DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1999, n. 1031
L.R. 21 aprile 1999, n. 3. Approvazione di criteri e di modalita' per il riparto dei contributi destinati alla realizzazione di opere stradali ai sensi dell'art. 167 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNAVisti:
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale";
- l'art. 167 "Contributi per opere stradali" della suddetta L.R.
3/99, il quale autorizza la Regione:
- a concedere ai Comuni e alla Province contributi per la
sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere concernenti
strade di rispettiva proprieta'. Tali contributi possono essere
altresi' concessi alle Comunita' Montane e alle forme associative di
cui al Capo III del Titolo III alle quali siano state conferite tali
funzioni;
- a concedere i contributi in conto capitale fino al 100% della spesa
ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici;
- a concedere i contributi a seguito della presentazione alla Regione
stessa delle deliberazioni di approvazione dei progetti, adottate
dagli Enti locali attuatori;
- in particolare il terzo comma dell'art. 167, il quale attribuisce
alla Giunta regionale la competenza della definizione di criteri e di
modalita' per l'assegnazione dei contributi, nonche' la
predisposizione del Programma degli interventi sulla base delle
proposte formulate dalle Province;
considerato che si rende necessario provvedere alla approvazione di
criteri e di modalita' per la concessione dei suddetti contributi;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 10 marzo
1999, esecutiva avente per oggetto "Approvazione del programma
operativo Euro e attuazione dei progetti Normativa e Atti
amministrativi";
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai Trasporti
e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, per quanto
riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, i seguenti criteri e modalita' per l'assegnazione,
concessione ed erogazione di contributi ai Comuni ed alle Province
per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere
concernenti strade di rispettiva proprieta' (strade comunali e strade
provinciali).
Beneficiari dei contributi possono essere anche le Comunita' Montane
e le forme associative di cui al Capo III, Titolo III della L.R. 3/99
alle quali siano state conferite tali funzioni.
I programmi dovranno essere attuati applicando tutte le disposizioni
di cui alla presente delibera, ad esclusione dei programmi di cui al
successivo punto 15) ed eventuali programmi specifici da definire con
successivo atto deliberativo.
Tutte le disposizioni della presente deliberazione hanno validita'
pluriennale ed in ogni caso fino ad ulteriore modifica.
2) Dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
a) i beneficiari di cui al punto 1), che devono proporre alle
Province i propri programmi entro il 30 giugno di ogni anno. Per il
programma del corrente anno 1999, la scadenza e' posticipata al 20
luglio;
b) le Province, che devono proporre alla Regione i programmi
d'intervento entro il 15 settembre di ogni anno sulla base delle
richieste pervenute da parte dei Comuni. Per il programma del
corrente anno 1999, la scadenza e' posticipata al 30 settembre 1999;
c) la Regione, che definisce il programma degli interventi da
realizzare con il contributo regionale.
3) I contributi regionali in conto capitale di cui al punto 1),
potranno essere richiesti ed erogati fino alla quota massima dell'80%
della spesa ammissibile (costo dell'intervento preventivato da parte
del richiedente). Ai fini del computo della quota obbligatoria, non
si potra' considerare ulteriori fondi regionali.
Sara' data priorita', a parita' di punteggio, agli interventi per i
quali l'Ente proprietario si accollera' (anche comprendendo i fondi
disponibili da parte di altri Enti) una porzione percentualmente
maggiore della spesa eccedente la quota obbligatoria del 20%.
4) La formale concessione dei contributi agli Enti beneficiari
avverra' sulla base delle loro deliberazioni di approvazione dei
progetti.
Le citate deliberazioni dovranno pervenire di norma all'Assessorato
regionale alla Mobilita', entro 4 mesi dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del programma degli
interventi. L'atto di approvazione del programma regionale puo'
disporre un periodo diverso.
Oltre tale data, la Regione si riservera' la facolta' di confermare i
contributi, di destinarli ad altri beneficiari oppure di disporne la
loro revoca, in considerazione delle motivazioni fornite
dall'Ammininistrazione beneficiaria del contributo.
La liquidazione dei contributi concessi avverra' secondo le modalita'
indicate all'art. 14 della L.R. 29/85.
5) I contributi per i programmi di cui alla presente delibera sono
concessi per opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici ai
sensi dell'art. 167 della L.R. 3/99.
6) Per i programmi di cui al punto 1) la Regione ripartira' i fondi
disponibili per ambito provinciale, con le percentuali e gli
arrotondamenti indicati nel seguente prospetto:
Ambito 1) % 2) % 3) % 4) % provinciale V./A. E. Mobilita'
Riparto
Piacenza 11,08 10,98 12,25 11,4
Parma 11,03 14,94 11,15 12,4
Reggio Emilia 11,33 11,78 12,4 11,8
Modena 11,53 13,73 12,56 12,6
Bologna 11,02 16,89 12,8 13,6
Ferrara 10,32 9,3 9,13 9,6
Ravenna 11,48 8,75 9,41 9,9
Forli'-Cesena 11,34 9,23 9,05 9,9
Rimini 10,87 4,40 11,25 8,8
Totale 100,00 100,00 100,00 100,0
Legenda:
Col. 1) % V./A.
percentuale per ambito provinciale del rapporto fra veicoli
circolanti e gli abitanti residenti;
Col. 2) % E.
percentuale per ambito provinciale dell'estesa delle strade comunali
e provinciali;
Col. 3) % Mobilita'
percentuale della densita' della mobilita' per bacino di traffico,
sulla base dei valori medi giornalieri degli arrivi e delle partenze
dei veicoli passeggeri e merci, in rapporto agli abitanti;
Col. 4) % Riparto
percentuale di riparto (con arrotondamenti) da applicarsi, quale
prodotto della formula = (Colonna 1 + 2 + 3)/3.
7) I programmi di cui al punto 1) sono ammissibili a contributo
qualora siano in possesso di almeno una delle caratteristiche
principali a seguito indicate.
Nel caso di piu' tipologie, i relativi punteggi potranno essere
cumulati fra loro.
Tipologie degli interventi ammissibili e rispettivo punteggio
A) 30 punti Interventi di sistemazione di strade pubbliche dissestate
anche a seguito di rilevanti eventi calamitosi o alluvionali;
B) 28 punti Interventi di sistemazione di strade pubbliche utilizzate
transitoriamente come viabilita' alternativa sostitutiva di rete
viaria statale o provinciale danneggiata da rilevanti eventi
calamitosi;
C) 26 punti Interventi di sistemazione di strade pubbliche di
collegamento fra localita'/aree urbane prive di viabilita' pubblica
alternativa, oppure raggiungibili con percorsi eccessivamente lunghi
o tortuosi;
D) 24 punti Interventi di sistemazione di strade pubbliche a seguito
della avvenuta declassificazione da parte di altra Amministrazione,
Ente o Azienda (l'assunzione nel proprio demanio deve essere avvenuta
da non oltre tre anni dalla data di assegnazione del contributo,
oppure essere in corso);
E) 12 punti Interventi di sistemazione di strade pubbliche di
adduzione a localita'/aree urbane interessate da eventi calamitosi o
alluvionali ed interessate dal transito dei mezzi operativi della
Protezione civile;
F) 10 punti Interventi di sistemazione o di nuova realizzazione (per
tratti di estensione non rilevante e con carreggiate a due corsie) di
strade comunali o provinciali a supporto di localita'/aree urbane
interessate da sedi di servizi per la collettivita';
G) 9 punti Interventi di sistemazione o di nuova realizzazione (per
tratti di estensione non rilevante e con carreggiate a due corsie) di
strade comunali o provinciali a supporto di localita'/aree urbane
interessate dalla mobilita' turistica;
H) 8 punti Interventi di sistemazione o di nuova realizzazione (per
tratti di estensione non rilevante e con carreggiate a due corsie) di
strade comunali o provinciali a supporto di localita' sede di
attivita' economiche;
I) 5 punti Interventi di sistemazione di collegamenti viari al fine
di migliorare la transitabilita' sulla viabilita' pubblica dei mezzi
adibiti al Servizio pubblico di trasporto.
8) Per i programmi di cui al punto 1), nel caso in cui le richieste
di contributi pervenute alla Provincia siano superiori alla quota
resa disponibile dal bilancio regionale per l'ambito provinciale, le
Amministrazioni provinciali valuteranno l'opportunita' di inserire
con priorita' un solo intervento per beneficiario, ovvero inserire
interventi di beneficiari che non hanno ottenuto assegnazioni di
contributi nel programma precedente. Questa facolta' e' riferibile
per il programma del corrente anno 1999, ai contributi assegnati con
il programma 1998, ai sensi della L.R. 10/83.
fatta inoltre salva la facolta' delle Province di escludere dalle
priorita' della graduatoria, gli interventi il cui costo, per la
parte relativa al contributo richiesto, non sia ritenuto compatibile
con la quota resa disponibile complessivamente per il singolo ambito
provinciale.
Per tale esclusione si valuta che la soglia di riferimento potra'
essere la meta' della quota provinciale.
Le scelte effettuate dalle Province dovranno essere esplicitate e
motivate nella proposta da inviare alla Regione.
9) Per i programmi di cui al punto 1) ed a parita' di punteggio fra
diversi interventi proposti, dovra' essere data priorita' a quelli
per i quali l'ente proprietario contribuira' con la maggiore quota
percentuale di partecipazione finanziaria (anche comprendendo i fondi
resi disponibili da parte di altri enti).
Non potranno invece computarsi, ai fini della determinazione della
quota di partecipazione finanziaria, gli oneri a carico
dell'Amministrazione richiedente (ad es. personale e mezzi) per
quanto riguarda le opere da realizzare in economia.
10) Le proposte dei soggetti beneficiari dovranno essere trasmesse
alle rispettive province entro il 30 giugno di ogni anno, secondo
quanto previsto al punto 2).
Per il corrente anno 1999, la scadenza e' posticipata al 20
luglio.11) I programmi di cui al punto 10) dovranno contenere
l'elenco degli interventi in ordine di priorita', con riferimento ai
criteri di cui ai punti 3), 5) e 9), alle tipologie individuate al
punto 7) e dovranno essere corredati delle informazioni di cui al
successivo punto 14).
Ogni intervento dovra' riferirsi ad un'unica strada (comunale o
provinciale). Non sono pertanto ammesse, per ogni singolo contributo,
richieste di finanziamento che riguardino piu' strade.
Il programma delle Amministrazioni beneficiarie potra' essere
formulato compilando la scheda informativa riportata all'Allegato
"A", parte integrante della presente delibera, ai fini di consentire
una omogenea istruttoria dei programmi provinciali.
12) Tenuto conto di quanto indicato ai punti 5) e 7), valutate le
proposte di cui al punto 10), le Amministrazioni provinciali dovranno
approvare i programmi con apposito atto deliberativo.
Le richieste di contributo relative alla viabilita' provinciale
dovranno osservare gli stessi criteri previsti per la viabilita'
comunale.
Le proposte dei programmi d'intervento provinciali dovranno essere
trasmesse alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno, elencando
gli interventi in ordine di priorita', con riferimento ai punteggi
assegnati ed alle informazioni di cui al successivo punto 14). Per
il programma del corrente anno 1999, la scadenza e' posticipata al 30
settembre 1999.
Il programma delle Amministrazioni provinciali potra' essere
formulato compilando la scheda informativa riportata all'Allegato
"A", parte integrante della presente delibera, ai fini di consentire
una omogenea istruttoria del programma provinciale da parte della
Regione.
13) Qualora non sia trasmesso il programma d'intervento da parte di
qualche Provincia, si procedera' a finanziare i soli programmi
pervenuti.
14) Il programma d'intervento redatto da ogni Provincia dovra'
contenere per ogni opera proposta, oppure in via esemplificativa, per
le sole opere comprese nella quota di finanziamento assegnata allo
specifico ambito provinciale, le seguenti indicazioni:
a) il Comune interessato al contributo, la descrizione sintetica
dell'intervento, il costo dello stesso, oppure dello stralcio
funzionale realizzabile, l'ammontare del contributo richiesto e la
quota di partecipazione finanziaria riferita all'intero intervento o
allo stralcio funzionale;
b) il riferimento alle caratteristiche dell'intervento di cui ai
punti 5) e 7) e relative tipologie, sulla base di una sintetica
relazione illustrativa delle opere previste, predisposta dall'ente
richiedente (oppure in alternativa una breve descrizione
dell'intervento predisposta da parte della Provincia) ed una
planimetria in scala territoriale adeguata ai fini
dell'individuazione del tratto di viabilita' oggetto dell'intervento
in una porzione significativa dell'ambito provinciale.
15) Gli interventi sulla viabilita' previsti nei programmi speciali
d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, fanno riferimento alle
indicazioni della delibera di Giunta regionale n. 538 del 15 aprile
1997, nella quale sono stati definiti gli obiettivi generali e le
principali linee progettuali da sviluppare.
Per tali interventi, che comunque non dovranno essere in contrasto
con gli strumenti urbanistici, i contributi regionali potranno
raggiungere la percentuale del 100%;
16) di pubblicare in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna il presente atto.
(segue Allegato)