REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 4                                                                
Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni                                    
1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree                  
pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in            
suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in              
altro Comune.                                                                   
2. L'autorizzazione e' reintestata a seguito di morte del titolare,             
di cessione o di affidamento in gestione dell'attivita' commerciale             
da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di            
cui all'art. 5 del DLgs n. 114 del 1998. La domanda di reintestazione           
e' presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del                 
titolare, fatta salva la possibilita' di richiedere, per tale                   
periodo, la sospensione dell'attivita'.                                         
3. Il trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda,             
per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilita' di               
continuare l'attivita' senza alcuna interruzione ed il trasferimento            
delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa                    
richiesta di voltura e' inviata:                                                
a) al Sindaco del Comune sede di posteggio, per le aziende dotate di            
autorizzazioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs           
114/98;                                                                         
b) al Sindaco del Comune di residenza del subentrante, per le aziende           
dotate di autorizzazioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.             
28 del DLgs 114/98;                                                             
c) al Comune dell'Emilia-Romagna che ha effettuato il  rilascio                 
dell'autorizzazione all'itinerantato per i residenti fuori regione.             
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 5 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota 1)           
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'                                    
1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere            
esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:                    
alimentare e non alimentare.                                                    
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano            
ottenuto la riabilitazione:                                                     
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;                                    
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in             
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena           
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata             
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;                  
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,                    
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di             
cui ai Titoli II e VIII del Libro II del Codice penale, ovvero di               
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza             
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a              
scopo di estorsione, rapina;                                                    
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o            
a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio                        
dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in                
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,           
513-bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode               
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi            
speciali;                                                                       
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di             
cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia               
stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965,           
n. 575 (15), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,                
professionali o per tendenza.                                                   
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato              
sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del Codice             
di procedura penale, dall'articolo 10 della Legge 4 gennaio 1968, n.            
15, dall'articolo 10-bis della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e                   
dall'articolo 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.                             
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del             
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a           
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in               
altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione           
condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della            
sentenza.                                                                       
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio                
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei            
confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi            
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:                     
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il           
commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o              
riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di             
Bolzano;                                                                        
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo                 
quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di              
prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno              
due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti                      
l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente                   
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi           
di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado                             
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata              
dalla iscrizione all'INPS;                                                      
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro                    
esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, per            
uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c)               
dell'articolo 12, comma 2, del DM 4 agosto 1988, n. 375.                        
6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al               
comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad              
altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale.                
7. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata            
e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a),             
garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con           
soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria             
le Camere di Commercio, le organizzazioni imprenditoriali del                   
commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.                 
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire             
l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla                   
sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi'                  
materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione,            
manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che                  
conservati.                                                                     
9. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata            
e le materie, con particolare riferimento alle normative relative               
all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei                   
consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare           
il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'.            
Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la                       
partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese              
del settore commerciale.                                                        
10. Le Regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di             
cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione               
professionale.                                                                  
11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi                   
compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed                  
ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente                   
articolo. L'Albo istituito dall'articolo 3 della Legge 25 marzo 1959,           
n. 125, e' soppresso.".                                                         
Comma 3                                                                         
2) Il testo della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114             
del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1)             
all'art. 3.                                                                     
3) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114             
del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 2)             
all'art. 3.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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