico                  
finanziaria e tecnico organizzativa.                                            
Nella gara in oggetto detta documentazione e' costituita da:                    
a) certificato di iscrizione all'ANC;                                           
b) certificato di iscrizione alla CCIAA dal quale risulti il possesso           
dell'abilitazione di cui all'art. 2, Legge 46/90 relativamente agli             
impianti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f),                   
sempreche' l'impresa abbia dichiarato di possedere dette                        
abilitazioni.                                                                   
La documentazione richiesta dovra' essere presentata entro 10 giorni            
dalla data di ricevimento della richiesta, pena le conseguenze                  
previste dall'art. 10, comma 1-quater della Legge 109/94 e successive           
modificazioni.                                                                  
14) Adempimenti dell'impresa aggiudicataria e del concorrente che               
segue in graduatoria: L'impresa provvisoriamente aggiudicataria e il            
concorrente che segue in graduatoria, se non sorteggiati, dovranno,             
entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Istituto dell'aggiudicazione           
provvisoria produrre i documenti a comprova dei requisiti richiesti             
dal bando di gara e che l'impresa ha dichiarato di possedere per                
essere ammessa a partecipare alla gara stessa, secondo quanto                   
prescritto nel paragrafo precedente.                                            
Nel caso la prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni               
rese si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10, comma                  
1-quater della Legge 109/94 e si procedera' alla determinazione della           
nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale             
nuova aggiudicazione.                                                           
In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese            
o ad un consorzio di imprese, tale documentazione dovra' essere                 
fornita per tutte le imprese interessate.                                       
15) Aggiudicazione: l'aggiudicazione sara' immediatamente impegnativa           
per l'impresa aggiudicataria, mentre per l'Istituto appaltante                  
diverra' esecutiva ad avvenuta approvazione e ratifica, a suo                   
giudizio insindacabile, da parte del Consiglio di Amministrazione,              
della gara stessa e che, prima della stipulazione del contratto di              
appalto:                                                                        
a) venga acquisita dall'Istituto la certificazione prevista dalla               
normativa antimafia (DPR 3/6/1998 n. 252);                                      
b) venga costituita garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'importo             
contrattuale dei lavori, con le modalita' specificate all'art. 30,              
commi 2 e 2-bis della Legge 109/94 e successive modificazioni.   Si             
avverte che in caso di ribasso superiore al 20% la cauzione                     
definitiva e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli           
eccedenti il 20%;                                                               
c) l'impresa provvisoriamente aggiudicataria abbia adempiuto a quanto           
indicato nei paragrafi precedenti, se non sorteggiata prima                     
dell'apertura delle offerte.                                                    
16) Consegna dei lavori: l'esecuzione dell'appalto avra' inizio dopo            
la stipulazione del formale contratto, in esito a consegna,                     
risultante da apposito verbale.                                                 
facolta' dell'Istituto appaltante procedere in via d'urgenza, anche             
in pendenza della suddetta stipula, alla consegna dei lavori in base            
a quanto previsto dall'art. 337 della Legge 20/3/1865 n. 2248, all.             
F) e dell'art. 10 del Regolamento 25/5/1895 n. 350.                             
Qualora nel giorno fissato e comunicato, l'impresa aggiudicataria non           
si presenti a ricevere la consegna dei lavori, le verra' fissato un             
termine perentorio decorso inutilmente il quale, l'impresa potra'               
essere dichiarata decaduta dall'aggiudicazione.                                 
17) Stipulazione contratto: ove l'impresa definitivamente                       
aggiudicataria dei lavori non addivenisse, entro il termine all'uopo            
fissato in apposita lettera alla stipulazione del formale contratto             
d'appalto, essa potra' essere dichiarata decaduta                               
dall'aggiudicazione.                                                            
Gli offerenti potranno svincolarsi dalle proprie offerte decorsi 120            
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, qualora l'Istituto           
non abbia provveduto a deliberare l'aggiudicazione ancorche'                    
provvisoria dell'appalto senza un giustificato motivo.                          
18) Esclusione della competenza arbitrale: l'Istituto fin da ora                
intende escludere, come in effetti esclude la competenza arbitrale.             
19) Art. 10, comma 1 ter della Legge 109/94 e successive                        
modificazioni: l'Istituto si riserva di esercitare la facolta' di cui           
all'art. 10, comma 1 ter della Legge 109/94 e successive                        
modificazioni.                                                                  
20) Subappalti e cottimi: in materia di subappalto o cottimo                    
troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 18 della Legge                
55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.                               
21) La partecipazione alla gara comporta da parte di ogni impresa               
concorrente l'accettazione di tutte le norme e condizioni sopra                 
esposte e richiamate.                                                           
22) L'impresa aggiudicataria, entro 20 giorni dalla stipula del                 
contratto e comunque dietro presentazione di regolare fattura da                
parte dell'Istituto, versera' l'importo delle spese contrattuali, di            
bollo, registrazioni e varie.                                                   
23) Ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati forniti dalle             
imprese nel corso del procedimento di affidamento saranno oggetto di            
trattamento in conformita' alle norme vigenti in materia di appalti             
pubblici.                                                                       
IL PRESIDENTE                                                                   
Marco Giardini                                                                  
Scadenza: 3 agosto 1999                                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina