REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1999, n. 1031

L.R. 21 aprile 1999, n. 3. Approvazione di criteri e di modalita' per il riparto dei contributi destinati alla realizzazione di opere stradali ai sensi dell'art. 167 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNAVisti:                                    
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e                 
locale";                                                                        
- l'art. 167 "Contributi per opere stradali" della suddetta L.R.                
3/99, il quale autorizza la Regione:                                            
- a concedere ai Comuni e alla Province contributi per la                       
sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere concernenti            
strade di rispettiva proprieta'. Tali contributi possono essere                 
altresi' concessi alle Comunita' Montane e alle forme associative di            
cui al Capo III del Titolo III alle quali siano state conferite tali            
funzioni;                                                                       
- a concedere i contributi in conto capitale fino al 100% della spesa           
ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici;           
- a concedere i contributi a seguito della presentazione alla Regione           
stessa delle deliberazioni di approvazione dei progetti, adottate               
dagli Enti locali attuatori;                                                    
- in particolare il terzo comma dell'art. 167, il quale attribuisce             
alla Giunta regionale la competenza della definizione di criteri e di           
modalita' per l'assegnazione dei contributi, nonche' la                         
predisposizione del Programma degli interventi sulla base delle                 
proposte formulate dalle Province;                                              
considerato che si rende necessario provvedere alla approvazione di             
criteri e di modalita' per la concessione  dei suddetti contributi;             
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 10 marzo               
1999, esecutiva avente per oggetto "Approvazione del programma                  
operativo Euro e attuazione dei progetti Normativa e Atti                       
amministrativi";                                                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai Trasporti            
e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito alla                 
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                               
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, per quanto                  
riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai                
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e            
della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;           
su proposta dell'Assessore alla Mobilita';                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, i seguenti criteri e modalita' per l'assegnazione,             
concessione ed erogazione di contributi ai Comuni ed alle Province              
per la sistemazione, il miglioramento  e la costruzione di opere                
concernenti strade di rispettiva proprieta' (strade comunali e strade           
provinciali).                                                                   
Beneficiari dei contributi possono essere anche le Comunita' Montane            
e le forme associative di cui al Capo III, Titolo III della L.R. 3/99           
alle quali siano state conferite tali funzioni.                                 
I programmi dovranno essere attuati applicando tutte le disposizioni            
di cui alla presente delibera, ad esclusione  dei programmi di cui al           
successivo punto 15) ed eventuali programmi specifici da definire con           
successivo atto deliberativo.                                                   
Tutte le disposizioni della presente deliberazione hanno validita'              
pluriennale ed in ogni caso fino ad ulteriore modifica.                         
2) Dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:                               
a) i beneficiari di cui al punto 1), che devono proporre alle                   
Province i propri programmi entro il 30 giugno di ogni anno. Per il             
programma del corrente anno 1999, la scadenza e' posticipata al 20              
luglio;                                                                         
b) le Province, che devono proporre alla Regione i programmi                    
d'intervento entro il 15 settembre di ogni anno sulla base delle                
richieste pervenute da parte dei Comuni. Per il programma del                   
corrente anno 1999, la scadenza e' posticipata al 30 settembre  1999;           
c) la Regione, che definisce il programma degli interventi da                   
realizzare con il contributo regionale.                                         
3) I contributi regionali in conto capitale di cui al punto 1),                 
potranno essere richiesti ed erogati fino alla quota massima dell'80%           
della spesa ammissibile (costo dell'intervento preventivato da parte            
del richiedente). Ai fini del computo della quota obbligatoria,  non            
si potra' considerare ulteriori fondi regionali.                                
Sara'  data priorita', a parita' di punteggio, agli interventi  per i           
quali l'Ente proprietario si accollera' (anche comprendendo i fondi             
disponibili da parte di altri Enti) una porzione percentualmente                
maggiore della spesa eccedente la quota obbligatoria del 20%.                   
4) La formale concessione dei contributi agli Enti beneficiari                  
avverra' sulla base delle loro deliberazioni di approvazione dei                
progetti.                                                                       
Le citate deliberazioni dovranno pervenire di norma all'Assessorato             
regionale alla Mobilita', entro 4 mesi dalla data di pubblicazione              
nel Bollettino Ufficiale della Regione del programma degli                      
interventi. L'atto di approvazione del programma regionale puo'                 
disporre un periodo diverso.                                                    
Oltre tale data, la Regione si riservera' la facolta' di confermare i           
contributi, di destinarli ad altri beneficiari oppure di disporne la            
loro revoca, in considerazione delle motivazioni fornite                        
dall'Ammininistrazione beneficiaria del contributo.                             
La liquidazione dei contributi concessi avverra' secondo le modalita'           
indicate all'art. 14 della L.R. 29/85.                                          
5) I contributi per i programmi di cui alla presente delibera sono              
concessi per opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici ai            
sensi dell'art. 167 della L.R. 3/99.                                            
6) Per i programmi di cui al punto 1) la Regione ripartira' i fondi             
disponibili per ambito provinciale, con le percentuali e gli                    
arrotondamenti indicati nel seguente prospetto:                                 
Ambito  1) %  2) %  3) %  4) %   provinciale  V./A.  E.  Mobilita'              
Riparto                                                                         
Piacenza   11,08   10,98   12,25   11,4                                         
Parma   11,03   14,94   11,15   12,4                                            
Reggio Emilia   11,33   11,78   12,4    11,8                                    
Modena   11,53   13,73   12,56   12,6                                           
Bologna   11,02   16,89   12,8    13,6                                          
Ferrara   10,32    9,3     9,13    9,6                                          
Ravenna   11,48    8,75    9,41    9,9                                          
Forli'-Cesena   11,34    9,23    9,05    9,9                                    
Rimini   10,87    4,40   11,25    8,8                                           
Totale  100,00  100,00  100,00  100,0                                           
Legenda:                                                                        
Col. 1) % V./A.                                                                 
percentuale per ambito provinciale del rapporto fra veicoli                     
circolanti e gli abitanti residenti;                                            
Col. 2) % E.                                                                    
percentuale per ambito provinciale dell'estesa delle strade comunali            
e provinciali;                                                                  
Col. 3) % Mobilita'                                                             
percentuale della densita' della mobilita' per bacino di traffico,              
sulla base dei valori medi giornalieri  degli arrivi e delle partenze           
dei veicoli passeggeri e merci, in rapporto agli abitanti;                      
Col. 4) % Riparto                                                               
percentuale di riparto (con arrotondamenti)  da applicarsi, quale               
prodotto della formula = (Colonna 1 + 2 + 3)/3.                                 
7) I programmi di cui al punto 1) sono ammissibili a contributo                 
qualora siano in possesso di almeno una delle caratteristiche                   
principali a seguito indicate.                                                  
Nel caso di piu' tipologie, i relativi punteggi potranno essere                 
cumulati fra loro.                                                              
Tipologie degli interventi ammissibili e rispettivo punteggio                   
A) 30 punti Interventi di sistemazione di strade pubbliche dissestate           
anche a seguito di rilevanti eventi calamitosi o alluvionali;                   
B) 28 punti Interventi di sistemazione di strade pubbliche utilizzate           
transitoriamente come viabilita'  alternativa sostitutiva di rete               
viaria statale o provinciale danneggiata da rilevanti eventi                    
calamitosi;                                                                     
C) 26 punti Interventi di sistemazione di strade pubbliche di                   
collegamento fra localita'/aree urbane prive di viabilita' pubblica             
alternativa, oppure raggiungibili con percorsi eccessivamente lunghi            
o tortuosi;                                                                     
D) 24 punti Interventi di sistemazione di strade pubbliche a seguito            
della avvenuta declassificazione da parte di altra Amministrazione,             
Ente o Azienda (l'assunzione nel proprio demanio deve essere avvenuta           
da non oltre tre anni dalla data di assegnazione del contributo,                
oppure essere in corso);                                                        
E) 12 punti Interventi di sistemazione di strade pubbliche di                   
adduzione a localita'/aree urbane interessate da eventi calamitosi o            
alluvionali ed interessate dal transito dei mezzi operativi della               
Protezione civile;                                                              
F) 10 punti Interventi di sistemazione o di nuova realizzazione (per            
tratti di estensione non rilevante e con carreggiate a due corsie) di           
strade comunali o provinciali a supporto di localita'/aree urbane               
interessate da sedi di servizi per la collettivita';                            
G) 9 punti Interventi di sistemazione o di nuova realizzazione (per             
tratti di estensione non rilevante e con carreggiate a due corsie) di           
strade comunali o provinciali a supporto di localita'/aree urbane               
interessate dalla mobilita' turistica;                                          
H) 8 punti Interventi di sistemazione o di nuova realizzazione (per             
tratti di estensione non rilevante e con carreggiate a due corsie) di           
strade comunali o provinciali a supporto di localita' sede di                   
attivita' economiche;                                                           
I) 5 punti Interventi di sistemazione di collegamenti viari al fine             
di migliorare la transitabilita' sulla viabilita' pubblica dei mezzi            
adibiti al Servizio pubblico di trasporto.                                      
8) Per i programmi di cui al punto 1), nel caso in cui le richieste             
di contributi pervenute alla Provincia siano superiori alla quota               
resa disponibile dal bilancio regionale per l'ambito provinciale, le            
Amministrazioni provinciali valuteranno l'opportunita' di inserire              
con priorita' un solo intervento per beneficiario, ovvero inserire              
interventi di beneficiari che non hanno ottenuto assegnazioni di                
contributi nel  programma precedente. Questa facolta' e' riferibile             
per il programma del corrente anno 1999, ai contributi assegnati con            
il programma 1998, ai sensi della L.R. 10/83.                                   
fatta inoltre salva la facolta' delle Province di escludere dalle               
priorita' della graduatoria, gli interventi il cui costo, per la                
parte relativa al contributo richiesto, non sia ritenuto compatibile            
con la quota resa disponibile complessivamente per il singolo ambito            
provinciale.                                                                    
Per tale esclusione si valuta che la soglia di riferimento potra'               
essere la meta' della quota provinciale.                                        
Le scelte effettuate dalle Province dovranno essere esplicitate e               
motivate nella proposta da inviare alla Regione.                                
9) Per i programmi di cui al punto 1) ed a parita' di punteggio fra             
diversi interventi proposti, dovra' essere data priorita' a quelli              
per i quali l'ente proprietario contribuira' con la maggiore quota              
percentuale di partecipazione finanziaria (anche comprendendo i fondi           
resi disponibili da parte di altri enti).                                       
Non potranno invece computarsi, ai fini della determinazione della              
quota di partecipazione finanziaria, gli oneri a carico                         
dell'Amministrazione richiedente (ad es. personale e mezzi) per                 
quanto riguarda le opere da realizzare in economia.                             
10) Le proposte dei soggetti beneficiari dovranno essere trasmesse              
alle rispettive province entro il 30 giugno di ogni anno, secondo               
quanto previsto al punto 2).                                                    
Per il corrente anno 1999, la scadenza e' posticipata al 20                     
luglio.11) I programmi di cui al punto 10) dovranno contenere                   
l'elenco degli interventi in ordine di priorita', con riferimento ai            
criteri di cui ai punti 3), 5) e 9), alle tipologie individuate al              
punto 7) e dovranno essere corredati delle informazioni di cui al               
successivo  punto 14).                                                          
Ogni intervento dovra' riferirsi ad un'unica strada (comunale o                 
provinciale). Non sono pertanto ammesse, per ogni singolo contributo,           
richieste di finanziamento che riguardino piu' strade.                          
Il programma delle Amministrazioni beneficiarie potra' essere                   
formulato compilando la scheda informativa riportata all'Allegato               
"A", parte integrante della presente delibera, ai fini di consentire            
una omogenea istruttoria dei programmi provinciali.                             
12) Tenuto conto di quanto indicato ai punti 5) e 7), valutate le               
proposte di cui al punto 10), le Amministrazioni provinciali dovranno           
approvare i programmi con apposito atto deliberativo.                           
Le richieste di contributo relative alla viabilita' provinciale                 
dovranno osservare gli stessi  criteri previsti per la viabilita'               
comunale.                                                                       
Le proposte dei programmi d'intervento provinciali dovranno essere              
trasmesse alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno, elencando            
gli interventi in ordine di priorita', con riferimento ai punteggi              
assegnati  ed alle informazioni di cui al successivo punto 14). Per             
il programma del corrente anno 1999, la scadenza e' posticipata al 30           
settembre 1999.                                                                 
Il programma delle Amministrazioni provinciali potra' essere                    
formulato compilando la scheda  informativa riportata all'Allegato              
"A", parte integrante della presente delibera, ai fini di consentire            
una omogenea istruttoria del programma provinciale da parte della               
Regione.                                                                        
13) Qualora non sia trasmesso il programma d'intervento da parte di             
qualche Provincia, si procedera' a finanziare i soli programmi                  
pervenuti.                                                                      
14) Il programma d'intervento redatto da ogni Provincia dovra'                  
contenere per ogni opera proposta, oppure in via esemplificativa, per           
le sole opere comprese nella quota di finanziamento assegnata allo              
specifico ambito provinciale, le seguenti indicazioni:                          
a) il Comune interessato al contributo, la descrizione sintetica                
dell'intervento, il costo dello stesso, oppure dello stralcio                   
funzionale realizzabile,  l'ammontare del contributo richiesto e la             
quota di partecipazione finanziaria riferita all'intero intervento o            
allo stralcio funzionale;                                                       
b) il riferimento alle caratteristiche dell'intervento di cui ai                
punti 5) e 7) e relative tipologie, sulla base di una sintetica                 
relazione illustrativa delle opere previste, predisposta dall'ente              
richiedente (oppure in alternativa una breve descrizione                        
dell'intervento predisposta da parte della Provincia) ed una                    
planimetria in scala territoriale adeguata ai fini                              
dell'individuazione del tratto di viabilita' oggetto dell'intervento            
in una porzione significativa dell'ambito provinciale.                          
15) Gli interventi sulla viabilita' previsti nei programmi speciali             
d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, fanno riferimento alle           
indicazioni della delibera di Giunta regionale n. 538 del 15 aprile             
1997, nella quale sono stati definiti gli obiettivi generali e le               
principali  linee progettuali da sviluppare.                                    
Per tali interventi, che comunque non dovranno essere in contrasto              
con gli strumenti urbanistici, i contributi  regionali potranno                 
raggiungere la percentuale del 100%;                                            
16) di pubblicare in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna il presente atto.                                        
(segue Allegato)                                                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina