LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 2
Autorizzazioni per il commercio
mediante l'utilizzo di posteggi
1. L'autorizzazione ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28
del DLgs n. 114 del 1998 e' rilasciata dal Sindaco, o suo delegato,
del Comune nel cui territorio e' situato un posteggio destinato alla
vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della
concessione del posteggio.
2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per
ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere
l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita
l'attivita'. Non e' possibile detenere in concessione sullo stesso
mercato piu' di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i
diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge.
3. I posteggi liberi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti
dalla Giunta regionale e previa pubblicizzazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le presenze maturate in un
mercato o in una fiera che permettono di ottenere una autorizzazione
e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del
ritiro della nuova autorizzazione.
4. I criteri comunali per l'assegnazione pluriennale dei posteggi
agli agricoltori tengono prioritariamente conto del numero di
presenze maturate sul mercato o sulla fiera e, in subordine,
dell'anzianita' di attivita' dell'operatore. L'assegnazione dei
posteggi per la vendita della produzione agricola puo' avere, in
relazione alla stagionalita' cui questa e' soggetta, validita'
limitata ad uno o piu' periodi dell'anno, ed in tal caso le presenze
sono calcolate in proporzione a detta validita'.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del
1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'
1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
omissis".