LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Oggetto e disciplina generale
Art. 2 - Autorizzazioni per il commercio mediante
l'utilizzo di posteggi
Art. 3 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 4 - Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni
Art. 5 - Revoca dell'autorizzazione e sanzioni
Art. 6 - Mercati e fiere
Art. 7 - Aree pubbliche per l'esercizio del commercio
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9 - Abrogazioni di leggi
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Oggetto e disciplina generale
1. La presente legge disciplina, ai sensi del Titolo X del DLgs 31
marzo 1998, n. 114, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel
territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
stabilisce, previa consultazione con i rappresentanti degli Enti
locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio:
a) le comunicazioni che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione
concernenti i mercati e le fiere;
b) i criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi di cui al comma 3
dell'art. 2, nel rispetto della priorita' di cui all'ultimo alinea
del comma 13 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998;
c) gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma
12 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998;
d) i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la
partecipazione alle fiere ai sensi del comma 9 dell'art. 6;
e) le modalita' ed i termini con cui i Comuni devono trasformare
d'ufficio le autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi della Legge 28
marzo 1991, n. 112 o ai sensi della Legge 19 maggio 1976, n. 398
nell'autorizzazione di cui alla presente legge ed i termini entro i
quali l'operatore e' tenuto al ritiro del nuovo titolo al fine di
poter operare sul posteggio;
f) le condizioni ed i termini ai quali i Comuni si devono attenere
per imputare le presenze effettuate dagli operatori;
g) i criteri ai quali i Comuni si devono attenere per la formazione
delle graduatorie dei mercati e delle fiere per gli operatori
concessionari di posteggio.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il Titolo X del DLgs 31 marzo 1998, n. 114 concernente Riforme
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, riguarda
Commercio al dettaglio su aree pubbliche.
Comma 2
2) Il testo del comma 13 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,
citato alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'
omissis
13. Le Regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a
soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio
con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi' sulla
base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della
densita' della rete distributiva e della popolazione residente e
fluttuante, i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere
per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da
destinare allo svolgimento dell'attivita', per l'istituzione, la
soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono
quotidianamente o a cadenza diversa, nonche' per l'istituzione di
mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le
caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le modalita' di
partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio
della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto
numero di presenze effettive.
omissis".
3) Il testo del comma 12 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,
citato alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'
omissis
12. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto emanano le norme relative alle modalita' di
esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le
procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui
all'articolo 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in
caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte
e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le Regioni determinano
altresi' gli indirizzi in materia di orari ferma restando la
competenza in capo al Sindaco a fissare i medesimi.
omissis".
4) La Legge 28 marzo 1991, n. 112 concerne Norme in materia di
commercio su aree pubbliche.
5) La Legge 19 maggio 1976, n. 398 concerne Disciplina del commercio
ambulante.