REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 612

Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto con decorrenza dall'1 gennaio 1999 e non oltre il 30 giugno 1999 a favore di portatori di handicap e pensionati al minimo INPS

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di determinare:                                                              
A) tariffe agevolate di trasporto per l'anno 1999, da applicarsi da             
parte di aziende, imprese e Comuni interessati,                                 
B) gli aventi diritto alle medesime tariffe agevolate,                          
C) l'entita' delle integrazioni finanziarie regionali relative ai               
titoli di viaggio annuali di linea extraurbana e cumulativi secondo             
le indicazioni contenute nell'Allegato 1 che fa parte integrante del            
presente atto deliberativo;                                                     
2) di dare atto che l'applicazione di cui al punto 1), lettera A                
dell'Allegato 1 sopra citato ha valore e decorrenza vincolante per le           
relative aziende ed imprese concessionarie, anche ai fini della                 
regolarita' dell'esercizio e dichiarazioni connesse.                            
Le tariffe di cui ai punti A2) e A3) costituiscono, invece,                     
indicazione al minimo per i Comuni, ai fini di un opportuno                     
coordinamento con la tariffa di cui al punto A1);                               
3) di dare atto che gli Enti locali che adottino tariffe agevolate di           
trasporto con oneri sui rispettivi bilanci, per le categorie di cui             
al presente atto, sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici                
regionali, entro 30 giorni dall'adozione, copia dei loro atti                   
deliberativi;                                                                   
4) di dare atto che la spesa complessiva riferita all'integrazione              
finanziaria regionale da erogarsi alle aziende ed imprese di                    
trasporto concessionarie e da quantificare in relazione alle tariffe            
agevolate di trasporto per l'anno 1999 qui approvate, trova copertura           
al Capitolo 43237 "Rimborso alle aziende di trasporto per l'emissione           
di abbonamenti a tariffa speciale a favore di mutilati, invalidi e              
pensionati al minimo INPS (L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" del Bilancio            
di previsione per l'esercizio finanziario 1999 che e' dotato della              
necessaria disponibilita' ed approvato dal Consiglio regionale nella            
seduta del 24 marzo 1999;                                                       
5) di dare atto che il Dirigente competente provvedera', nel rispetto           
della normativa regionale vigente e in applicazione alla delibera               
della Giunta regionale 2541/95, all'assegnazione e concessione delle            
somme spettanti per l'anno 1999 agli aventi diritto e al conseguente            
impegno di spesa sulla base degli abbonamenti rilasciati, nonche'               
ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 e successive                 
modificazioni, alla contestuale liquidazione delle somme dovute, in             
unica soluzione a presentazione di regolare fattura che rilevi in               
dettaglio i dati di vendita degli abbonamenti oggetto di                        
integrazione;                                                                   
6) di stabilire che le tariffe agevolate di cui al presente atto                
deliberativo sono istituite con decorrenza a partire dal primo                  
gennaio 1999 e non oltre il 30 giugno 1999;                                     
7) di subordinare l'attuazione del presente atto all'entrata in                 
vigore della legge regionale di approvazione del Bilancio di                    
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e           
Bilancia pluriennale 1999/2001;                                                 
8) la presente deliberazione verra' pubblicata per estratto nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO 1                                                                      
A) Tariffe agevolate di trasporto per l'anno 1999:                              
1) tariffa di abbonamento annuale valido per una linea o tratto di              
linea di bacino o interbacino ordinaria (extraurbana), anche se di              
concessione comunale, senza limitazione di corse: Lire 224.000 (pari            
a Euro 115,69);                                                                 
2) tariffa minima di abbonamento annuale valido per l'intera rete               
urbana della citta' di residenza, fatto salvo quanto specificato in             
premessa, compresi gli eventuali servizi urbani intercomunali, senza            
limitazione di corse: Lire 224.000 minimo (pari a Euro 115,69): fermo           
restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 160/89                
richiamata in premessa;                                                         
3) tariffa minima di abbonamento annuale cumulativo di una linea                
extraurbana piu' la rete urbana della citta' di destinazione oppure a           
scelta dell'utente, di una linea extraurbana piu' la rete urbana                
della citta' di residenza: Lire 334.000 (pari a Euro 172,50);                   
4) per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,                
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le                        
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate: - uso strettamente            
personale; - rilascio per una relazione con determinazione di una               
zona di origine e una di destinazione; - libera circolazione nelle              
zone di origine e di destinazione; - numero di viaggi illimitato; -             
obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso             
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di                      
inosservanza di questa regola; a) abbonamento agevolato annuale per i           
residenti nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono del           
servizio urbano: Lire 398.000 (pari a Euro 205,55); b) abbonamento              
agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena, Carpi e                 
Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine zone 1, 10, 20,            
30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone: Lire 369.000 (pari a             
Euro 190,57); c) abbonamento agevolato annuale per i non residenti              
nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una                  
relazione zonale che non comprende il servizio urbano di Modena,                
Carpi o Sassuolo: Lire 324.000 (pari a Euro 167,33); d) abbonamento             
agevolato annuale per i non residenti nei comuni di Modena, Carpi e             
Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che comprende il              
servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo: Lire 369.000 (pari a               
Euro 190,57).                                                                   
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione              
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,                
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse                   
correlate alle zone di utilizzo sempreche' adottate dagli Enti locali           
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale                   
sopraindicato.                                                                  
B) Aventi diritto:                                                              
Possono beneficiare degli abbonamenti di cui alla precedente lettera            
A) i cittadini residenti nei comuni della Regione Emilia-Romagna                
appartenenti alle seguenti categorie e nelle condizioni sotto                   
riportate.                                                                      
1. Mutilati ed invalidi                                                         
a) invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente             
riconosciuta al 100%;                                                           
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;              
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli              
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;                                
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica                
ascrivibile alla I categoria compresi gli invalidi di I categoria con           
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;                                     
e) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della             
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;                            
f) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'                     
permanente riconosciuta superiore al 50%;                                       
g) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione                  
dell'integrita' fisica ascrivibile alla categoria dalla II alla V               
della Tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;                     
h) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica             
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di            
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla                
Legge 289/90;                                                                   
i) portatori di "pacemaker" ed emodializzati, sempre che muniti di              
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria                
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui              
alla lettera a) suddetta;                                                       
l) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP           
- Servizio di Igiene mentale ed Assistenza psichiatrica - muniti di             
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante            
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello           
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;                                     
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati              
per motivi politici, religiosi o razziali.                                      
2. Pensionati                                                                   
Titolari di pensioni di importo non superiore a quello minimo                   
corrisposto dall'INPS aumentato dell'importo della maggiorazione                
sociale e delle provvidenze previste dalle norme in atto, individuato           
nel seguente importo mensile: Lire 866.800 (pari a Euro 447,67).                
I titolari di pensione di vecchiaia previdenziale obbligatoria                  
pubblica devono avere un'eta' non inferiore ad anni 58 per le donne e           
anni 63 per gli uomini.                                                         
3. Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto                                     
Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto              
titolari di redditi annui ricompresi nelle fasce indicate fino a Lire           
23.211.775 (pari a Euro 11.987,88).                                             
C) Modalita' di fruizione e integrazioni economiche                             
1) I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui alla precedente               
lettera A) vengono rilasciati previa presentazione di idonea                    
documentazione attestante lo stato di avente diritto.                           
E' consentita la fruizione di una sola delle suddette agevolazioni.             
L'abbonamento rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente                
riconosciuto il diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il            
viaggio anche di quest,ultimo senza alcun sovrapprezzo.                         
2) Rispetto alle tariffe agevolate cosi' come determinate alla                  
lettera A) relativamente ai percorsi extraurbani e cumulativi di cui            
ai punti 1), 3) e alle lettere b), c), d) del punto 4, la Regione               
Emilia-Romagna interviene sulla base delle condizioni economiche del            
richiedente, con le seguenti integrazioni finanziarie:                          
2.1 reddito fino a Lire 8.200.000 (pari a Euro 4.234,95): -                     
abbonamento annuale di linea extraurbana integrazione regionale: Lire           
174.000 (pari a Euro 89,86); - abbonamento cumulativo integrazione              
regionale: Lire 244.000 (pari a Euro 126,02);                                   
2.2 reddito da oltre Lire 8.200.000 (pari a Euro 4.234,95) fino a               
Lire 11.791.130 (pari a Euro 6.089,61): - abbonamento annuale di                
linea extraurbana integrazione regionale: Lire 114.000 (pari a Euro             
58,88); - abbonamento annuale cumulativo integrazione regionale: Lire           
190.000 (pari a Euro 98,13). Per gli aventi diritto titolari di                 
pensione previdenziale obbligatoria che vivono soli il limite di                
reddito e' aumentato a Lire 16.400.000 (pari a Euro 8.469,89);                  
2.3 per gli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e           
invalidi e assimilati con redditi da oltre Lire 11.791.130 (pari a              
Euro 9.089,61) fino a Lire 23.211.775 (pari a Euro 11.987,88): -                
abbonamento annuale di linea extraurbana integrazione regionale: Lire           
60.000 (pari a Euro 30,99); - abbonamento annuale cumulativo                    
integrazione regionale: Lire 90.000 (pari a Euro 46,48);                        
2.4 agli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e              
invalidi e assimilati titolari di sola pensione per un importo                  
superiore a Lire 23.211.775 (pari a Euro 11.987,88), nonche' agli               
invalidi cui sia riconosciuto il diritto all'accompagnamento anche se           
titolari di reddito da lavoro, si applicano le tariffe agevolate,               
cosi' come definite alla precedente lettera A).                                 
Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva            
posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo           
annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il 20% della             
quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete               
urbana.                                                                         
L'accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni di cui ai punti            
precedenti e' subordinato alla presentazione di autocertificazione              
attestante l'appartenenza alle fasce di reddito sopra indicate.                 
Ai fini della autocertificazione di cui sopra vanno considerati tutti           
i redditi con la sola esclusione, per tutti, del:                               
- reddito della casa di abitazione,                                             
- assegno al nucleo familiare o maggiorazione familiare,                        
- sussidi di sussistenza erogati dagli Enti locali non                          
continuativamente,                                                              
- rimborsi spese per prestazioni volontarie nell'ambito dei lavori              
socialmente utili.                                                              
Le integrazioni tariffarie di cui ai precedenti punti costituiscono             
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le           
tariffe di competenza regionale.                                                
I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente             
atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido           
per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche,             
assumendone l'onere, applicare su altre tipologie di titoli di                  
viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu'                    
strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso            
del mezzo pubblico.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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