COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PIACENZA)

COMUNICATO

Accordo di programma per la gestione integrata delle funzioni socio-assistenziali di competenza comunale delegate al Servizio sociale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza e le funzioni sanitarie attinenti ai Servizi delegati *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

COMUNE DI PORTOMAGGIORE (Ferrara)                                               
COMUNICATO                                                                      
Accordo di programma tra i Comuni del Distretto di Portomaggiore,               
l'Azienda Sanitaria locale di Ferrara e l'IPAB Opera pia Beneficenza            
Manica di Argenta per interventi socio-sanitari a favore delle                  
persone anziane (decreto del Sindaco 7 giugno 1999, n. 4)                       
Fra:                                                                            
- I Comuni di:                                                                  
1) Portomaggiore (codice fiscale: 00292080389) rappresentato dal                
Sindaco pro-tempore Aurelio Pariali, nato a Portomaggiore l'1/2/1963,           
agente in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 48           
del 15/4/1999, esecutiva;                                                       
2) Argenta (codice fiscale: 00315410381) rappresentato dal Sindaco              
pro-tempore Andrea Ricci, nato ad Argenta il 3/2/1955, agente in                
esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 43 del 15/4/1999,           
esecutiva;                                                                      
3) Ostellato (codice fiscale 00142430388) rappresentato dal Sindaco             
pro-tempore Melchiorri Gabriele, nato a Ostellato l'8/7/1953, agente            
in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 59 del               
24/3/1999, esecutiva;                                                           
4) Voghiera (codice fiscale 00289060386) rappresentato dal Sindaco              
pro-tempore Neda Barbieri, nata a Portomaggiore il 4/7/1956, agente             
in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del              
29/3/1999, esecutiva;                                                           
- l'Azienda sanitaria locale di Ferrara (codice fiscale 01295960387)            
rappresentata dal Direttore del Distretto di Portomaggiore dr. Davide           
Fabbri, nato a Ferrara il 6/6/1952, agente in esecuzione della                  
deliberazione del Direttore generale n. 742 del 29/4/1999 ed in                 
virtu' di delega conferitagli con lo stesso provvedimento;                      
- l'IPAB Casa protetta Opera pia Beneficenza Manica (codice fiscale             
00367300381) rappresentata dal Presidente pro-tempore prof. Tiziano             
Bolognesi, nato ad Argenta l'8/7/1935, in esecuzione della                      
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 22/4/1999;             
premesso:                                                                       
che la L.R. 5/94 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane -               
Interventi a favore di anziani non autosufficienti", all'art. 14,               
dispone che "I Sindaci dei Comuni sede di Distretto di Unita'                   
sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione tra i             
servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane, promuovono           
la conclusione di accordi di programma ( ... ) per l'attivazione, di            
norma nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un Servizio             
unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e            
sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio Assistenza                   
anziani) e delle relative Unita' di Valutazione geriatrica";                    
che in data 26/2/1997, tra i Comuni del Distretto di Portomaggiore e            
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara e' stato sottoscritto              
l'accordo di programma, di cui si riconferma le finalita' e la                  
validita' operativa, ravvisando la necessita' di allargare la                   
partecipazione ad altri soggetti e di rafforzare il ruolo tecnico e             
gestionale del Servizio Assistenza anziani;                                     
che in data 1/7/1998, e' stata sottoscritta l'intesa raggiunta                  
dall'Amministrazione provinciale di Ferrara, dai Comuni e dalle IPAB            
della provincia di Ferrara; dall'Azienda sanitaria locale di Ferrara            
e dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL per la determinazione            
delle "linee di indirizzo per la gestione associata ed integrata                
delle attivita' socio-assistenziali con quelle sanitarie e per                  
l'attivazione e la realizzazione di nuovi servizi" con le quali, tra            
l'altro, i comuni del Distretto di Portomaggiore hanno delegato                 
all'Azienda Unita' sanitaria locale l'esercizio delle funzioni                  
relative al Servizio di Assistenza domiciliare, l'attivita' di                  
autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture diurne e            
residenziali per anziani;                                                       
che l'intesa suddetta relativamente all'area anziani prevede:                   
- assistenza domiciliare integrata;                                             
- Case protette convenzionate;                                                  
- Centri diurni convenzionati;                                                  
- RSA dell'Azienda;                                                             
- assegni di cura;                                                              
- eventuali protocolli locali con Sindacato pensionati o altro;                 
- PAT area anziani.                                                             
Tutto cio' premesso, si conclude il seguente accordo di programma, a            
norma dell'art. 27 della Legge 8/6/1990, n. 192, dell'art. 15 della             
Legge 7/8/1990, n. 241 e dell'art. 14 della L.R. 3/2/1994, n. 5, per            
coordinare ed integrare i Servizi sociali e sanitari a favore delle             
persone anziane dimoranti nel Distretto sanitario di Portomaggiore.             
Art. 1                                                                          
Obiettivo dell'accordo                                                          
Sono obiettivi dell'accordo di Programma l'istituzione:                         
A) del Comitato per l'attuazione dell'accordo e del delegato per i              
rapporti con il Servizio di Assistenza agli anziani (SAA)                       
B) del Servizio Unico per il coordinamento e l'integrazione delle               
funzioni sociali e sanitarie a favore degli anziani.                            
Art. 2                                                                          
Oggetto dell'accordo                                                            
Atteso l'obiettivo generale di esercitare insieme le funzioni                   
relative alla Rete dei Servizi socio-sanitari integrati, la cui                 
titolarita' rimane in capo ad ogni singolo soggetto, nell'ambito                
delle linee di programmazione regionale e territoriale, sono oggetto            
del presente accordo i seguenti Servizi:                                        
a) Assistenza domiciliare integrata del Distretto di Portomaggiore;             
b) Centro diurno convenzionato con l'Azienda Unita' sanitaria locale;           
c) Case protette convenzionate con l'Azienda Unita' sanitaria locale;           
d) RSA gestita direttamente dall'Azienda Unita' sanitaria locale;               
e) assegno di cura.                                                             
I soggetti aderenti all'accordo si impegnano ad accettare e                     
rispettare le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di                      
programmazione svolte dal Servizio di Assistenza agli anziani in                
seguito indicate.                                                               
Art. 3                                                                          
Istituzione del Comitato per l'attuazione                                       
dell'accordo e del delegato per i rapporti con il SAA                           
Gli Enti firmatari del presente accordo;                                        
a) istituiscono il Comitato per l'attuazione dell'accordo;                      
b) nominano, tra i componenti eletti (Sindaci o loro delegati), il              
delegato per i rapporti con il SAA.                                             
Il Comitato e' costituito:                                                      
- dai Sindaci dei Comuni del Distretto di Portomaggiore o da un                 
Assessore delegato;                                                             
- dal Direttore del Distretto di Portomaggiore dell'Azienda Unita'              
sanitaria locale di Ferrara o suo delegato;                                     
- dal Presidente dell'IPAB o suo delegato.                                      
Alle riunioni del Comitato e' invitato permanente il Responsabile del           
SAA.                                                                            
Il Comitato:                                                                    
- assicura le linee di indirizzo politico-istituzionali e le                    
modalita' strategiche di funzionamento del servizio nell'ambito della           
programmazione regionale e provinciale;                                         
- si adopera affinche' il SAA possa operare nelle migliori condizioni           
possibili e raggiungere gli obiettivi previsti;                                 
- nomina il Responsabile del SAA;                                               
- valuta la programmazione del Servizio e i Piani di sviluppo delle             
Aree Distrettuali dei servizi;                                                  
- promuove e favorisce lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei               
Servizi (gestiti dagli Enti che partecipano all'accordo) e assicura             
la messa in campo delle risorse;                                                
- sostiene e facilita modalita' di relazione e collaborazione tra               
Servizi e istituzioni coinvolte secondo un'ottica di rete e di                  
reciprocita';                                                                   
- promuove e sostiene sperimentazioni guidate in ordine a nuove                 
tipologie di risposta e di modelli organizzativi da attivare.                   
Il Comitato svolge le funzioni di vigilanza sull'esecuzione                     
dell'accordo di programma a norma dell'art. 27.6 della Legge 8 giugno           
1990, n. 142.                                                                   
Art. 4                                                                          
Presidenza e funzionamento del Comitato                                         
Il delegato presiede il Comitato.                                               
Ad esso compete la convocazione delle riunioni del Comitato e lo                
svolgimento delle funzioni di raccordo fra il Comitato ed il SAA per            
affrontare i temi e i problemi non previsti e non risolti.                      
Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 3, le decisioni sono assunte            
all'unanimita' dai rappresentanti dei soggetti aderenti all'accordo.            
Il Comitato si riunisce presso la sede del SAA.                                 
I verbali sono redatti da un Segretario/a allo scopo destinato e                
sottoscritti dai membri intervenuti. Essi sono inviati in copia a               
tutti i soggetti aderenti all'accordo.                                          
Art. 5                                                                          
Istituzione del Servizio di Assistenza agli anziani                             
Gli Enti aderenti all'accordo istituiscono il Servizio Unico per il             
coordinamento e integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a               
favore delle persone anziane - Servizio Assistenza anziani (SAA).               
La sede del Coordinamento SAA e' situata presso l'Ospedale di                   
Portomaggiore in Via De Amicis n. 22 in Portomaggiore.                          
Art. 6                                                                          
Organizzazione del                                                              
Servizio di Assistenza agli anziani                                             
Il Servizio di Assistenza agli anziani e' organizzato come segue.               
1) Il Responsabile del Servizio di Assistenza agli anziani, deve                
essere in possesso dei requisiti professionali previsti per i                   
Dirigenti dei Servizi sociali negli Enti locali o nelle Aziende                 
Unita' sanitarie locali (se l'attivita' e' delegata) ovvero del                 
diploma di Assistente sociale con esperienza direzionale nella                  
gestione dei Servizi sociali, oppure dei requisiti per l'accesso alla           
posizione di Dirigente medico nelle Aziende sanitarie locali con                
comprovata esperienza nel settore.                                              
Nell'ambito dei compiti del SAA di cui all'art. 16 della L.R. 5/94,             
egli imposta, programma, coordina e verifica le attivita', le risorse           
e le relazioni del SAA con la rete dei servizi, convoca e presiede              
l'Ufficio di Coordinamento.                                                     
Il Responsabile del SAA si raccorda con il delegato del Comitato per            
l'attuazione dell'accordo di cui all'art. 3.                                    
2) L'Ufficio di Coordinamento e' composto da:                                   
- Responsabile del SAA;                                                         
- Responsabile del Servizio sociale dell'Azienda Unita' sanitaria               
locale di Ferrara, Distretto di Portomaggiore;                                  
- coordinatori e/o responsabili dei Servizi della rete di cui                   
all'art. 2;                                                                     
- Responsabile della Sezione Salute anziani dell'Azienda Unita'                 
sanitaria locale di Ferrara, Distretto di Portomaggiore.                        
All'occorrenza, l'Ufficio di Coordinamento e' allargato ed integrato            
da:                                                                             
- referente distrettuale del Servizio Medicina di base dell'Azienda             
Unita' sanitaria locale;                                                        
- referente distrettuale del Servizio Recupero funzionale                       
dell'Azienda Unita' sanitaria locale;                                           
- referente Sezione lungodegenti di Argenta;                                    
- referente Direzione sanitaria Ospedale di Argenta,                            
appositamente invitati.                                                         
L'Ufficio di Coordinamento del SAA ha lo scopo di sviluppare la                 
collaborazione e l'integrazione fra i diversi soggetti della rete.              
Si riunisce periodicamente, almeno a cadenza trimestrale.                       
3) Il Responsabile del caso ex art. 18, L.R. 5/94, compie la prima              
valutazione delle condizioni dell'utente, formula proposte di                   
intervento e assume la responsabilita' del controllo dell'attuazione            
degli interventi previsti nel Programma assistenziale personalizzato.           
Il Responsabile del caso si raccorda con l'UVG per fornire ogni utile           
elemento di valutazione ai fini della predisposizione del Progetto              
individualizzato secondo le modalita' di cui all'art. 6, lettera d),            
L.R. 5/94, e/o della revisione del Programma assistenziale.                     
4) L'Unita' di Valutazione geriatrica (UVG) territoriale e' composta            
da:                                                                             
- 1 Medico geriatra o con esperienza e competenza geriatrica;                   
- 1 Assistente sociale;                                                         
- 1 Infermiere professionale e/o Assistente sanitaria.                          
L'UVG si raccorda con il Responsabile del caso e con il Medico di               
Medicina generale che hanno effettuato la prima valutazione                     
dell'anziano.                                                                   
L'Unita' di Valutazione geriatrica valuta i bisogni socio-sanitari              
dell'anziano non autosufficiente inviato al servizio dopo la prima              
valutazione e relative proposte del Responsabile del caso.                      
Definisce, a norma dell'art. 17 della L.R. 3/2/1994, n. 5 per ciascun           
anziano, con il coinvolgimento della famiglia, il Programma                     
assistenziale personalizzato in accordo con il Medico di base e con             
il Responsabile del caso, sulla scorta di una valutazione                       
multidimensionale e, se si tratta di persona dimessa dall'ospedale,             
di concerto con i medici Responsabili delle divisioni ospedaliere.              
Concorda con il Responsabile SAA l'utilizzazione della rete dei                 
Servizi socio-sanitari integrati in ottemperanza ai Regolamenti di              
accesso vigenti sulla base della revisione periodica del Programma              
assistenziale personalizzato e tenuto conto della evoluzione del                
bisogno dell'anziano.                                                           
Provvede alla certificazione di non-autosufficienza della persona               
anziana.                                                                        
5) Le funzioni amministative del SAA vengono svolte da un'Unita'                
Amministrativa appositamente individuata nell'ambito dei Servizi                
della rete.                                                                     
Svolge compiti di segreteria, di raccolta ed elaborazione dati.                 
Art. 7                                                                          
Compiti del Servizio Assistenza anziani                                         
Il Servizio di Assistenza agli anziani:                                         
a) compie, attraverso il Responsabile del caso, una prima valutazione           
della situazione dell'anziano al fine di avviarlo secondo il tipo di            
bisogno o alla rete dei Servizi sociali o, tramite l'Unita' di                  
Valutazione geriatrica, alla Rete dei Servizi socio-sanitari                    
integrati;                                                                      
b) garantisce il coordinato utilizzo della rete complessiva dei                 
Servizi socio-sanitari, con la verifica costante delle disponibilita'           
esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti amministrativi              
conseguenti all'accordo di programma, in collaborazione con l'Ufficio           
di Coordinamento dei Servizi di assistenza agli anziani di cui al               
comma a) precedente;                                                            
c) ottimizza la qualita' degli interventi;                                      
d) organizza l'attivita' delle Unita' di Valutazione geriatrica;                
e) collega operativamente i Servizi socio-sanitari integrati di cui             
all'art. 20 della L.R. 5/94, al fine di ottenere continuita' di                 
assistenza e cura e pertinenza fra servizio attivato e necessita'               
espresse;                                                                       
f) autorizza l'accesso alla rete dei Servizi socio-sanitari integrati           
sulla base delle graduatorie formulate dalle Commissioni preposte,              
tenuto conto delle disponibilita' esistenti sul territorio, dei                 
bisogni del cittadino e dei protocolli procedurali;                             
g) attiva programmi di controllo sul funzionamento della rete e di              
verifica della qualita' delle prestazioni;                                      
h) svolge attivita' di informazione sui Servizi territoriali e                  
residenziali e sulle modalita' e sui criteri di accesso agli stessi;            
i) promuove ed organizza, in collaborazione con gli Enti                        
istituzionalmente preposti, le attivita' di formazione ed                       
aggiomamento del personale;                                                     
l) raccoglie ed elabora i dati informativi sui Servizi per gli                  
anziani esistenti sul territorio;                                               
m) promuove ed organizza le campagne di informazione e di educazione            
sanitaria rivolte alla popolazione anziana;                                     
n) garantisce la conoscenza della domanda attuale e potenziale della            
popolazione anziana residente nel Distretto, al fine di favorire la             
messa a punto di linee guida coerenti con le esigenze locali e                  
condivise dai Servizi;                                                          
o) assicura lo sviluppo organico del sistema dei Servizi per                    
l'anziano rispondendo in modo esauriente e razionale all'evoluzione             
della domanda;                                                                  
p) attiva protocolli di intesa e di collaborazione con Enti ed                  
Istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.                        
Art. 8                                                                          
Azioni programmatiche                                                           
del Servizio di Assistenza agli anziani                                         
Nel periodo di vigenza dell'accordo sara' compito del SAA attivare i            
seguenti programmi ed azioni programmate per il raggiungimento degli            
obiettivi definiti dalla L.R. 3/2/1994, n. 5, vincolanti per gli Enti           
sottoscrittori dell'accordo:                                                    
1) elabora e propone al Comitato per l'accordo di progamma i Piani              
distrettuali della rete dei Servizi socio-sanitari integrati a favore           
delle persone anziane non autosufficienti;                                      
2) predispone protocolli operativi per l'integrazione degli                     
interventi sociali con quelli sanitari, riguardo a: - funzionamento             
dell'Assistenza domiciliare integrata; - garantire gli apporti                  
sanitari e di competenza sociale nella gestione integrata quali                 
Centri diurni, Case protette, Residenze Sanitarie assistenziali,                
assegni di cura; - garantire la corretta composizione e funzionamento           
delle UVG; - una interazione con la struttura ospedaliera per                   
favorire le dimissioni difficili;                                               
3) presenta i percorsi assistenziali per ogni punto della rete dei              
Servizi;                                                                        
4) individua e propone gli standard qualitativi e quantitativi delle            
prestazioni e dei servizi erogati;                                              
5) provvede alla informatizzazione del Servizio Assistenza anziani e            
dei percorsi collegati;                                                         
6) promuove l'attivita' di formazione e aggiomamento del personale              
che partecipa alle attivita' integrate.                                         
Art. 9                                                                          
Estensione dell'accordo di programma                                            
Gli Enti firmatari convengono sull'opportunita' di coinvolgere sugli            
obiettivi dell'accordo, le organizzazioni del volontariato, le                  
associazioni degli anziani e dei loro familiari, i sindacati dei                
pensionati, le cooperative sociali, i privati gestori di Servizi                
socio-assistenziali.                                                            
Art. 10                                                                         
Ripartizione delle spese                                                        
Ogni soggetto aderente all'accordo definisce al proprio interno il              
budget di esercizio della propria attivita' istituzionale e si assume           
l'onere delle spese relative ai servizi prestati.                               
Il riparto delle spese generali per il funzionamento e                          
l'organizzazione del Servizio Assistenza anziani saranno disposte dal           
Comitato per l'attuazione dell'accordo.                                         
Si applicheranno inoltre le disposizioni regionali circa                        
l'imputazione degli oneri per i Servizi socio-assistenziali e di                
quelli di rilievo sanitario.                                                    
Art. 11                                                                         
Recesso dall'accordo                                                            
Ciascuno dei soggetti aderenti all'accordo potra' recedere, previa              
comunicazione ufficiale agli altri soggetti, con almeno sei mesi di             
anticipo. Tale recesso avra' decorrenza dal primo gennaio successivo.           
Art. 12                                                                         
Durata dell'accordo                                                             
L'accordo ha validita' per tre anni con decorrenza dal 1999 e fino al           
2001 salvo rinnovo da effettuare su esplicita volonta' delle parti.             
Non potra' essere modificato durante la sua vigenza se non per                  
consenso unanime dei firmatari.                                                 
Art. 13                                                                         
Risoluzione di controversie                                                     
La risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'accordo e           
sulla sua applicazione, che non possano essere ricomposte dal                   
Comitato di attuazione, sara' demandata al giudizio arbitrale secondo           
le disposizioni del Codice di procedura civile.                                 
Fatto in Portomaggiore oggi, 2/6/1999 in un unico originale.                    
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
per IL COMUNE DI  per IL COMUNE DI ARGENTA                                      
PORTOMAGGIORE  IL SINDACO                                                       
IL SINDACO  Andrea Ricci                                                        
Aurelio Pariali                                                                 
per IL COMUNE DI OSTELLATO  per IL COMUNE DI VOGHIERA                           
IL SINDACO  IL SINDACO                                                          
Gabriele Melchiorri  Neda Barbieri                                              
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  per IPAB OPERA PIA                                  
DI PORTOMAGGIORE  BENEFICENZA MANICA                                            
DELL'AZIENDA USL DI FERRARA  DI ARGENTA                                         
Davide Fabbri  Tiziano Bolognesi                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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