LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 6
Mercati e fiere
1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e
le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del
DLgs n. 114 del 1998 si definiscono:
a) ordinari, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei
posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;
b) a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono
individuate in modo preciso dal regolamento comunale;
c) straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono
occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori
in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di
fiere all'atto della cui istituzione non e' previsto si ripetano con
le stesse modalita' per piu' di due volte.
2. Nelle fiere straordinarie il Comune puo' richiedere agli operatori
particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il
contesto urbano o per il tema della fiera.
3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i
diversi Paesi dell'Unione Europea il Comune puo' prevedere posteggi
temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o
manifestazioni fieristiche apposite.
4. A sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,
il Comune provvede, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7, alla
istituzione o soppressione dei mercati e delle fiere, alla
determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla
determinazione del numero dei posteggi, allo spostamento di
posteggio, alla determinazione dei giorni e delle date di svolgimento
dei mercati e delle fiere sentite le associazioni degli operatori su
aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello regionale.
5. Qualora il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative
concessioni dei posteggi.
6. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del Comune
per dieci anni aree private aventi destinazione urbanistica ad uso
commerciale per l'istituzione di mercati o fiere. In caso di
accettazione da parte del Comune e previa apposita convenzione, i
consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei
posteggi nella quota definita in convenzione. Al cessare della
disponibilita' dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio
rilasciate.
7. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura
l'espletamento delle attivita' di carattere istituzionale e
l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilita'
di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino
almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato
o nella fiera, o ad altri soggetti esterni.
8. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due
per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi
i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e
alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse
riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.
9. Il Comune stabilisce i modi e i tempi per la presentazione delle
domande per la partecipazione alle fiere dei non titolari di
posteggio, sulla base delle disposizioni dettate dalla Giunta
regionale.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo delle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del DLgs
n. 114 del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 27 - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intendono:
omissis
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia
la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e
destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i
giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di
pubblici servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei
giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune
abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze,
eventi o festivita';
omissis".
Comma 4
2) Il testo dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,
citato alla nota 1), sono rispettivamente riportati alla nota 2)
all'art. 1 e alla nota 1) all'art. 5.