LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 7
Aree pubbliche per l'esercizio del commercio
1. I Comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni
degli operatori e dei consumatori piu' rappresentative a livello
regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, secondo
i seguenti criteri:
a) idoneita' delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di
servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete
elettrica, idrica e fognaria;
b) localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai
consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di
emergenza;
c) impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto
della densita' della rete distributiva, della popolazione residente e
fluttuante come volano di ulteriori attivita' e per combattere la
desertificazione commerciale;
d) favorire le zone in via di espansione urbana, le zone turistiche e
montane, le frazioni con meno di 3000 abitanti;
e) salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico,
artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del
DLgs n. 114 del 1998, anche attraverso la definizione delle
merceologie e delle strutture di vendita ammesse;
f) salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso
il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che
congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passeggio
dei pedoni;
g) presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di
trasporto pubblico;
h) superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attivita',
anche in relazione alla localizzazione del posteggio.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo del comma 16 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998, citato
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'
omissis
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate
altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e
ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente
articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini
della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti
divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita',
di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico
interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la
presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine,
comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento,
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa
e la partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche.
omissis".