LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11
NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER L'OSPITALITA' "BED AND BREAKFAST"
Art. 2
Esercizio dell'attivita'
1. L'attivita' dovra' essere svolta in via prioritaria in costruzioni
unifamiliari con ingresso autonomo, ovvero in edifici con piu' unita'
immobiliari previa approvazione dell'assemblea condominiale.
2. I locali delle unita' di cui al comma 1 adibiti ad attivita'
ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per
l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento
d'igiene. Qualora l'attivita' si svolga in piu' di una stanza
dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici
per unita' abitativa.
3. L'esercizio dell'attivita' "Bed and Breakfast" non costituisce
cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i
proprietari o i possessori delle unita' abitative l'obbligo di
residenza nelle medesime.