LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 3
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. Possono svolgere l'attivita' in forma itinerante nella regione
Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione
rilasciata:
a) nella regione Emilia-Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1
dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998;
b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1
dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998.
2. E' fatta salva la validita' delle autorizzazioni corrispondenti a
quelle di cui alla lett. b) del comma 1, rilasciate da un Paese
appartenente all'Unione Europea.
3. Il Comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede
legate rilascia l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree
pubbliche in forma itinerante di cui alla lett. b) del comma 1
dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998.
4. L'attivita' di vendita itinerante, fatte salve le deroghe
stabilite dai Comuni, puo' essere effettuata:
a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune
per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
b) con mezzi motorizzati o altro purche' la merce non sia posta a
contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
5. Il Comune puo' interdire l'attivita' di commercio in forma
itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico
e ambientale, nonche' nelle aree che creano difficolta' al traffico
veicolare o al passaggio dei pedoni.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota
all'art. 2.
2) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'
1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
omissis
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
omissis".
Comma 3
3) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 2)
al presente articolo.