LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i
Comuni:
a) compilano e approvano, ove mancanti, le graduatorie delle presenze
nei mercati e nelle fiere;
b) approvano la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora
regolarizzati;
c) approvano il regolamento dei mercati e delle fiere;
d) possono determinare la tipologia merceologica dei singoli
posteggi, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del
1998.
2. La Regione esercita il potere sostitutivo per i Comuni
inadempienti ai sensi del comma 18 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del
1998, secondo quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 7 febbraio
1992, n. 7 come modificata dall'art. 36 della L.R. 21 aprile 1999, n.
3.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale emana le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.
1.
4. In attuazione del comma 2 dell'art. 30 del DLgs n. 114 del 1998,
fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in
vigore della presente legge per l'assegnazione dei posteggi liberi,
per gli orari di vendita e per l'imputazione delle presenze
effettuate dagli operatori. Per gli operatori delle fiere la
normativa previgente relativa alla modalita' di partecipazione
continua ad applicarsi per ulteriori 90 giorni a partire da detto
termine.
5. Agli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una
fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della presente
legge, il Comune sede di posteggio rilascia, a richiesta
dell'interessato, l'autorizzazione e la concessione decennale di cui
all'art. 2 per il posteggio utilizzato.
6. Ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge si applica la normativa previgente.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo del comma 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,
citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 5.
Comma 2
2) Il testo del comma 18 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'
omissis
18. In caso di inerzia da parte del Comune, le Regioni provvedono in
via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore
fino all'emanazione delle norme comunali.".
3) Il testo dell'art. 32 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 concernente
Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti
dipendenti dalla Regione, come modificato dall'art. 36 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale,
e' il seguente:
"Art. 32 - Controllo sostitutivo
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto
obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di
chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata per ragioni d'urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale
omissione al Difensore civico regionale, il quale puo' nominare un
Commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il
potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del Commissario e indica i
provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono
tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico
dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al
presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare
con il Difensore civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e
informazioni. In caso di mancata collaborazione, il Difensore civico
regionale puo' disporre i necessari sopralluoghi.".
Comma 4
4) Il testo del comma 2 dell'art. 30 del DLgs n. 114 del 1998, citato
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali
omissis
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui
all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
omissis".