DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 612
Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto con decorrenza dall'1 gennaio 1999 e non oltre il 30 giugno 1999 a favore di portatori di handicap e pensionati al minimo INPS
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di determinare:
A) tariffe agevolate di trasporto per l'anno 1999, da applicarsi da
parte di aziende, imprese e Comuni interessati,
B) gli aventi diritto alle medesime tariffe agevolate,
C) l'entita' delle integrazioni finanziarie regionali relative ai
titoli di viaggio annuali di linea extraurbana e cumulativi secondo
le indicazioni contenute nell'Allegato 1 che fa parte integrante del
presente atto deliberativo;
2) di dare atto che l'applicazione di cui al punto 1), lettera A
dell'Allegato 1 sopra citato ha valore e decorrenza vincolante per le
relative aziende ed imprese concessionarie, anche ai fini della
regolarita' dell'esercizio e dichiarazioni connesse.
Le tariffe di cui ai punti A2) e A3) costituiscono, invece,
indicazione al minimo per i Comuni, ai fini di un opportuno
coordinamento con la tariffa di cui al punto A1);
3) di dare atto che gli Enti locali che adottino tariffe agevolate di
trasporto con oneri sui rispettivi bilanci, per le categorie di cui
al presente atto, sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici
regionali, entro 30 giorni dall'adozione, copia dei loro atti
deliberativi;
4) di dare atto che la spesa complessiva riferita all'integrazione
finanziaria regionale da erogarsi alle aziende ed imprese di
trasporto concessionarie e da quantificare in relazione alle tariffe
agevolate di trasporto per l'anno 1999 qui approvate, trova copertura
al Capitolo 43237 "Rimborso alle aziende di trasporto per l'emissione
di abbonamenti a tariffa speciale a favore di mutilati, invalidi e
pensionati al minimo INPS (L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" del Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1999 che e' dotato della
necessaria disponibilita' ed approvato dal Consiglio regionale nella
seduta del 24 marzo 1999;
5) di dare atto che il Dirigente competente provvedera', nel rispetto
della normativa regionale vigente e in applicazione alla delibera
della Giunta regionale 2541/95, all'assegnazione e concessione delle
somme spettanti per l'anno 1999 agli aventi diritto e al conseguente
impegno di spesa sulla base degli abbonamenti rilasciati, nonche'
ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 e successive
modificazioni, alla contestuale liquidazione delle somme dovute, in
unica soluzione a presentazione di regolare fattura che rilevi in
dettaglio i dati di vendita degli abbonamenti oggetto di
integrazione;
6) di stabilire che le tariffe agevolate di cui al presente atto
deliberativo sono istituite con decorrenza a partire dal primo
gennaio 1999 e non oltre il 30 giugno 1999;
7) di subordinare l'attuazione del presente atto all'entrata in
vigore della legge regionale di approvazione del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e
Bilancia pluriennale 1999/2001;
8) la presente deliberazione verra' pubblicata per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
A) Tariffe agevolate di trasporto per l'anno 1999:
1) tariffa di abbonamento annuale valido per una linea o tratto di
linea di bacino o interbacino ordinaria (extraurbana), anche se di
concessione comunale, senza limitazione di corse: Lire 224.000 (pari
a Euro 115,69);
2) tariffa minima di abbonamento annuale valido per l'intera rete
urbana della citta' di residenza, fatto salvo quanto specificato in
premessa, compresi gli eventuali servizi urbani intercomunali, senza
limitazione di corse: Lire 224.000 minimo (pari a Euro 115,69): fermo
restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 160/89
richiamata in premessa;
3) tariffa minima di abbonamento annuale cumulativo di una linea
extraurbana piu' la rete urbana della citta' di destinazione oppure a
scelta dell'utente, di una linea extraurbana piu' la rete urbana
della citta' di residenza: Lire 334.000 (pari a Euro 172,50);
4) per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate: - uso strettamente
personale; - rilascio per una relazione con determinazione di una
zona di origine e una di destinazione; - libera circolazione nelle
zone di origine e di destinazione; - numero di viaggi illimitato; -
obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di
inosservanza di questa regola; a) abbonamento agevolato annuale per i
residenti nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono del
servizio urbano: Lire 398.000 (pari a Euro 205,55); b) abbonamento
agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena, Carpi e
Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine zone 1, 10, 20,
30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone: Lire 369.000 (pari a
Euro 190,57); c) abbonamento agevolato annuale per i non residenti
nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una
relazione zonale che non comprende il servizio urbano di Modena,
Carpi o Sassuolo: Lire 324.000 (pari a Euro 167,33); d) abbonamento
agevolato annuale per i non residenti nei comuni di Modena, Carpi e
Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che comprende il
servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo: Lire 369.000 (pari a
Euro 190,57).
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse
correlate alle zone di utilizzo sempreche' adottate dagli Enti locali
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale
sopraindicato.
B) Aventi diritto:
Possono beneficiare degli abbonamenti di cui alla precedente lettera
A) i cittadini residenti nei comuni della Regione Emilia-Romagna
appartenenti alle seguenti categorie e nelle condizioni sotto
riportate.
1. Mutilati ed invalidi
a) invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente
riconosciuta al 100%;
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica
ascrivibile alla I categoria compresi gli invalidi di I categoria con
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
e) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;
f) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'
permanente riconosciuta superiore al 50%;
g) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione
dell'integrita' fisica ascrivibile alla categoria dalla II alla V
della Tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
h) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla
Legge 289/90;
i) portatori di "pacemaker" ed emodializzati, sempre che muniti di
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui
alla lettera a) suddetta;
l) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP
- Servizio di Igiene mentale ed Assistenza psichiatrica - muniti di
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati
per motivi politici, religiosi o razziali.
2. Pensionati
Titolari di pensioni di importo non superiore a quello minimo
corrisposto dall'INPS aumentato dell'importo della maggiorazione
sociale e delle provvidenze previste dalle norme in atto, individuato
nel seguente importo mensile: Lire 866.800 (pari a Euro 447,67).
I titolari di pensione di vecchiaia previdenziale obbligatoria
pubblica devono avere un'eta' non inferiore ad anni 58 per le donne e
anni 63 per gli uomini.
3. Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto
Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto
titolari di redditi annui ricompresi nelle fasce indicate fino a Lire
23.211.775 (pari a Euro 11.987,88).
C) Modalita' di fruizione e integrazioni economiche
1) I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui alla precedente
lettera A) vengono rilasciati previa presentazione di idonea
documentazione attestante lo stato di avente diritto.
E' consentita la fruizione di una sola delle suddette agevolazioni.
L'abbonamento rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente
riconosciuto il diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il
viaggio anche di quest,ultimo senza alcun sovrapprezzo.
2) Rispetto alle tariffe agevolate cosi' come determinate alla
lettera A) relativamente ai percorsi extraurbani e cumulativi di cui
ai punti 1), 3) e alle lettere b), c), d) del punto 4, la Regione
Emilia-Romagna interviene sulla base delle condizioni economiche del
richiedente, con le seguenti integrazioni finanziarie:
2.1 reddito fino a Lire 8.200.000 (pari a Euro 4.234,95): -
abbonamento annuale di linea extraurbana integrazione regionale: Lire
174.000 (pari a Euro 89,86); - abbonamento cumulativo integrazione
regionale: Lire 244.000 (pari a Euro 126,02);
2.2 reddito da oltre Lire 8.200.000 (pari a Euro 4.234,95) fino a
Lire 11.791.130 (pari a Euro 6.089,61): - abbonamento annuale di
linea extraurbana integrazione regionale: Lire 114.000 (pari a Euro
58,88); - abbonamento annuale cumulativo integrazione regionale: Lire
190.000 (pari a Euro 98,13). Per gli aventi diritto titolari di
pensione previdenziale obbligatoria che vivono soli il limite di
reddito e' aumentato a Lire 16.400.000 (pari a Euro 8.469,89);
2.3 per gli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e
invalidi e assimilati con redditi da oltre Lire 11.791.130 (pari a
Euro 9.089,61) fino a Lire 23.211.775 (pari a Euro 11.987,88): -
abbonamento annuale di linea extraurbana integrazione regionale: Lire
60.000 (pari a Euro 30,99); - abbonamento annuale cumulativo
integrazione regionale: Lire 90.000 (pari a Euro 46,48);
2.4 agli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e
invalidi e assimilati titolari di sola pensione per un importo
superiore a Lire 23.211.775 (pari a Euro 11.987,88), nonche' agli
invalidi cui sia riconosciuto il diritto all'accompagnamento anche se
titolari di reddito da lavoro, si applicano le tariffe agevolate,
cosi' come definite alla precedente lettera A).
Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva
posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo
annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il 20% della
quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete
urbana.
L'accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni di cui ai punti
precedenti e' subordinato alla presentazione di autocertificazione
attestante l'appartenenza alle fasce di reddito sopra indicate.
Ai fini della autocertificazione di cui sopra vanno considerati tutti
i redditi con la sola esclusione, per tutti, del:
- reddito della casa di abitazione,
- assegno al nucleo familiare o maggiorazione familiare,
- sussidi di sussistenza erogati dagli Enti locali non
continuativamente,
- rimborsi spese per prestazioni volontarie nell'ambito dei lavori
socialmente utili.
Le integrazioni tariffarie di cui ai precedenti punti costituiscono
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le
tariffe di competenza regionale.
I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente
atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido
per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche,
assumendone l'onere, applicare su altre tipologie di titoli di
viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu'
strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso
del mezzo pubblico.