DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1999, n. 657
Approvazione dell'accordo di programma con le Ferrovie dello Stato SpA per il recupero dei rifiuti da traverse e altri manufatti in legno provenienti dallo smantellamento di linee ferroviarie
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che le Ferrovie dello Stato SpA - Direzione zona centro-nord
Servizio Produzione, hanno in deposito circa 75.000 traverse in legno
del peso di circa 4.500 tonnellate e 1.500 tonnellate di loro
spezzoni, provenienti dallo smantellamento o dal rinnovo di linee
ferroviarie, attualmente stoccate in varie stazioni ferroviarie
dell'Emilia-Romagna;
- che i materiali sopra specificati, costituiti da traverse e altri
manufatti in legno impregnato di preservante a base di creosoto, in
quantita' inferiore a 250 g./kg., come attestato dalla documentazione
in possesso delle Ferrovie dello Stato, sono classificati rifiuti
speciali non pericolosi, ai sensi del DLgs 5/2/1997, n. 22 e del DM
dell'Ambiente 5/2/1998 sul recupero con procedura semplificata dei
rifiuti non pericolosi, il quale ne prevede la possibilita' di
riutilizzo, oltre che all'interno dello stesso comparto ferroviario,
per usi diversi da quelli originari, anche per attivita' di
falegnameria e carpenteria;
- che attualmente i rifiuti in oggetto sono in regime di "messa in
riserva", ai fini dell'avvio al recupero, secondo quanto previsto
dall'art. 33 del DLgs 5/2/1997, n. 22 e dagli articoli 6 e 7 del DM
dell'Ambiente 5/2/1998, con comunicazione alle Province interessate
effettuata nel maggio del 1998 dalle Ferrovie dello Stato;
- che le Ferrovie dello Stato, con nota in data 10/12/1998 hanno
fatto presente alla Regione la propria disponibilita' a conferire
gratuitamente i rifiuti in oggetto (in un rapporto indicativo in
peso: 75% traverse e 25% spezzoni) agli Enti locali territoriali e ad
altri Enti pubblici della Regione e che questi hanno dichiarato di
essere interessati a riutilizzarli per la realizzazione di lavori e
opere di loro competenza quali lavori di sistemazione idraulica e
agro-forestale, conformi alla tipologia di operazioni di recupero
specificate nel punto 9.3.3, lett. b) del DM dell'Ambiente 5/2/1998;
- che l'articolo 4, comma 4 del DLgs 22/97 prevede la possibilita' di
introdurre agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi,
attraverso lo strumento dei contratti o accordi di programma conclusi
dalle pubbliche Amministrazioni tra loro o con soggetti privati, per
definire interventi che favoriscano il riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti, nel rispetto delle norme comunitarie;
- che si e' pertanto valutata l'opportunita' di definire a livello
regionale, attraverso un accordo di programma, una procedura
agevolata per favorire le operazioni di recupero dei rifiuti sopra
specificati da parte di Enti pubblici interessati alla loro
utilizzazione nell'ambito delle attivita' di rispettiva competenza;
dato atto:
- che l'accordo di programma, nel testo allegato alla presente
deliberazione, e' stato discusso e concordato con le Ferrovie dello
Stato e con le Province interessate nella riunione svoltasi presso la
sede dell'Assessorato Territorio Programmazione e Ambiente in data 3
maggio 1999;
- che in questa sede occorre pertanto provvedere all'approvazione
dell'accordo di programma, nel testo allegato alla presente
deliberazione, dando mandato al Presidente della Giunta regionale di
procedere successivamente alla sua sottoscrizione con le Ferrovie
dello Stato;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti e di regolarita' tecnica
dello stesso, espresso dal Responsabile del Servizio Analisi e
Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.41;
visto l'art. 4, comma 4, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e il DM
dell'Ambiente 5 febbraio 1998;
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'accordo di programma con le Ferrovie dello Stato,
nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante, per il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi
costituiti da traverse e altri manufatti in legno provenienti dallo
smantellamento di linee ferroviarie dislocate in Regione;
2) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale procedera' a
sottoscrivere il predetto accordo di programma;
3) di autorizzare il Presidente della Giunta ad apportare al testo
dello schema di accordo di programma le modifiche non sostanziali che
si rendessero necessarie per raggiungere il buon fine dell'accordo
stesso;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di accordo di programma
L'anno 1999, . . . del mese di . . . . . in Bologna presso . . . . .
. . . . . . . . . .
tra:
Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Aldo Moro n. 52,
rappresentata dal dott. Vasco Errani, nella sua qualita' di
Presidente della Giunta regionale
Ferrovie dello Stato SpA - Direzione centro-nord - Servizio
Produzione, rappresentato dall'ing. Alessandro Andrei.
Premesso:
a) che le Ferrovie dello Stato SpA - Direzione zona centro-nord
Servizio Produzione, hanno in deposito circa 75.000 traverse in legno
del peso di circa 4.500 tonnellate e 1.500 tonnellate di loro
spezzoni, provenienti dallo smantellamento o dal rinnovo di linee
ferroviarie, attualmente stoccate in varie stazioni ferroviarie
dell'Emilia-Romagna;
b) che i materiali sopra specificati, costituiti da traverse e altri
manufatti in legno impregnato di preservante a base di creosoto, in
quantita' inferiore a 250 g./kg., come attestato dalla documentazione
in possesso delle Ferrovie dello Stato, sono classificati rifiuti
speciali non pericolosi, ai sensi del DLgs 5/2/1997, n. 22 e del DM
dell'Ambiente 5/2/1998 sul recupero con procedura semplificata dei
rifiuti non pericolosi, il quale ne prevede la possibilita' di
riutilizzo, oltre che all'interno dello stesso comparto ferroviario,
per usi diversi da quelli originari, anche per attivita' di
falegnameria e carpenteria;
c) che attualmente i rifiuti in oggetto sono in regime di "messa in
riserva" ai fini dell'avvio al recupero, secondo quanto previsto
dall'art. 33 del DLgs 5/2/1997, n. 22 e dagli articoli 6 e 7 del DM
dell'Ambiente 5/2/1998, con comunicazione alle Provincie interessate
effettuata nel maggio del 1998 dalle Ferrovie dello Stato;
d) che le Ferrovie dello Stato, con nota in data 10/12/1998 hanno
fatto presente alla Regione la propria disponibilita' a conferire
gratuitamente i rifiuti in oggetto (in un rapporto indicativo in
peso: 75% traverse e 25% spezzoni) agli Enti locali territoriali e ad
altri Enti pubblici della Regione e che questi hanno dichiarato di
essere interessati a riutilizzarli per la realizzazione di lavori e
opere di loro competenza quali lavori di sistemazione idraulica e
agro-forestale, conformi alla tipologia di operazioni di recupero
specificate nel punto 9.3.3, lett. b) del DM dell'Ambiente 5/2/1998;
e) che l'articolo 4, comma 4, del DLgs 22/97 prevede la possibilita'
di introdurre agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi,
attraverso lo strumento dei contratti o accordi di programma conclusi
dalle pubbliche Amministrazioni tra loro o con soggetti privati, per
definire interventi che favoriscano il riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti, nel rispetto delle norme comunitarie;
f) che si e' pertanto valutata l'opportunita' di definire a livello
regionale, attraverso un accordo di programma, una procedura
agevolata per favorire le operazioni di recupero dei rifiuti sopra
specificati da parte di Enti pubblici interessati alla loro
utilizzazione nell'ambito delle attivita' di rispettiva competenza;
tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1) con il presente accordo di programma viene definito e disciplinato
un sistema di recupero e riutilizzo dei rifiuti non pericolosi
costituiti dalle traverse e spezzoni in legno provenienti dallo
smantellamento o dal rinnovo delle linee ferroviarie gestite dalle
Ferrovie dello Stato, attualmente stoccate nel territorio regionale
dell'Emilia-Romagna. Piu' specificatamente le operazioni di recupero
e riutilizzo disciplinate dal presente accordo riguardano il
materiale sopra specificato attualmente in regime di "messa in
riserva", che e' stato oggetto di comunicazione alle Province nel
maggio 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del DLgs 22/97 e
degli articoli 6 e 7 del DM dell'Ambiente 5/2/1998.
2) Le caratteristiche tecniche dei rifiuti disciplinati dal presente
accordo corrispondono a quelle descritte al punto 9.3 del DM
dell'Ambiente 5/2/1998; le operazioni di recupero e riutilizzo
consistono nell'impiego delle traverse e spezzoni in parola
prevalentemente per le attivita' di falegnameria e carpenteria
indicate alla lettera b) del punto 9.3.3 del DM dell'Ambiente
5/2/1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure
semplificate, per la realizzazione di opere e lavori da parte di Enti
locali territoriali e altri Enti pubblici aventi sede nel territorio
della Regione Emilia-Romagna.
3) Gli Enti locali territoriali e gli Enti pubblici, quali Enti di
gestione dei parchi regionali, Consorzi di bonifica, ecc., che
intendono effettuare le attivita' di recupero o riutilizzo dei
manufatti in legno di cui all'art. 1 del presente accordo, per la
realizzazione di opere o lavori di propria competenza, possono
avvalersi della procedura semplificata di seguito descritta,
coerentemente a quanto detto al punto e) della premessa, in deroga
alla disciplina stabilita dagli artt. 28 e 33 del DLgs 22/97 e dal DM
dell'Ambiente 5/2/1998, osservando tuttavia le prescrizioni tecniche
e le modalita' di utilizzo precisate al punto 9.3.3 di quest'ultimo
decreto. Per procedere alle operazioni di recupero disciplinate dal
presente accordo non e' tuttavia necessario contrassegnare
preventivamente i rifiuti con marchio indelebile, fermo restando che
il divieto di utilizzo come combustibile dovra' essere attestato da
chi effettua il recupero, secondo le modalita' di seguito indicate.
4) Al fine sopra specificato gli enti interessati provvedono a
ritirare direttamente nelle sedi delle stazioni ferroviarie comprese
nell'elenco fornito dalle Ferrovie dello Stato, presso cui sono stati
messi in riserva i rifiuti in oggetto, i quantitativi necessari per
le operazioni di recupero che intendono effettuare. Il legale
rappresentante dell'ente dovra' previamente sottoscrivere una
dichiarazione, su moduli predisposti allo scopo dalle Ferrovie dello
Stato, contenente i dati relativi all'ente medesimo e attestante i
quantitativi ritirati, il tipo di attivita' e i luoghi dove saranno
effettuate le operazioni di recupero, nonche' il rispetto di tutte le
prescrizioni tecniche per l'impiego, prescritte dalla vigente
normativa. La dichiarazione sara' consegnata alle Ferrovie dello
Stato, all'atto del ritiro dei rifiuti e copia di essa, controfirmata
dal rappresentante delle Ferrovie dello Stato incaricato della
consegna, sara' restituita all'ente che dovra' conservarla per tutta
la durata delle operazioni.
5) Per il trasporto dei rifiuti disciplinati dal presente accordo,
dalle stazioni ferroviarie in cui sono stoccati al luogo dove
avverranno le operazioni di recupero, non e' richiesta l'iscrizione
all'Albo delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, ne' la
compilazione del "Formulario di identificazione rifiuto", in deroga a
quanto stabilito dagli articoli 15 e 30 del DLgs 22/97, se effettuato
direttamente dall'ente interessato o da un soggetto da questo
appositamente incaricato. Copia della dichiarazione di cui al
precedente art. 4 dovra' accompagnare il trasporto dei rifiuti.
6) Le Ferrovie dello Stato provvederanno a riportare sul registro di
carico e scarico, secondo la normativa vigente, le movimentazioni dei
rifiuti oggetto del presente accordo. La dichiarazione di cui al
precedente art. 4 diverra' parte integrante del registro di carico e
scarico. Ai fini MUD il rifiuto sara' dichiarato "consegnato a terzi
per operazioni di recupero", indicando quale destinatario l'Ente
locale territoriale e altro Ente pubblico di destino.
7) Le operazioni di recupero disciplinate dal presente accordo
dovranno essere completate entro il 17 maggio 2000, intendendosi
conseguentemente prorogato di un anno il termine di "messa in
riserva" dei rifiuti, secondo quanto stabilito dall'art. 33 del DLgs
22/97 e dagli artt. 6 e 7 del DM dell'Ambiente 5/2/1998. Alla
scadenza, dovra' essere data comunicazione a ciascuna Provincia nel
cui territorio sono dislocate le stazioni ferroviarie interessate dai
rifiuti in oggetto, dei quantitativi complessivamente avviati al
recupero secondo la disciplina del presente accordo. Resta inteso che
tutte le traverse ferroviarie e loro spezzoni prodotti fino alla data
del 17/5/1999 nell'ambito della regione Emilia-Romagna dalle Ferrovie
dello Stato dovranno essere avviate a recupero o smaltimento con le
procedure di cui al presente accordo o secondo le procedure,
ordinarie o semplificate, previste dalla vigente normativa, entro il
17 maggio 2000.
Il PRESIDENTE DELLA REGIONE FERROVIE DELLO STATO
EMILIA-ROMAGNA
Spett.le Ferrovie dello Stato
Societa' di Trasporti e Servizi per Azioni
Il sottoscritto
legale rappresentante del ,
ragione sociale
codice fiscale . . . . . . ., sede in Via
n. . . . . . c.a.p. . . . . . citta'
chiede
di poter prelevare ad uso esclusivo dell'Ente rappresentato . . . . .
kg. traverse di legno fuori uso e . . . . . kg. di spezzoni per un
peso complessivo di . . . . . kg. da ritirare presso la stazione
ferroviaria di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tal proposito il sottoscritto
dichiara:
1) di essere a conoscenza che le traverse impregnate con olio
creosoto sono considerate, ai sensi del DLgs 22/97 e successive
modifiche, rifiuti speciali non pericolosi, Codice Europeo rifiuti
170201, da avviare al recupero ai sensi del DM del 5 febbraio 1998;
2) di impegnarsi a non ardere le traverse, a non utilizzare come
combustibile domestico o come materia prima per la costruzione di
imballaggi che possono venire a contatto con prodotti destinati alla
alimentazione umana o animale;
3) che un eventuale deposito delle traverse prima dell'avvio a
recupero dovra' essere effettuato in cataste ordinate o cumuli
separatamente e, comunque, ad opportuna distanza da sostanze
infiammabili in modo da prevenire lo sviluppo di incendi o limitare
gli effetti;
4) che le traverse acquistate saranno utilizzate, anche dopo
eventuale rilavorazione meccanica, esclusivamente con funzioni di
sostegno esterno (passatoie, palificazioni, palizzate, paravalanghe,
contenimento di strade, scarpate, terrapieni, opere di sfruttamento
forestale quali recinzioni, camminamenti, ponticelli, gradinate,
ecc.) come previsto del DM 5 febbraio 1998, Allegato 1, sub Allegato
1, punto 9.3.) escludendo quindi usi che possano portare al contatto
epidermico delle persone;
5) che, con riferimento al punto precedente, le attivita' di recupero
saranno costituite da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in
localita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .;
6) di essere l'utilizzatore finale ed esclusivo delle traverse e
pertanto si obbliga a non cederle a terzi a nessun titolo (ne'
oneroso, ne' gratuito);
7) che il prelievo, effettuato senza diritto di scelta, a titolo non
oneroso, sara' a cura e spese del sottoscritto richiedente con
l'utilizzo del/i seguente/i mezzo/i . . . . . . . . . . . . . . . . .
targa . . . . . . conducente (generalita');
8) di liberare, per quanto in precedenza dichiarato, le Ferrovie
dello Stato SpA da ogni responsabilita'.
Bologna, li' . . . . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . . . . . . .
A seguito della richiesta di cui sopra e visto quanto dichiarato si
autorizza il sig. . . . . . . . . . . . . . . . . nella sua qualita'
di legale rappresentante del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
ragione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
codice fiscale . . . . . . . . . . . sede in Via . . . . . . . . . .
. . . . . n. . . . . . c.a.p. . . . . . . . citta' . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . a prelevare per gli usi esclusivi dell'ente
rappresentato . . . . . kg. di traverse di legno fuori uso e . . . .
. kg. di spezzoni per peso complessivo di . . . . . kg. presso la
stazione ferroviaria di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ai
sensi dell'accordo di programma fra Regione Emilia- Romagna e
Ferrovie dello Stato SpA del . . . . . . . . .
I materiali di cui sopra saranno consegnati a (mezzo, conducente).
IL RAPPRESENTANTE FS