REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1999, n. 522

Modifica della deliberazione consiliare n. 1108 del 29/3/1999 "Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che con propria delibera n. 2555 del 21/12/1998 proponeva al                  
Consiglio l'aggiornamento del costo di costruzione dei nuovi edifici            
e la ridefinizione dell'intera normativa regionale per la                       
determinazione del contributo di concessione  edilizia relativo al              
costo di costruzione;                                                           
- che tale delibera, modificata ed integrata dalla Commissione                  
consiliare "Territorio ed Ambiente", veniva approvata dal Consiglio             
regionale in data 29 marzo 1999, progr. 1108;                                   
considerato:                                                                    
- che i Comuni devono recepire le indicazioni riportate nella citata            
delibera entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di            
pubblicazione della stessa nel Bollettino regionale;                            
- che la prevista consultazione elettorale del 13 giugno 1999, che              
interessa gran parte dei Comuni della regione Emilia-Romagna,                   
comportera' una interruzione della operativita' degli organi                    
decisionali comunali si' da rendere impossibile agli stessi il                  
recepimento di quanto previsto nella delibera regionale nel termine             
stabilito;                                                                      
- che conseguentemente si ritiene opportuno modificare da novanta               
giorni a centottanta giorni il periodo di tempo entro il quale i                
Comuni debbono recepire gli adempimenti  contenuti nella citata                 
delibera regionale;                                                             
- ritenuto necessario ed urgente provvedere all'approvazione della              
modifica temporale per effettuarne la tempestiva pubblicazione nel              
Bollettino Ufficiale contemporaneamente alla pubblicazione della                
citata delibera consiliare n. 1108 del 29 marzo 1999;                           
- assunti i poteri del Consiglio regionale ai  sensi dell'art. 19,              
secondo comma, lett. I) dello Statuto regionale, salvo ratifica;                
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Qualita' edilizia ing. Umberto Rossini in merito alla                  
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.             
4, sesto comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della delibera di               
Giunta regionale 2541/95;                                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
dell'Area Programmazione e Pianificazione urbanistica dott. Raffaelli           
Roberto in merito alla legittimita' della presente deliberazione ai             
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del punto 3.1                
della delibera di Giunta regionale 2541/95;                                     
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area, Qualita' edilizia,              
Sistemi informativi e telematici, Organizzazione;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di modificare da novanta giorni a centottanta giorni, decorrenti             
dalla data di pubblicazione nel Bollettino regionale, il termine                
utile concesso ai Comuni per il recepimento degli adempimenti                   
previsti nella citata delibera consiliare progr. n. 1108 del 29 marzo           
1999;                                                                           
2) di sottoporre al Consiglio regionale, per quanto di propria                  
competenza, la presente deliberazione per la ratifica ai sensi                  
dell'art. 19, secondo comma, lett. I), dello Statuto regionale.                 
(Ratificata dal Consiglio regionale il 26 maggio 1999 con atto n.               
1130)                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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