REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 3                                                                
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante                                 
1. Possono svolgere l'attivita' in forma itinerante nella regione               
Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione                      
rilasciata:                                                                     
a) nella regione Emilia-Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1            
dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998;                                          
b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1           
dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998.                                          
2. E' fatta salva la validita' delle autorizzazioni corrispondenti a            
quelle di cui alla lett. b) del comma 1, rilasciate da un Paese                 
appartenente all'Unione Europea.                                                
3. Il Comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede                 
legate rilascia l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree            
pubbliche in forma itinerante di cui alla lett. b) del comma 1                  
dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998.                                          
4. L'attivita' di vendita itinerante, fatte salve le deroghe                    
stabilite dai Comuni, puo' essere effettuata:                                   
a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune           
per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;                  
b) con mezzi motorizzati o altro purche' la merce non sia posta a               
contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.                            
5. Il Comune puo' interdire l'attivita' di commercio in forma                   
itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico            
e ambientale, nonche' nelle aree che creano difficolta' al traffico             
veicolare o al passaggio dei pedoni.                                            
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114             
del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota                
all'art. 2.                                                                     
2) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114             
del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                       
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'                                             
1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:                        
omissis                                                                         
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.                               
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114             
del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 2)             
al presente articolo.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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