COMUNICATO
Accordo di programma per la realizzazione di una struttura psichiatrica residenziale in Sassuolo presso "Casa Valentini" *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
L'anno millenovecentonovantanove, addi' ventotto del mese di maggio,
presso l'Azienda Unita' sanitaria locale, Distretto 4 di Sassuolo,
con sede in Sassuolo, Via F. Cavallotti n. 138, tra i signori:
1) Laura Tosi, nata a Sassuolo (MO), il 4/3/1941, Sindaco del Comune
di Sassuolo, la quale agisce e stipula il presente accordo nel solo
interesse ed in rappresentanza del Comune di Sassuolo, codice
fiscale: 00235880366;
2) Egidio Pagani, nato a Fiorano Modenese (MO), il 17/2/1950, Sindaco
del Comune di Fiorano Modenese, il quale agisce e stipula il presente
accordo nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Fiorano
Modenese, codice fiscale: 84001590367;
3) Fabrizio Righi, nato a Modena, il 28/12/1961, Sindaco del Comune
di Formigine, il quale agisce e stipula il presente accordo nel solo
interesse ed in rappresentanza del Comune di Formigine, codice
fiscale: 00603990367;
4) Giancarlo Bertacchini, nato a Maranello (MO), il 22/7/1953,
Sindaco del Comune di Maranello, il quale agisce e stipula il
presente accordo nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune
di Maranello, codice fiscale: 00262700362;
5) Muriella Guglielmini, nata a Tolone (F), il 18/4/1959, Sindaco del
Comune di Montefiorino, la quale agisce e stipula il presente accordo
nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Montefiorino,
codice fiscale: 00495090367;
6) Domenico Guigli, nato a Montefiorino (MO), il 28/7/1949, Sindaco
del Comune di Palagano, il quale agisce e stipula il presente accordo
nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Palagano,
codice fiscale: 00415030360;
7) Ennio Bonilauri, nato a Prignano sulla Secchia (MO), il 9/8/1956,
Sindaco del Comune di Prignano sulla Secchia, il quale agisce e
stipula il presente accordo nel solo interesse ed in rappresentanza
del Comune di Prignano sulla Secchia, codice fiscale: 84002010365;
8) Roberto Rubbiani, nato a Pavullo nel Frignano (MO), il 16/4/1945,
il quale agisce e stipula il presente accordo in qualita' di
Direttore generale e legale rappresentante dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Modena, con sede in Modena, Via S. Giovanni del
Cantone n. 23, codice fiscale: 02241850367, nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 343 del 28/6/1996;
premesso che:
e' obiettivo comune delle Amministrazioni, che intervengono a
stipulare il presente atto, la realizzazione di una struttura
psichiatrica residenziale in Comune di Sassuolo, a servizio anche
degli altri Comuni sopraindicati, convenendosi che la localizzazione
della sede stessa in Sassuolo risponde ad accertate ed effettive
esigenze di funzionalita' del servizio, risultando ottimale rispetto
al bacino di utenza;
il Comune di Sassuolo e' proprietario di uno stabile sito a Sassuolo,
in Via Giacobazzi, al civico n. 96, denominato "Casa Valentini", gia'
in uso all'Azienda Unita' sanitaria locale con destinazione a sede
del Servizio Salute mentale e Centro diurno terapeutico;
mediante opportuni interventi di ristrutturazione puo' essere reso
idoneo all'uso sopraindicato;
i consistenti interventi di cui sopra e l'attuazione del
corrispondente programma di attivazione della struttura psichiatrica
in sede fissa richiedono, per la loro complessa e completa
realizzazione, un'azione integrata dei Comuni interessati e
dell'Azienda Unita' sanitaria locale, con particolare riguardo ad una
gia' accertata condivisione di obiettivi comuni e rientranti
nell'ambito delle rispettive competenze, per cui puo' individuarsi
nella promozione di un accordo di programma lo strumento idoneo per
assicurare il raggiungimento degli obiettivi, con particolare
riguardo al coordinamento delle azioni, alla determinazione dei tempi
di realizzazione, alle modalita' attuative dell'intervento, al
finanziamento delle spese nonche' ad ogni altro connesso adempimento;
a motivo di quanto sopra esposto, lo strumento piu' idoneo per
pervenire agli obiettivi sopradescritti risulta essere l'"accordo di
programma", quale disciplinato dall'art. 27 della Legge 8/6/1990, n.
142, come modificato dall'art. 17 della Legge 15/5/1997, n. 127;
esaminate in proposito la relazione del Direttore del Distretto n. 4
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena dott. T. M. Zanoli
nonche' gli elaborati progettuali e la relazione tecnica, in merito
agli stessi, predisposti dal Servizio Tecnico dell'Azienda; relazione
ed elaborati progettuali i cui contenuti e motivazioni vengono
approvati espressamente, in quanto dagli intervenuti integralmente
condivisi;
premesso che il Sindaco del Comune di Sassuolo ai fini della
promozione del presente accordo di programma ha convocato la
conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni
interessate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 3,
della Legge 142/90;
tutto cio' premesso, tra i legali rappresentanti delle
Amministrazioni sopraindicate viene approvato e sottoscritto il
sottoriprodotto accordo di programma i cui contenuti vengono come di
seguito evidenziati e definiti.
1 - Oggetto
Il presente "accordo di programma" disciplina convezionalmente
impegni e reciproci rapporti tra le Amministrazioni sottoscriventi,
finalizzati alla realizzazione di una struttura psichiatrica
residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale in Sassuolo, presso
l'immobile sito in Sassuolo Via Giacobazzi al civico n. 98,
denominato "Casa Valentini", di proprieta' del Comune di Sassuolo.
In particolare gli Enti che intervengono nel presente atto approvano
a tal fine:
a) lo studio di fattibilita' ed il progetto preliminare di
consolidamento e adeguamento dello stabile;
b) l'impegno a finanziare la spesa: ciascun Ente per la quota parte
di seguito indicata;
c) le modalita' di realizzazione dell'opera;
d) le modalita' ed i criteri di gestione della struttura.
2 - Progetto d'intervento
I Sindaci e il Direttore generale dell'Azienda sottoscriventi
approvano il progetto dell'intervento, depositato agli atti delle
Amministrazioni interessate, costituito da:
Elenco e descrizione degli elaborati
1. Elaborati descrittivi
1.1 relazione illustrativa
2. Elaborati grafici rapporto
2.1 progettazione urbanistica
2.1.1 stato di fatto: planimetria generale
con confini e riferimento al PRG 1:200
2.1.2 progetto planimetria del lotto
con sistemazioni esterne 1:200
2.2. progettazione preliminare stato di fatto
2.2.1 stato di fatto: pianta piano seminterrato 1:100
2.2.2 stato di fatto: pianta piano rialzato 1:100
2.2.3 stato di fatto: pianta piano primo 1:100
2.3 progetto
2.3.1 pianta piano seminterrato
con arredi e destinazioni d'uso 1:100
2.3.2 pianta piano rialzato
con arredi e destinazioni d'uso 1:100
2.3.3 pianta piano primo
con arredi e destinazioni d'uso 1:100
per un ammontare di spesa quale risultante dal seguente prospetto:
Perizia di stima dell'intervento
Capo A - Lavori a base d'appalto Lire
A1 - per lavori edili, ascensore ed affini 1.550.000.000
A2 - per impianti elettrici 200.000.000
A3 - per impianti meccanici 375.000.000
A4 - per arredi 130.000.000
sommano Capo A 2.255.000.000
Capo B - Somme in diretta amministrazione
B1 - per imprevisti 112.500.000
B2 - per spese in economia 100.000.000
B3 - per anticipazioni IVA inclusa
ex art 28 del Capitolato generale 50.000.000
base imponibile (Capo A+B1+B2) 217.500.000
B4 - per spese tecniche DLgs 494,
progettazione strutturale, collaudo
tecnico-amministrativo e collaudo
strutturale, IVA inclusa 150.000.000
B5 - IVA 10% sul Capo A+B1+B2 251.750.000
B6 - spese finali per pulizie, traslochi,
estintori, segnaletica, tende 25.000.000
B7 - impianti telefonici ed informatici 30.000.000
B8 - accantonamento fondi
di cui alla Legge 415/98 24.800.000
B9 - arrotondamenti 950.000
sommano Capo B 745.000.000
Totale generale quadro economico 3.000.000.000
3 - Concessione gratuita dell'immobile con vincolo a destinazione
sanitaria
Il Comune di Sassuolo, in qualita' di proprietario, si impegna a
mettere a disposizione dell'Azienda Unita' sanitaria locale
l'immobile, a titolo gratuito, mediante stipulazione di apposito
contratto per un tempo non eccedente i 29 anni con vincolo a
destinazione esclusivamente sanitaria dello stesso, per uguale
periodo, a decorrere dalla data di agibilita' del medesimo.
4 - Finanziamento della spesa
Il finanziamento di ogni spesa conseguente la realizzazione
dell'opera oggetto del presente accordo viene assunto a carico delle
Amministrazioni, ciascuna per la quota parte corrispondente agli
importi di seguito indicati.
Comuni di: (Lire)
- Sassuolo 450.000.000
- Fiorano Modenese 100.902.000
- Formigine 182.899.000
- Maranello 98.648.000
- Montefiorino 14.835.000
- Palagano 16.128.000
- Prignano sulla Secchia 21.846.000
Totale 885.258.000
I Sindaci si obbligano ad impegnare e rendere disponibili le somme
sopraindicate, ciascuno in nome e per conto del rispettivo Comune,
entro il corrente esercizio finanziario 1999.
L'erogazione delle somme sara' effettuata con le modalita' ed i tempi
indicati all'art. 5 del presente accordo.
L'Azienda Unita' sanitaria locale si impegna a concorrere al
finanziamento per la quota parte di spesa residua necessaria per la
completa realizzazione dell'opera, in esecuzione del progetto
sopraindicato e, quindi, per un importo preventivato in Lire
2.114.742.000.
5 - Realizzazione dell'intervento
L'Azienda Unita' sanitaria locale si impegna a realizzare
integralmente l'intervento oggetto del presente accordo previa
redazione e approvazione del relativo progetto esecutivo,
espletamento delle procedure di gara ai sensi della Legge 109/94 e
successive modifiche, affidamento dell'esecuzione dei lavori, fino a
collaudo finale. A tal fine i Comuni demandano all'Azienda la
completa realizzazione dell'intervento, l'assunzione degli obblighi
contrattuali e ogni altra attivita' connessa comunque necessaria.
I finanziamenti assunti a carico dei Comuni, verranno erogati
mediante versamento all'Azienda Unita' sanitaria locale, delegata
all'attuazione del progetto, in un'unica soluzione al momento della
presentazione del verbale di consegna dei lavori.
6 - Tempi di realizzazione
I tempi di realizzazione dell'intervento vengono di comune intesa
definiti come da allegato "planing", parte integrante del presente
accordo.
7 - Adempimenti per la gestione della struttura
Ogni adempimento istruttorio richiesto per la realizzazione del
presente accordo resta a carico dell'Azienda Unita' sanitaria locale.
L'Azienda Unita' sanitaria locale, soggetto istituzionalmente
preposto all'esercizio di attivita' sanitaria, garantisce la piena
attivazione dell'attivita' assistenziale psichiatrica nella nuova
struttura, a decorrere dalla sua entrata in funzione.
La gestione delle attivita' avverra' nel pieno rispetto del Piano
sanitario regionale e del Piano attuativo locale.
8 - Vincolo sanitario specifico a servizio dei residenti
L'uso dell'immobile da parte dell'Azienda Unita' sanitaria locale,
fermo restando quanto stabilito al punto 3 del presente accordo, e'
vincolato a struttura sanitaria psichiatrica residenziale,
semiresidenziale ed ambulatoriale ed e' riservato in via prioritaria
a pazienti residenti nel bacino d'utenza dei comuni di Sassuolo,
Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Montefiorino, Palagano e
Prignano sulla Secchia; cio' d'intesa che i rapporti
economico-finanziari disciplinanti l'ammissione dei pazienti saranno
regolamentati da apposita convenzione, con la quale dovra' darsi
atto, e valutarsi, l'effettivo concorso dei Comuni che hanno
partecipato alla spesa per la realizzazione della struttura.
9 - Interventi di manutenzione
Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si
renda comunque necessario durante tutta la gestione della struttura,
anche in conseguenza di normative specifiche che sopravvengano dopo
la consegna dello stabile e' ad esclusivo carico della Azienda Unita'
sanitaria locale, rinunciando essa, sin da ora, ad ogni diritto o
pretesa di rimborso o indennita', anche per eventuali incrementi o
addizioni interessanti l'immobile.
10 - Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma
Ai sensi dell'art. 27, comma 6, della Legge 142/90 viene costituito
apposito Collegio i cui componenti vengono cosi' individuati:
- il Sindaco del Comune di Sassuolo o suo delegato, con funzione di
Presidente;
- il Direttore del Distretto sanitario n. 4 di Sassuolo;
- un membro designato, di comune intesa, dai Comuni di Fiorano
Modenese, Formigine, Maranello, Montefiorino, Palagano e Prignano
sulla Secchia;
- un tecnico designato dall'Azienda Unita' sanitaria locale;
- un tecnico designato dal Sindaco di Sassuolo.
Il Collegio avra' il compito di vigilare sulla corretta attuazione
del presente accordo, sul rispetto dei tempi di attuazione e sulla
regolarita' delle procedure, nonche' di segnalare alle parti problemi
che dovessero insorgere o eventuali modifiche che all'accordo
dovessero essere apportate nel corso della realizzazione
dell'intervento.
Nell'ambito delle sue funzioni il Collegio, tramite il Presidente,
potra' prendere visione di ogni atto riguardante il presente accordo.
11 - Pubblicazione
Il presente accordo verra' pubblicato a cura e spese del Comune di
Sassuolo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai
sensi dell'art. 27, comma 4, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO DEL IL SINDACO DEL
COMUNE DI SASSUOLO COMUNE DI FIORANO MODENESE
Laura Tosi Egidio Pagani
IL SINDACO DEL IL SINDACO DEL
COMUNE DI FORMIGINE COMUNE DI MARANELLO
Fabrizio Righi Giancarlo Bertacchini
IL SINDACO DEL IL SINDACO DEL
COMUNE DI MONTEFIORINO COMUNE DI PALAGANO
Muriella Guglielmini Domenico Guigli
IL SINDACO DEL COMUNE DI IL DIRETTORE GENERALE
PRIGNANO SULLA SECCHIA DELL'AZIENDA USL DI MODENA
Ennio Bonilauri Roberto Rubbiani
(segue Allegato)