REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1999, n. 657

Approvazione dell'accordo di programma con le Ferrovie dello Stato SpA per il recupero dei rifiuti da traverse e altri manufatti in legno provenienti dallo smantellamento di linee ferroviarie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che le Ferrovie dello Stato SpA - Direzione zona centro-nord                  
Servizio Produzione, hanno in deposito circa 75.000 traverse in legno           
del peso di circa 4.500 tonnellate e 1.500 tonnellate di loro                   
spezzoni, provenienti dallo smantellamento o dal rinnovo di linee               
ferroviarie, attualmente stoccate in varie stazioni ferroviarie                 
dell'Emilia-Romagna;                                                            
- che i materiali sopra specificati, costituiti da traverse e altri             
manufatti in legno impregnato di preservante a base di creosoto, in             
quantita' inferiore a 250 g./kg., come attestato dalla documentazione           
in possesso delle Ferrovie dello Stato, sono classificati rifiuti               
speciali non pericolosi, ai sensi del DLgs 5/2/1997, n. 22 e del DM             
dell'Ambiente 5/2/1998 sul recupero con procedura semplificata dei              
rifiuti non pericolosi, il quale ne prevede la possibilita' di                  
riutilizzo, oltre che all'interno dello stesso comparto ferroviario,            
per usi diversi da quelli originari, anche per attivita' di                     
falegnameria e carpenteria;                                                     
- che attualmente i rifiuti in oggetto sono in regime di "messa in              
riserva", ai fini dell'avvio al recupero, secondo quanto previsto               
dall'art. 33 del DLgs 5/2/1997, n. 22 e dagli articoli 6 e 7 del DM             
dell'Ambiente 5/2/1998, con comunicazione alle Province interessate             
effettuata nel maggio del 1998 dalle Ferrovie dello Stato;                      
- che le Ferrovie dello Stato, con nota in data 10/12/1998 hanno                
fatto presente alla Regione la propria disponibilita' a conferire               
gratuitamente i rifiuti in oggetto (in un rapporto indicativo in                
peso: 75% traverse e 25% spezzoni) agli Enti locali territoriali e ad           
altri Enti pubblici della Regione e che questi hanno dichiarato di              
essere interessati a riutilizzarli per la realizzazione di lavori e             
opere di loro competenza quali lavori di sistemazione idraulica e               
agro-forestale, conformi alla tipologia di operazioni di recupero               
specificate nel punto 9.3.3, lett. b) del DM dell'Ambiente 5/2/1998;            
- che l'articolo 4, comma 4 del DLgs 22/97 prevede la possibilita' di           
introdurre agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi,               
attraverso lo strumento dei contratti o accordi di programma conclusi           
dalle pubbliche Amministrazioni tra loro o con soggetti privati, per            
definire interventi che favoriscano il riutilizzo, riciclaggio e                
recupero dei rifiuti, nel rispetto delle norme comunitarie;                     
- che si e' pertanto valutata l'opportunita' di definire a livello              
regionale, attraverso un accordo di programma, una procedura                    
agevolata per favorire le operazioni di recupero dei rifiuti sopra              
specificati da parte di Enti pubblici interessati alla loro                     
utilizzazione nell'ambito delle attivita' di rispettiva competenza;             
dato atto:                                                                      
- che l'accordo di programma, nel testo allegato alla presente                  
deliberazione, e' stato discusso e concordato con le Ferrovie dello             
Stato e con le Province interessate nella riunione svoltasi presso la           
sede dell'Assessorato Territorio Programmazione e Ambiente in data 3            
maggio 1999;                                                                    
- che in questa sede occorre pertanto provvedere all'approvazione               
dell'accordo di programma, nel testo allegato alla presente                     
deliberazione, dando mandato al Presidente della Giunta regionale di            
procedere successivamente alla sua sottoscrizione con le Ferrovie               
dello Stato;                                                                    
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti e di regolarita' tecnica               
dello stesso, espresso dal Responsabile del Servizio Analisi e                  
Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, ai sensi                    
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41;                   
visto l'art. 4, comma 4, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e il DM                
dell'Ambiente 5 febbraio 1998;                                                  
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'accordo di programma con le Ferrovie dello Stato,             
nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte                      
integrante, per il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi                 
costituiti da traverse e altri manufatti in legno provenienti dallo             
smantellamento di linee ferroviarie dislocate in Regione;                       
2) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale procedera' a           
sottoscrivere il predetto accordo di programma;                                 
3) di autorizzare il Presidente della Giunta ad apportare al testo              
dello schema di accordo di programma le modifiche non sostanziali che           
si rendessero necessarie per raggiungere il buon fine dell'accordo              
stesso;                                                                         
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Schema di accordo di programma                                                  
L'anno 1999, . . . del mese di . . . . . in Bologna presso . . . . .            
. . . . . . . . . .                                                             
tra:                                                                            
Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Aldo Moro n. 52,               
rappresentata dal dott. Vasco Errani, nella sua qualita' di                     
Presidente della Giunta regionale                                               
Ferrovie dello Stato SpA - Direzione centro-nord - Servizio                     
Produzione, rappresentato dall'ing. Alessandro Andrei.                          
Premesso:                                                                       
a) che le Ferrovie dello Stato SpA - Direzione zona centro-nord                 
Servizio Produzione, hanno in deposito circa 75.000 traverse in legno           
del peso di circa 4.500 tonnellate e 1.500 tonnellate di loro                   
spezzoni, provenienti dallo smantellamento o dal rinnovo di linee               
ferroviarie, attualmente stoccate in varie stazioni ferroviarie                 
dell'Emilia-Romagna;                                                            
b) che i materiali sopra specificati, costituiti da traverse e altri            
manufatti in legno impregnato di preservante a base di creosoto, in             
quantita' inferiore a 250 g./kg., come attestato dalla documentazione           
in possesso delle Ferrovie dello Stato, sono classificati rifiuti               
speciali non pericolosi, ai sensi del DLgs 5/2/1997, n. 22 e del DM             
dell'Ambiente 5/2/1998 sul recupero con procedura semplificata dei              
rifiuti non pericolosi, il quale ne prevede la possibilita' di                  
riutilizzo, oltre che all'interno dello stesso comparto ferroviario,            
per usi diversi da quelli originari, anche per attivita' di                     
falegnameria e carpenteria;                                                     
c) che attualmente i rifiuti in oggetto sono in regime di "messa in             
riserva" ai fini dell'avvio al recupero, secondo quanto previsto                
dall'art. 33 del DLgs 5/2/1997, n. 22 e dagli articoli 6 e 7 del DM             
dell'Ambiente 5/2/1998, con comunicazione alle Provincie interessate            
effettuata nel maggio del 1998 dalle Ferrovie dello Stato;                      
d) che le Ferrovie dello Stato, con nota in data 10/12/1998 hanno               
fatto presente alla Regione la propria disponibilita' a conferire               
gratuitamente i rifiuti in oggetto (in un rapporto indicativo in                
peso: 75% traverse e 25% spezzoni) agli Enti locali territoriali e ad           
altri Enti pubblici della Regione e che questi hanno dichiarato di              
essere interessati a riutilizzarli per la realizzazione di lavori e             
opere di loro competenza quali lavori di sistemazione idraulica e               
agro-forestale, conformi alla tipologia di operazioni di recupero               
specificate nel punto 9.3.3, lett. b) del DM dell'Ambiente 5/2/1998;            
e) che l'articolo 4, comma 4, del DLgs 22/97 prevede la possibilita'            
di introdurre agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi,            
attraverso lo strumento dei contratti o accordi di programma conclusi           
dalle pubbliche Amministrazioni tra loro o con soggetti privati, per            
definire interventi che favoriscano il riutilizzo, riciclaggio e                
recupero dei rifiuti, nel rispetto delle norme comunitarie;                     
f) che si e' pertanto valutata l'opportunita' di definire a livello             
regionale, attraverso un accordo di programma, una procedura                    
agevolata per favorire le operazioni di recupero dei rifiuti sopra              
specificati da parte di Enti pubblici interessati alla loro                     
utilizzazione nell'ambito delle attivita' di rispettiva competenza;             
tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue:                     
1) con il presente accordo di programma viene definito e disciplinato           
un sistema di recupero e riutilizzo dei rifiuti non pericolosi                  
costituiti dalle traverse e spezzoni in legno provenienti dallo                 
smantellamento o dal rinnovo delle linee ferroviarie gestite dalle              
Ferrovie dello Stato, attualmente stoccate nel territorio regionale             
dell'Emilia-Romagna. Piu' specificatamente le operazioni di recupero            
e riutilizzo disciplinate dal presente accordo riguardano il                    
materiale sopra specificato attualmente in regime di "messa in                  
riserva", che e' stato oggetto di comunicazione alle Province nel               
maggio 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del DLgs 22/97 e           
degli articoli 6 e 7 del DM dell'Ambiente 5/2/1998.                             
2) Le caratteristiche tecniche dei rifiuti disciplinati dal presente            
accordo corrispondono a quelle descritte al punto 9.3 del DM                    
dell'Ambiente 5/2/1998; le operazioni di recupero e riutilizzo                  
consistono nell'impiego delle traverse e spezzoni in parola                     
prevalentemente per le attivita' di falegnameria e carpenteria                  
indicate alla lettera b) del punto 9.3.3 del DM dell'Ambiente                   
5/2/1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure                  
semplificate, per la realizzazione di opere e lavori da parte di Enti           
locali territoriali e altri Enti pubblici aventi sede nel territorio            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
3) Gli Enti locali territoriali e gli Enti pubblici, quali Enti di              
gestione dei parchi regionali, Consorzi di bonifica, ecc., che                  
intendono effettuare le attivita' di recupero o riutilizzo dei                  
manufatti in legno di cui all'art. 1 del presente accordo, per la               
realizzazione di opere o lavori di propria competenza, possono                  
avvalersi della procedura semplificata di seguito descritta,                    
coerentemente a quanto detto al punto e) della premessa, in deroga              
alla disciplina stabilita dagli artt. 28 e 33 del DLgs 22/97 e dal DM           
dell'Ambiente 5/2/1998, osservando tuttavia le prescrizioni tecniche            
e le modalita' di utilizzo precisate al punto 9.3.3 di quest'ultimo             
decreto. Per procedere alle operazioni di recupero disciplinate dal             
presente accordo non e' tuttavia necessario contrassegnare                      
preventivamente i rifiuti con marchio indelebile, fermo restando che            
il divieto di utilizzo come combustibile dovra' essere attestato da             
chi effettua il recupero, secondo le modalita' di seguito indicate.             
4) Al fine sopra specificato gli enti interessati provvedono a                  
ritirare direttamente nelle sedi delle stazioni ferroviarie comprese            
nell'elenco fornito dalle Ferrovie dello Stato, presso cui sono stati           
messi in riserva i rifiuti in oggetto, i quantitativi necessari per             
le operazioni di recupero che intendono effettuare. Il legale                   
rappresentante dell'ente dovra' previamente sottoscrivere una                   
dichiarazione, su moduli predisposti allo scopo dalle Ferrovie dello            
Stato, contenente i dati relativi all'ente medesimo e attestante i              
quantitativi ritirati, il tipo di attivita' e i luoghi dove saranno             
effettuate le operazioni di recupero, nonche' il rispetto di tutte le           
prescrizioni tecniche per l'impiego, prescritte dalla vigente                   
normativa. La dichiarazione sara' consegnata alle Ferrovie dello                
Stato, all'atto del ritiro dei rifiuti e copia di essa, controfirmata           
dal rappresentante delle Ferrovie dello Stato incaricato della                  
consegna, sara' restituita all'ente che dovra' conservarla per tutta            
la durata delle operazioni.                                                     
5) Per il trasporto dei rifiuti disciplinati dal presente accordo,              
dalle stazioni ferroviarie in cui sono stoccati al luogo dove                   
avverranno le operazioni di recupero, non e' richiesta l'iscrizione             
all'Albo delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, ne' la            
compilazione del "Formulario di identificazione rifiuto", in deroga a           
quanto stabilito dagli articoli 15 e 30 del DLgs 22/97, se effettuato           
direttamente dall'ente interessato o da un soggetto da questo                   
appositamente incaricato. Copia della dichiarazione di cui al                   
precedente art. 4 dovra' accompagnare il trasporto dei rifiuti.                 
6) Le Ferrovie dello Stato provvederanno a riportare sul registro di            
carico e scarico, secondo la normativa vigente, le movimentazioni dei           
rifiuti oggetto del presente accordo. La dichiarazione di cui al                
precedente art. 4 diverra' parte integrante del registro di carico e            
scarico. Ai fini MUD il rifiuto sara' dichiarato "consegnato a terzi            
per operazioni di recupero", indicando quale destinatario l'Ente                
locale territoriale e altro Ente pubblico di destino.                           
7) Le operazioni di recupero disciplinate dal presente accordo                  
dovranno essere completate entro il 17 maggio 2000, intendendosi                
conseguentemente prorogato di un anno il termine di "messa in                   
riserva" dei rifiuti, secondo quanto stabilito dall'art. 33 del DLgs            
22/97 e dagli artt. 6 e 7 del DM dell'Ambiente 5/2/1998. Alla                   
scadenza, dovra' essere data comunicazione a ciascuna Provincia nel             
cui territorio sono dislocate le stazioni ferroviarie interessate dai           
rifiuti in oggetto, dei quantitativi complessivamente avviati al                
recupero secondo la disciplina del presente accordo. Resta inteso che           
tutte le traverse ferroviarie e loro spezzoni prodotti fino alla data           
del 17/5/1999 nell'ambito della regione Emilia-Romagna dalle Ferrovie           
dello Stato dovranno essere avviate a recupero o smaltimento con le             
procedure di cui al presente accordo o secondo le procedure,                    
ordinarie o semplificate, previste dalla vigente normativa, entro il            
17 maggio 2000.                                                                 
Il PRESIDENTE DELLA REGIONE  FERROVIE DELLO STATO                               
EMILIA-ROMAGNA                                                                  
Spett.le Ferrovie dello Stato                                                   
Societa' di Trasporti e Servizi per Azioni                                      
Il sottoscritto                                                                 
legale rappresentante del   ,                                                   
ragione sociale                                                                 
codice fiscale . . . . . . ., sede in Via                                       
n. . . . . . c.a.p. . . . . . citta'                                            
chiede                                                                          
di poter prelevare ad uso esclusivo dell'Ente rappresentato . . . . .           
kg. traverse di legno fuori uso e . . . . . kg. di spezzoni per un              
peso complessivo di . . . . . kg. da ritirare presso la stazione                
ferroviaria di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
A tal proposito il sottoscritto                                                 
dichiara:                                                                       
1) di essere a conoscenza che le traverse impregnate con olio                   
creosoto sono considerate, ai sensi del DLgs 22/97 e successive                 
modifiche, rifiuti speciali non pericolosi, Codice Europeo rifiuti              
170201, da avviare al recupero ai sensi del DM del 5 febbraio 1998;             
2) di impegnarsi a non ardere le traverse, a non utilizzare come                
combustibile domestico o come materia prima per la costruzione di               
imballaggi che possono venire a contatto con prodotti destinati alla            
alimentazione umana o animale;                                                  
3) che un eventuale deposito delle traverse prima dell'avvio a                  
recupero dovra' essere effettuato in cataste ordinate o cumuli                  
separatamente e, comunque, ad opportuna distanza da sostanze                    
infiammabili in modo da prevenire lo sviluppo di incendi o limitare             
gli effetti;                                                                    
4) che le traverse acquistate saranno utilizzate, anche dopo                    
eventuale rilavorazione meccanica, esclusivamente con funzioni di               
sostegno esterno (passatoie, palificazioni, palizzate, paravalanghe,            
contenimento di strade, scarpate, terrapieni, opere di sfruttamento             
forestale quali recinzioni, camminamenti, ponticelli, gradinate,                
ecc.) come previsto del DM 5 febbraio 1998, Allegato 1, sub Allegato            
1, punto 9.3.) escludendo quindi usi che possano portare al contatto            
epidermico delle persone;                                                       
5) che, con riferimento al punto precedente, le attivita' di recupero           
saranno costituite da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in                
localita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . .;                                                    
6) di essere l'utilizzatore finale ed esclusivo delle traverse e                
pertanto si obbliga a non cederle a terzi a nessun titolo (ne'                  
oneroso, ne' gratuito);                                                         
7) che il prelievo, effettuato senza diritto di scelta, a titolo non            
oneroso, sara' a cura e spese del sottoscritto richiedente con                  
l'utilizzo del/i seguente/i mezzo/i . . . . . . . . . . . . . . . . .           
targa . . . . . . conducente (generalita');                                     
8) di liberare, per quanto in precedenza dichiarato, le Ferrovie                
dello Stato SpA da ogni responsabilita'.                                        
Bologna, li' . . . . . . . . . . . . .                                          
firma . . . . . . . . . . . . . . .                                             
A seguito della richiesta di cui sopra e visto quanto dichiarato si             
autorizza il sig. . . . . . . . . . . . . . . . . nella sua qualita'            
di legale rappresentante del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,           
ragione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
codice fiscale . . . . . . . . . . . sede in Via . . . . . . . . . .            
. . . . . n. . . . . . c.a.p. . . . . . . . citta' . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . a prelevare per gli usi esclusivi dell'ente           
rappresentato . . . . . kg. di traverse di legno fuori uso e . . . .            
. kg. di spezzoni per peso complessivo di . . . . . kg. presso la               
stazione ferroviaria di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ai              
sensi dell'accordo di programma fra Regione Emilia- Romagna e                   
Ferrovie dello Stato SpA del . . . . . . . . .                                  
I materiali di cui sopra saranno consegnati a (mezzo, conducente).              
IL RAPPRESENTANTE FS                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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