COMUNICATO
Accordo di programma per la gestione integrata delle funzioni socio-assistenziali di competenza comunale delegate al Servizio sociale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza e le funzioni sanitarie attinenti ai Servizi delegati *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
COMUNE DI PORTOMAGGIORE (Ferrara)
COMUNICATO
Accordo di programma tra i Comuni del Distretto di Portomaggiore,
l'Azienda Sanitaria locale di Ferrara e l'IPAB Opera pia Beneficenza
Manica di Argenta per interventi socio-sanitari a favore delle
persone anziane (decreto del Sindaco 7 giugno 1999, n. 4)
Fra:
- I Comuni di:
1) Portomaggiore (codice fiscale: 00292080389) rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Aurelio Pariali, nato a Portomaggiore l'1/2/1963,
agente in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 48
del 15/4/1999, esecutiva;
2) Argenta (codice fiscale: 00315410381) rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Andrea Ricci, nato ad Argenta il 3/2/1955, agente in
esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 43 del 15/4/1999,
esecutiva;
3) Ostellato (codice fiscale 00142430388) rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Melchiorri Gabriele, nato a Ostellato l'8/7/1953, agente
in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 59 del
24/3/1999, esecutiva;
4) Voghiera (codice fiscale 00289060386) rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Neda Barbieri, nata a Portomaggiore il 4/7/1956, agente
in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del
29/3/1999, esecutiva;
- l'Azienda sanitaria locale di Ferrara (codice fiscale 01295960387)
rappresentata dal Direttore del Distretto di Portomaggiore dr. Davide
Fabbri, nato a Ferrara il 6/6/1952, agente in esecuzione della
deliberazione del Direttore generale n. 742 del 29/4/1999 ed in
virtu' di delega conferitagli con lo stesso provvedimento;
- l'IPAB Casa protetta Opera pia Beneficenza Manica (codice fiscale
00367300381) rappresentata dal Presidente pro-tempore prof. Tiziano
Bolognesi, nato ad Argenta l'8/7/1935, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 22/4/1999;
premesso:
che la L.R. 5/94 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane -
Interventi a favore di anziani non autosufficienti", all'art. 14,
dispone che "I Sindaci dei Comuni sede di Distretto di Unita'
sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione tra i
servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane, promuovono
la conclusione di accordi di programma ( ... ) per l'attivazione, di
norma nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un Servizio
unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e
sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio Assistenza
anziani) e delle relative Unita' di Valutazione geriatrica";
che in data 26/2/1997, tra i Comuni del Distretto di Portomaggiore e
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara e' stato sottoscritto
l'accordo di programma, di cui si riconferma le finalita' e la
validita' operativa, ravvisando la necessita' di allargare la
partecipazione ad altri soggetti e di rafforzare il ruolo tecnico e
gestionale del Servizio Assistenza anziani;
che in data 1/7/1998, e' stata sottoscritta l'intesa raggiunta
dall'Amministrazione provinciale di Ferrara, dai Comuni e dalle IPAB
della provincia di Ferrara; dall'Azienda sanitaria locale di Ferrara
e dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL per la determinazione
delle "linee di indirizzo per la gestione associata ed integrata
delle attivita' socio-assistenziali con quelle sanitarie e per
l'attivazione e la realizzazione di nuovi servizi" con le quali, tra
l'altro, i comuni del Distretto di Portomaggiore hanno delegato
all'Azienda Unita' sanitaria locale l'esercizio delle funzioni
relative al Servizio di Assistenza domiciliare, l'attivita' di
autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture diurne e
residenziali per anziani;
che l'intesa suddetta relativamente all'area anziani prevede:
- assistenza domiciliare integrata;
- Case protette convenzionate;
- Centri diurni convenzionati;
- RSA dell'Azienda;
- assegni di cura;
- eventuali protocolli locali con Sindacato pensionati o altro;
- PAT area anziani.
Tutto cio' premesso, si conclude il seguente accordo di programma, a
norma dell'art. 27 della Legge 8/6/1990, n. 192, dell'art. 15 della
Legge 7/8/1990, n. 241 e dell'art. 14 della L.R. 3/2/1994, n. 5, per
coordinare ed integrare i Servizi sociali e sanitari a favore delle
persone anziane dimoranti nel Distretto sanitario di Portomaggiore.
Art. 1
Obiettivo dell'accordo
Sono obiettivi dell'accordo di Programma l'istituzione:
A) del Comitato per l'attuazione dell'accordo e del delegato per i
rapporti con il Servizio di Assistenza agli anziani (SAA)
B) del Servizio Unico per il coordinamento e l'integrazione delle
funzioni sociali e sanitarie a favore degli anziani.
Art. 2
Oggetto dell'accordo
Atteso l'obiettivo generale di esercitare insieme le funzioni
relative alla Rete dei Servizi socio-sanitari integrati, la cui
titolarita' rimane in capo ad ogni singolo soggetto, nell'ambito
delle linee di programmazione regionale e territoriale, sono oggetto
del presente accordo i seguenti Servizi:
a) Assistenza domiciliare integrata del Distretto di Portomaggiore;
b) Centro diurno convenzionato con l'Azienda Unita' sanitaria locale;
c) Case protette convenzionate con l'Azienda Unita' sanitaria locale;
d) RSA gestita direttamente dall'Azienda Unita' sanitaria locale;
e) assegno di cura.
I soggetti aderenti all'accordo si impegnano ad accettare e
rispettare le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di
programmazione svolte dal Servizio di Assistenza agli anziani in
seguito indicate.
Art. 3
Istituzione del Comitato per l'attuazione
dell'accordo e del delegato per i rapporti con il SAA
Gli Enti firmatari del presente accordo;
a) istituiscono il Comitato per l'attuazione dell'accordo;
b) nominano, tra i componenti eletti (Sindaci o loro delegati), il
delegato per i rapporti con il SAA.
Il Comitato e' costituito:
- dai Sindaci dei Comuni del Distretto di Portomaggiore o da un
Assessore delegato;
- dal Direttore del Distretto di Portomaggiore dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ferrara o suo delegato;
- dal Presidente dell'IPAB o suo delegato.
Alle riunioni del Comitato e' invitato permanente il Responsabile del
SAA.
Il Comitato:
- assicura le linee di indirizzo politico-istituzionali e le
modalita' strategiche di funzionamento del servizio nell'ambito della
programmazione regionale e provinciale;
- si adopera affinche' il SAA possa operare nelle migliori condizioni
possibili e raggiungere gli obiettivi previsti;
- nomina il Responsabile del SAA;
- valuta la programmazione del Servizio e i Piani di sviluppo delle
Aree Distrettuali dei servizi;
- promuove e favorisce lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei
Servizi (gestiti dagli Enti che partecipano all'accordo) e assicura
la messa in campo delle risorse;
- sostiene e facilita modalita' di relazione e collaborazione tra
Servizi e istituzioni coinvolte secondo un'ottica di rete e di
reciprocita';
- promuove e sostiene sperimentazioni guidate in ordine a nuove
tipologie di risposta e di modelli organizzativi da attivare.
Il Comitato svolge le funzioni di vigilanza sull'esecuzione
dell'accordo di programma a norma dell'art. 27.6 della Legge 8 giugno
1990, n. 142.
Art. 4
Presidenza e funzionamento del Comitato
Il delegato presiede il Comitato.
Ad esso compete la convocazione delle riunioni del Comitato e lo
svolgimento delle funzioni di raccordo fra il Comitato ed il SAA per
affrontare i temi e i problemi non previsti e non risolti.
Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 3, le decisioni sono assunte
all'unanimita' dai rappresentanti dei soggetti aderenti all'accordo.
Il Comitato si riunisce presso la sede del SAA.
I verbali sono redatti da un Segretario/a allo scopo destinato e
sottoscritti dai membri intervenuti. Essi sono inviati in copia a
tutti i soggetti aderenti all'accordo.
Art. 5
Istituzione del Servizio di Assistenza agli anziani
Gli Enti aderenti all'accordo istituiscono il Servizio Unico per il
coordinamento e integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a
favore delle persone anziane - Servizio Assistenza anziani (SAA).
La sede del Coordinamento SAA e' situata presso l'Ospedale di
Portomaggiore in Via De Amicis n. 22 in Portomaggiore.
Art. 6
Organizzazione del
Servizio di Assistenza agli anziani
Il Servizio di Assistenza agli anziani e' organizzato come segue.
1) Il Responsabile del Servizio di Assistenza agli anziani, deve
essere in possesso dei requisiti professionali previsti per i
Dirigenti dei Servizi sociali negli Enti locali o nelle Aziende
Unita' sanitarie locali (se l'attivita' e' delegata) ovvero del
diploma di Assistente sociale con esperienza direzionale nella
gestione dei Servizi sociali, oppure dei requisiti per l'accesso alla
posizione di Dirigente medico nelle Aziende sanitarie locali con
comprovata esperienza nel settore.
Nell'ambito dei compiti del SAA di cui all'art. 16 della L.R. 5/94,
egli imposta, programma, coordina e verifica le attivita', le risorse
e le relazioni del SAA con la rete dei servizi, convoca e presiede
l'Ufficio di Coordinamento.
Il Responsabile del SAA si raccorda con il delegato del Comitato per
l'attuazione dell'accordo di cui all'art. 3.
2) L'Ufficio di Coordinamento e' composto da:
- Responsabile del SAA;
- Responsabile del Servizio sociale dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di Ferrara, Distretto di Portomaggiore;
- coordinatori e/o responsabili dei Servizi della rete di cui
all'art. 2;
- Responsabile della Sezione Salute anziani dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ferrara, Distretto di Portomaggiore.
All'occorrenza, l'Ufficio di Coordinamento e' allargato ed integrato
da:
- referente distrettuale del Servizio Medicina di base dell'Azienda
Unita' sanitaria locale;
- referente distrettuale del Servizio Recupero funzionale
dell'Azienda Unita' sanitaria locale;
- referente Sezione lungodegenti di Argenta;
- referente Direzione sanitaria Ospedale di Argenta,
appositamente invitati.
L'Ufficio di Coordinamento del SAA ha lo scopo di sviluppare la
collaborazione e l'integrazione fra i diversi soggetti della rete.
Si riunisce periodicamente, almeno a cadenza trimestrale.
3) Il Responsabile del caso ex art. 18, L.R. 5/94, compie la prima
valutazione delle condizioni dell'utente, formula proposte di
intervento e assume la responsabilita' del controllo dell'attuazione
degli interventi previsti nel Programma assistenziale personalizzato.
Il Responsabile del caso si raccorda con l'UVG per fornire ogni utile
elemento di valutazione ai fini della predisposizione del Progetto
individualizzato secondo le modalita' di cui all'art. 6, lettera d),
L.R. 5/94, e/o della revisione del Programma assistenziale.
4) L'Unita' di Valutazione geriatrica (UVG) territoriale e' composta
da:
- 1 Medico geriatra o con esperienza e competenza geriatrica;
- 1 Assistente sociale;
- 1 Infermiere professionale e/o Assistente sanitaria.
L'UVG si raccorda con il Responsabile del caso e con il Medico di
Medicina generale che hanno effettuato la prima valutazione
dell'anziano.
L'Unita' di Valutazione geriatrica valuta i bisogni socio-sanitari
dell'anziano non autosufficiente inviato al servizio dopo la prima
valutazione e relative proposte del Responsabile del caso.
Definisce, a norma dell'art. 17 della L.R. 3/2/1994, n. 5 per ciascun
anziano, con il coinvolgimento della famiglia, il Programma
assistenziale personalizzato in accordo con il Medico di base e con
il Responsabile del caso, sulla scorta di una valutazione
multidimensionale e, se si tratta di persona dimessa dall'ospedale,
di concerto con i medici Responsabili delle divisioni ospedaliere.
Concorda con il Responsabile SAA l'utilizzazione della rete dei
Servizi socio-sanitari integrati in ottemperanza ai Regolamenti di
accesso vigenti sulla base della revisione periodica del Programma
assistenziale personalizzato e tenuto conto della evoluzione del
bisogno dell'anziano.
Provvede alla certificazione di non-autosufficienza della persona
anziana.
5) Le funzioni amministative del SAA vengono svolte da un'Unita'
Amministrativa appositamente individuata nell'ambito dei Servizi
della rete.
Svolge compiti di segreteria, di raccolta ed elaborazione dati.
Art. 7
Compiti del Servizio Assistenza anziani
Il Servizio di Assistenza agli anziani:
a) compie, attraverso il Responsabile del caso, una prima valutazione
della situazione dell'anziano al fine di avviarlo secondo il tipo di
bisogno o alla rete dei Servizi sociali o, tramite l'Unita' di
Valutazione geriatrica, alla Rete dei Servizi socio-sanitari
integrati;
b) garantisce il coordinato utilizzo della rete complessiva dei
Servizi socio-sanitari, con la verifica costante delle disponibilita'
esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti amministrativi
conseguenti all'accordo di programma, in collaborazione con l'Ufficio
di Coordinamento dei Servizi di assistenza agli anziani di cui al
comma a) precedente;
c) ottimizza la qualita' degli interventi;
d) organizza l'attivita' delle Unita' di Valutazione geriatrica;
e) collega operativamente i Servizi socio-sanitari integrati di cui
all'art. 20 della L.R. 5/94, al fine di ottenere continuita' di
assistenza e cura e pertinenza fra servizio attivato e necessita'
espresse;
f) autorizza l'accesso alla rete dei Servizi socio-sanitari integrati
sulla base delle graduatorie formulate dalle Commissioni preposte,
tenuto conto delle disponibilita' esistenti sul territorio, dei
bisogni del cittadino e dei protocolli procedurali;
g) attiva programmi di controllo sul funzionamento della rete e di
verifica della qualita' delle prestazioni;
h) svolge attivita' di informazione sui Servizi territoriali e
residenziali e sulle modalita' e sui criteri di accesso agli stessi;
i) promuove ed organizza, in collaborazione con gli Enti
istituzionalmente preposti, le attivita' di formazione ed
aggiomamento del personale;
l) raccoglie ed elabora i dati informativi sui Servizi per gli
anziani esistenti sul territorio;
m) promuove ed organizza le campagne di informazione e di educazione
sanitaria rivolte alla popolazione anziana;
n) garantisce la conoscenza della domanda attuale e potenziale della
popolazione anziana residente nel Distretto, al fine di favorire la
messa a punto di linee guida coerenti con le esigenze locali e
condivise dai Servizi;
o) assicura lo sviluppo organico del sistema dei Servizi per
l'anziano rispondendo in modo esauriente e razionale all'evoluzione
della domanda;
p) attiva protocolli di intesa e di collaborazione con Enti ed
Istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
Art. 8
Azioni programmatiche
del Servizio di Assistenza agli anziani
Nel periodo di vigenza dell'accordo sara' compito del SAA attivare i
seguenti programmi ed azioni programmate per il raggiungimento degli
obiettivi definiti dalla L.R. 3/2/1994, n. 5, vincolanti per gli Enti
sottoscrittori dell'accordo:
1) elabora e propone al Comitato per l'accordo di progamma i Piani
distrettuali della rete dei Servizi socio-sanitari integrati a favore
delle persone anziane non autosufficienti;
2) predispone protocolli operativi per l'integrazione degli
interventi sociali con quelli sanitari, riguardo a: - funzionamento
dell'Assistenza domiciliare integrata; - garantire gli apporti
sanitari e di competenza sociale nella gestione integrata quali
Centri diurni, Case protette, Residenze Sanitarie assistenziali,
assegni di cura; - garantire la corretta composizione e funzionamento
delle UVG; - una interazione con la struttura ospedaliera per
favorire le dimissioni difficili;
3) presenta i percorsi assistenziali per ogni punto della rete dei
Servizi;
4) individua e propone gli standard qualitativi e quantitativi delle
prestazioni e dei servizi erogati;
5) provvede alla informatizzazione del Servizio Assistenza anziani e
dei percorsi collegati;
6) promuove l'attivita' di formazione e aggiomamento del personale
che partecipa alle attivita' integrate.
Art. 9
Estensione dell'accordo di programma
Gli Enti firmatari convengono sull'opportunita' di coinvolgere sugli
obiettivi dell'accordo, le organizzazioni del volontariato, le
associazioni degli anziani e dei loro familiari, i sindacati dei
pensionati, le cooperative sociali, i privati gestori di Servizi
socio-assistenziali.
Art. 10
Ripartizione delle spese
Ogni soggetto aderente all'accordo definisce al proprio interno il
budget di esercizio della propria attivita' istituzionale e si assume
l'onere delle spese relative ai servizi prestati.
Il riparto delle spese generali per il funzionamento e
l'organizzazione del Servizio Assistenza anziani saranno disposte dal
Comitato per l'attuazione dell'accordo.
Si applicheranno inoltre le disposizioni regionali circa
l'imputazione degli oneri per i Servizi socio-assistenziali e di
quelli di rilievo sanitario.
Art. 11
Recesso dall'accordo
Ciascuno dei soggetti aderenti all'accordo potra' recedere, previa
comunicazione ufficiale agli altri soggetti, con almeno sei mesi di
anticipo. Tale recesso avra' decorrenza dal primo gennaio successivo.
Art. 12
Durata dell'accordo
L'accordo ha validita' per tre anni con decorrenza dal 1999 e fino al
2001 salvo rinnovo da effettuare su esplicita volonta' delle parti.
Non potra' essere modificato durante la sua vigenza se non per
consenso unanime dei firmatari.
Art. 13
Risoluzione di controversie
La risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'accordo e
sulla sua applicazione, che non possano essere ricomposte dal
Comitato di attuazione, sara' demandata al giudizio arbitrale secondo
le disposizioni del Codice di procedura civile.
Fatto in Portomaggiore oggi, 2/6/1999 in un unico originale.
Letto, approvato e sottoscritto.
per IL COMUNE DI per IL COMUNE DI ARGENTA
PORTOMAGGIORE IL SINDACO
IL SINDACO Andrea Ricci
Aurelio Pariali
per IL COMUNE DI OSTELLATO per IL COMUNE DI VOGHIERA
IL SINDACO IL SINDACO
Gabriele Melchiorri Neda Barbieri
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO per IPAB OPERA PIA
DI PORTOMAGGIORE BENEFICENZA MANICA
DELL'AZIENDA USL DI FERRARA DI ARGENTA
Davide Fabbri Tiziano Bolognesi