REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 6                                                                
Mercati e fiere                                                                 
1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e            
le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del              
DLgs n. 114 del 1998 si definiscono:                                            
a) ordinari, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei                
posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;           
b) a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono                  
individuate in modo preciso dal regolamento comunale;                           
c) straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono                      
occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori            
in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di                
fiere all'atto della cui istituzione non e' previsto si ripetano con            
le stesse modalita' per piu' di due volte.                                      
2. Nelle fiere straordinarie il Comune puo' richiedere agli operatori           
particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il               
contesto urbano o per il tema della fiera.                                      
3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i           
diversi Paesi dell'Unione Europea il Comune puo' prevedere posteggi             
temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o                       
manifestazioni fieristiche apposite.                                            
4. A sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,             
il Comune provvede, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7, alla           
istituzione o soppressione dei mercati e delle fiere, alla                      
determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla                         
determinazione del numero dei posteggi, allo spostamento di                     
posteggio, alla determinazione dei giorni e delle date di svolgimento           
dei mercati e delle fiere sentite le associazioni degli operatori su            
aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente                   
rappresentative a livello regionale.                                            
5. Qualora il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative           
concessioni dei posteggi.                                                       
6. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del Comune            
per dieci anni aree private aventi destinazione urbanistica ad uso              
commerciale per l'istituzione di mercati o fiere. In caso di                    
accettazione da parte del Comune e previa apposita convenzione, i               
consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei                   
posteggi nella quota definita in convenzione. Al cessare della                  
disponibilita' dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio             
rilasciate.                                                                     
7. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura                    
l'espletamento delle attivita' di carattere istituzionale e                     
l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilita'             
di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino               
almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato           
o nella fiera, o ad altri soggetti esterni.                                     
8. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due            
per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi           
i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e              
alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse                
riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.                    
9. Il Comune stabilisce i modi e i tempi per la presentazione delle             
domande per la partecipazione alle fiere dei non titolari di                    
posteggio, sulla base delle disposizioni dettate dalla Giunta                   
regionale.                                                                      
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo delle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del DLgs            
n. 114 del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                
"Art. 27 - Definizioni                                                          
1. Ai fini del presente titolo si intendono:                                    
omissis                                                                         
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia           
la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e               
destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i                 
giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al           
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di           
pubblici servizi;                                                               
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei               
giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune           
abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il              
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze,            
eventi o festivita';                                                            
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
2) Il testo dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,            
citato alla nota 1), sono rispettivamente riportati alla nota 2)                
all'art. 1 e alla nota 1) all'art. 5.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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