REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 marzo 1999, n. 1108

Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione (proposta della Giunta regionale in data 21 dicembre 1998, n. 2555) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 2555, del 21 dicembre 1998, con           
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per la normativa sul            
contributo di concessione relativo al costo di costruzione e per la             
determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del           
contributo di concessione;                                                      
preso atto delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta             
proposta dalla Commissione consiliare "Territorio e Ambiente", in               
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta note               
prot. n. 3298 del 22 marzo 1999 e prot. n. 3401 del 24 marzo 1999;              
visti:                                                                          
la Legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per l'edificabilita' dei                 
suoli";                                                                         
il DM 10/5/1977, n. 801 "Determinazione del costo di costruzione dei            
nuovi edifici";                                                                 
la Legge 25 marzo 1982, n. 94 "Norme per l'edilizia residenziale e              
provvidenze in materia di sfratti";                                             
la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo                 
dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria             
delle opere edilizie";                                                          
la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale            
pubblica";                                                                      
la delibera CER 4/11/1993;                                                      
la Legge finanziaria 24 dicembre 1993, n. 537;                                  
la Legge finanziaria 28 dicembre 1995, n. 549;                                  
la Legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662;                                  
la Legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448;                                  
il DLgs 24/6/1998, n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'Euro            
nell'ordinamento nazionale a norma dell'art. 1, comma 1, della Legge            
17/12/1997, n. 433";                                                            
la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche "Tutela ed uso            
del territorio";                                                                
la L.R. 8/11/1988, n. 46 "Disposizioni integrative in materia di                
controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche";                       
la delibera consiliare 29 luglio 1977, n. 1098 "Adempimenti della               
Regione Emilia-Romagna relativi alla Legge 28 gennaio 1977, n. 10";             
la delibera consiliare n. 1706 del 26 luglio 1978, modificata con               
delibera di Consiglio regionale n. 1871 del 6 dicembre 1978                     
"Adempimenti della Regione Emilia-Romagna relativi alla Legge                   
28/1/1978, n. 10, riguardante le norme per l'edificabilita' dei suoli           
- definizione delle tabelle parametriche ai fini dell'incidenza degli           
oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10";                           
le delibere consiliari n. 2079 del 6 aprile 1979 e n. 2792 del 21               
aprile 1980 relative alle garanzie finanziarie per il contributo di             
concessione;                                                                    
la delibera consiliare n. 2351 del 18 gennaio 1984 "Modifica alla               
deliberazione consiliare progr. n. 1098 del 29 luglio 1977                      
concernente adempimenti della Regione Emilia-Romagna relativi alla              
Legge 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le norme per                           
l'edificabilita' dei suoli in adempimento al disposto del terzo comma           
dell'articolo 6 della stessa Legge 10/77, cosi' come modificato                 
dall'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 25 marzo 1982, n. 94";la              
delibera consiliare 3098 del 14 marzo 1990 "Tabelle parametriche di             
definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10           
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10";                                            
la delibera consiliare n. 2218 del 14 dicembre 1994, modificata con             
delibera consiliare n. 2375 del 3 marzo 1995 "Legge 24 dicembre 1993,           
n. 537, art. 7. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi               
edifici ai fini della determinazione del contributo per il rilascio             
delle concessioni edilizie (art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n.              
10)";                                                                           
la delibera di Giunta n. 593 del 28 febbraio 1995 "Approvazione dello           
schema di Regolamento edilizio tipo (art. 2, L.R. 26/4/1990, n. 33 e            
successive modifiche)";                                                         
la delibera di Giunta n. 1663 del 17 luglio 1996 "Legge 5 agosto                
1978, n. 457, art. 4, lettera g). Determinazione dei limiti massimi             
di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e            
di edilizia residenziale convenzionata-agevolata (DM 5/8/1994)";                
la delibera di Giunta n. 2329 del 9 dicembre 1997 relativa                      
all'approvazione della convenzione tipo e atto integrativo per                  
alloggi in locazione negli interventi di edilizia residenziale di cui           
all'art. 22 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;                               
la delibera consiliare 4 marzo 1998, n. 849 "Aggiornamento delle                
indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di                       
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio               
1977, n. 10";                                                                   
premesso:                                                                       
- che le normative regionali determinanti il contributo di                      
concessione relativo al costo di costruzione di cui agli articoli 3,            
6 e 10 della Legge 10/77 sono state definite con la delibera                    
consiliare 1098/77, modificata con le delibere consiliari 1706/71,              
1871/71, 2351/84, 3098/90 e che, piu' in dettaglio:                             
- la delibera consiliare 1098/77 contiene una prima definizione delle           
classi di Comuni ai sensi dell'art. 5 della Legge 10/77, determina la           
quota del contributo di concessione afferente al costo di costruzione           
ai sensi degli articoli 6 e 10 della medesima legge, correlandola               
alle suddette classi; definisce la convenzione tipo per gli                     
interventi di edilizia abitativa previsti agli articoli 7 ed 8 della            
citata Legge 10/77;                                                             
- la delibera consiliare 1706/78, oltre a definire le tabelle                   
parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui               
agli articoli 5 e 10 della Legge 10/77, al punto 6 apporta anche                
alcune modifiche alla delibera 1098/77 relativamente alle modalita'             
di determinazione del costo di costruzione: vengono modificate le               
quote del costo di costruzione relative alle attivita' turistiche,              
commerciali e direzionali; sono modificati alcuni aspetti della                 
convenzione tipo e viene definito lo schema di atto unilaterale                 
d'obbligo ai sensi dell'art. 7 della Legge 10/77;                               
- le delibere consiliari 2079/79 e 2792/80 modificano alcune delle              
indicazioni relative alle garanzie finanziarie da presentare al                 
Comune per il contributo di concessione relativo al costo di                    
costruzione;                                                                    
- la delibera consiliare 2351/84 riduce dal 20% al 10% la quota del             
costo di costruzione relativa al contributo di concessione, per                 
recepire le indicazioni dell'art. 9 della Legge 94/82 ed introduce              
facilitazioni a favore degli interventi realizzati in Comuni sismici            
o montani;                                                                      
- la delibera consiliare 3098/90 elimina dalla normativa per gli                
oneri di urbanizzazione (delibere consiliari 1706/78 e 1871/78) tutti           
i riferimenti al contributo di concessione relativo al costo di                 
costruzione, in quanto la materia viene gia' autonomamente regolata             
con delibera consiliare 2351/84;                                                
premesso altresi' che:                                                          
- la Legge 10/77, all'art. 6, attribuisce al Ministro per i Lavori              
pubblici il compito di stabilire il costo di costruzione dei nuovi              
edifici ai fini della determinazione della quota di contributo per il           
rilascio delle concessioni edilizie ed inoltre attribuisce al                   
medesimo Ministero il compito di stabilire le maggiorazioni di detto            
costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle           
considerate dalla Legge 1 novembre 1965, n. 1179;                               
- la Legge 537/93, all'art. 7, modifica i disposti dell'art. 6 della            
Legge 10/77, delegando alle Regioni la competenza a determinare                 
periodicamente il costo di costruzione dei nuovi edifici, con                   
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,              
definiti dalle stesse Regioni a norma della lett. g), primo comma,              
art. 4. della Legge 457/78;                                                     
- con le delibere consiliari 2218/94 e 2375/95 di prima attuazione              
della Legge 537/93 e' stato determinato in Lire 460.000 al mq. di Sc            
(superficie complessiva) il costo di costruzione dei nuovi edifici              
residenziali ai fini del contributo di concessione ed e' stato                  
richiamato il DM 801/77 per l'identificazione degli edifici con                 
caratteristiche superiori (per i quali sono dovute maggiorazioni del            
costo fino al 50%) mentre e' stata rinviata ad un successivo                    
provvedimento la rideterminazione ai sensi dell'art. 7 della stessa             
Legge 537/93 delle aliquote da applicare in funzione dei tipi di                
intervento, delle caratteristiche e delle tipologie degli edifici               
nonche' della loro destinazione ed ubicazione;                                  
- la delibera di Giunta 1663/96 ha determinato ai sensi della lett.             
g), primo comma, art. 4, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, il limite           
massimo del costo di realizzazione tecnica per gli interventi di                
nuova costruzione di edilizia residenziale agevolata in Lire                    
1.050.000 al mq. di Sc (definita ai sensi della medesima delibera) ed           
ha determinato i relativi coefficienti di adeguamento diversificati a           
livello provinciale;                                                            
considerato:                                                                    
- che per quanto sopra premesso si rende necessario riordinare la               
normativa regionale in oggetto in un unico provvedimento, abrogando             
la previgente normativa;                                                        
- che, nel riordinare la normativa sul contributo di concessione                
relativo al costo di costruzione, occorre anche introdurre le                   
modifiche previste dall'art. 7 della Legge 537/93;                              
- che cio' significa, per l'edilizia residenziale, stabilire quote              
del costo di costruzione (da applicare come contributo di                       
concessione) variabili tra un minimo del 5% ed un massimo del 20%, in           
rapporto alle caratteristiche e tipologie delle costruzioni ed alla             
loro destinazione e ubicazione;                                                 
- che, per quanto riguarda il disposto della Legge 537/93 per                   
l'articolazione delle quote in rapporto alle caratteristiche delle              
costruzioni, si ritiene opportuno applicare la quota massima del 20%            
del costo di costruzione solo agli edifici di pregio con le                     
caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4 del DM 2/8/1969 (e quindi            
corrispondenti ad abitazioni con aree di pertinenza molto ampie,                
comportanti consumo e privatizzazione delle risorse naturali ovvero             
abitazioni con piscina), mentre si ritiene opportuno applicare una              
quota massima del 10% ai restanti edifici (che costituiscono la                 
maggior parte degli interventi edilizi);                                        
- che, per quanto riguarda l'esigenza della Legge 537/93 di                     
articolare le quote in rapporto alle tipologie delle costruzioni,               
sembra opportuno applicare ulteriori riduzioni per favorire la                  
realizzazione di edifici plurifamiliari piuttosto che tipologie                 
caratterizzate da maggiore consumo delle risorse naturali                       
disponibili;                                                                    
- che, per quanto riguarda l'articolazione delle quote in rapporto              
all'ubicazione delle costruzioni (piuttosto che far riferimento alle            
classi di Comuni di cui alla delibera di Consiglio regionale 1098/77            
e successive modifiche, rappresentative di situazioni territoriali              
modificatesi nel tempo) sembra opportuno applicare un coefficiente di           
riduzione in caso di ubicazione entro il perimetro dei centri abitati           
(cosi' come definito dai Comuni ai sensi dell'art. 18 della Legge               
865/71 o dell'art. 13, comma 1, punto 3, della L.R. 47/78 e                     
successive modifiche o dall'art. 4 del DLgs 30/4/1992, n. 285), al              
fine di favorire un contenimento degli attuali fenomeni di diffusione           
degli insediamenti ed al fine di preservare il paesaggio naturale e             
le attivita' agricole;                                                          
- che e' opportuno inoltre adottare criteri semplificati, rispetto a            
quelli utilizzati dal DM 801/77, per identificare gli edifici di                
nuova costruzione con caratteristiche superiori, per i quali il costo           
di costruzione deve essere maggiorato fino al 50%: in particolare               
sembra necessario eliminare l'incremento relativo alle                          
caratteristiche particolari di cui all'art. 7 del DM 801/77 in quanto           
l'articolazione delle quote stabilita ai sensi dell'art. 7 della                
Legge 537/93, descritta ai commi precedenti, gia' tiene conto di                
analoghe caratteristiche delle costruzioni;                                     
- che per le costruzioni o gli impianti destinati ad attivita'                  
turistiche, commerciali e direzionali di cui al comma 2, art. 10                
della Legge 10/77 e' opportuno consentire la determinazione del costo           
di costruzione in due modalita' alternative e cioe' o come costo                
documentato dell'intervento ovvero applicando coefficienti correttivi           
variabili tra 0,8 (per le attivita' commerciali) ed 1,1 (per le                 
attivita' turistiche) al costo base per l'edilizia residenziale cosi'           
come derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni                    
regionali;                                                                      
- che, anche a seguito delle semplificazioni procedurali introdotte             
dalla recente legislazione nazionale sui procedimenti edilizi, e'               
opportuno semplificare il calcolo del costo di costruzione per gli              
interventi su edifici esistenti accorpando in un un'unica voce le               
opere di finitura e assumendo l'incidenza delle stesse pari                     
all'incidenza complessiva delle opere strutturali;                              
- che la convenzione-tipo di cui agli articoli 7 e 8 della Legge                
10/77 e successive modifiche definita dalla Regione nel 1977 e                  
modificata nel 1978 risulta da aggiornare per quanto riguarda i                 
riferimenti alla subentrata normativa statale e regionale relativa              
alle opere di urbanizzazione, ai canoni di locazione degli immobili             
ad uso abitativo, alle sanzioni per i casi di violazione degli                  
obblighi previsti nella convenzione;                                            
- che sembra anche opportuno modificare la definizione (sia pur                 
largamente indicativa) delle tipologie di alloggi convenzionabili ai            
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e successive modifiche, al            
fine di tener conto delle nuove potenziali utenze (anziani, studenti,           
immigrati, popolazione presente per motivi di lavoro, ecc.);                    
- che l'art. 22 della Legge 179/92 prevede la definizione da parte              
del CER di criteri da recepire nelle convenzioni tipo regionali di              
cui agli artt. 7 e 8 della Legge 10/77, limitatamente agli interventi           
dei programmi di edilizia agevolata localizzati in aree esterne ai              
piani di zona di cui alla Legge 167/62 ed esterne anche alle aree               
delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge 865/71;                            
- che tali criteri dettati dal CER con delibera del 4/11/1993, sono             
stati recepiti con la convenzione-tipo assunta con delibera della               
Giunta regionale 2329/97 per il convenzionamento degli interventi               
localizzati nell'ambito del programma quadriennale di edilizia                  
residenziale pubblica 1992/1995, attuato con delibera del Consiglio             
regionale 2210/94, ma hanno ricadute anche sulla convenzione tipo di            
cui agli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 riportata all'Allegato E della           
presente delibera;                                                              
- che e' opportuno fornire ai Comuni alcuni criteri di riferimento              
per la redazione della convenzione tipo da utilizzare nel caso di               
soggetti che costruiscano la propria prima abitazione e vogliano                
beneficiare delle condizioni di cui all'art. 9 della Legge 94/82                
(vedi Allegato E/1);                                                            
- che la Legge finanziaria 1996 (Legge 549/95, art. 3, commi da 75 ad           
81), modificata con la Legge finanziaria 1997 (Legge 662/96, art. 3,            
commi da 60 a 65) e Legge finanziaria 1999 (Legge 448/98, art. 31,              
commi da 45 a 50), stabilisce che, nel caso di cessione in proprieta'           
delle aree gia' concesse in diritto di superficie ai sensi degli                
artt. 27 e 35 della Legge 865/71 comprese nei piani di zona di cui              
alla Legge 167/62 o delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge                
865/71, le aree stesse possano venire disciplinate con la convenzione           
di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto della Legge 10/77; la           
medesima convenzione puo' essere stipulata nel caso di soppressione             
dei limiti di godimento decennali e ventennali previsti nelle                   
convenzioni ex artt. 27 e 35 della Legge 865/71 e successive                    
modifiche, qualora stipulate prima dell'entrata in vigore della Legge           
179/92;                                                                         
- che e' opportuno fornire ai Comuni alcuni criteri per adeguare la             
convenzione-tipo regionale alle casistiche previste dalle citate                
Leggi finanziarie 1996, 1997 e 1999 (vedi Allegato E/2);                        
- che e' altresi' opportuno fornire uno schema di atto unilaterale              
d'obbligo differenziato per le casistiche previste all'art. 7, ultimo           
comma, della Legge 10/77 (edilizia residenziale) e per quella                   
prevista dall'art. 40, comma 11, della L.R. 47/78 e successive                  
modifiche (interventi in zona agricola) (vedi Allegati F e                      
G);considerato altresi':                                                        
- che esistono tutte le premesse per procedere da parte della Regione           
all'aggiornamento del costo di costruzione per i nuovi edifici ai               
fini della determinazione del contributo di concessione attualmente             
definito dalle delibere di Consiglio regionale 2218/94 e 2375/95;               
- che, tenendo conto dei coefficienti di adeguamento a livello                  
provinciale, il costo di costruzione per gli interventi di edilizia             
residenziale agevolata di nuova edificazione stabilito con delibera             
di Giunta regionale 1663/96 (costo base al netto delle maggiorazioni            
di cui ai punti 2 e 3 del comma primo del punto 1.1 della citata                
delibera) varia nel territorio regionale da un minimo di Lire 892.000           
ad un massimo di Lire 1.050.000 per mq. di Sc;                                  
- che conseguentemente si ritiene opportuno stabilire il costo base             
di costruzione ai fini del contributo di concessione in Lire 900.000            
al mq. di Sc, valore prossimo al minimo sopra ricordato;                        
- che sembra inoltre opportuno consentire ai Comuni di individuare un           
coefficiente correttivo del costo base sopra determinato in relazione           
alle caratteristiche del Comune, anche tenuto conto del Piano                   
territoriale di coordinamento provinciale, variabile da un minimo di            
0,80 ad un massimo di 1,2;                                                      
- che sembra altresi' opportuno introdurre modalita' di aggiornamento           
periodico ed autonomo da parte dei Comuni del costo base determinato            
ai sensi delle presenti disposizioni;                                           
- che l'art. 48 del DLgs 213/98 stabilisce la possibilita' di                   
effettuare pagamenti alla pubblica Amministrazione in Euro a partire            
dall'1/1/1999 ed e' quindi opportuno proporre, negli allegati al                
presente provvedimento, la doppia esposizione della moneta;                     
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di stabilire, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della Legge               
10/77, cosi' come modificato dall'art. 7 della Legge 537/93, il costo           
di costruzione dei nuovi edifici residenziali in Lire 900.000 per mq.           
di superficie complessiva Sc, definita come all'art. 2 del DM 801/77,           
fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 4 del DLgs 213/98 per             
la conversione in Euro degli importi in Lire;                                   
2) di consentire ai Comuni l'applicazione di un coefficiente                    
correttivo del costo di costruzione di cui al precedente punto 1),              
definito in base alle caratteristiche del Comune anche tenuto conto             
delle indicazioni del Piano territoriale di coordinamento                       
provinciale, variabile tra un minimo di 0,8 ed un massimo di 1,2;               
3) di stabilire che i Comuni, entro novanta giorni dalla data di                
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale della presente                 
deliberazione, debbano recepire con proprio atto deliberativo il                
costo di costruzione determinato al precedente punto 1), con il                 
coefficiente correttivo di cui al punto 2);                                     
4) di stabilire che il costo di costruzione cosi' determinato dai               
Comuni resti valido fino al 31/12/1999 e che dall'1/1/2000 il costo             
sia da adeguare annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione             
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata                  
dall'ISTAT per il periodo di un anno, con scadenza al 30 giugno                 
dell'anno precedente (ad esempio, nel gennaio 2000 si considera la              
variazione intervenuta tra il 30 giugno 1998 e il 30 giugno 1999);              
5) di ridefinire l'intera normativa per il contributo di concessione            
relativo al costo di costruzione nel modo indicato agli allegati                
A-B-C-D, che formano parte integrante della presente delibera;                  
6) di aggiornare la convenzione tipo di cui agli artt. 7 e 8 della              
Legge 10/77 ed i collegati atti unilaterali d'obbligo (art. 7, comma            
4, della Legge 10/77 ed art. 40, comma 11, della L.R. 47/78 e                   
successive modifiche) nei modi indicati agli allegati E-E/1-E/2-F-G,            
che formano parte integrante della presente delibera;                           
7) di abrogare i punti 2, 3, 4, 5, 6 della delibera del Consiglio               
regionale 1098/77 ed i punti della delibera del Consiglio regionale             
2351/84 che modificano i punti 2.2 e 2.6 della citata delibera del              
Consiglio regionale 1098/77, contenenti la previgente normativa sul             
contributo di concessione relativo al costo di costruzione e la                 
convenzione tipo;                                                               
8) di sopprimere i riferimenti al costo di costruzione contenuti al             
punto 1.8.2 della delibera di Consiglio regionale 1706/78, modificata           
con delibera di Consiglio regionale 2792/80;                                    
9) di abrogare le delibere consiliari 2218/94 e 2375/95, fermo                  
restando che le relative disposizioni vanno applicate agli atti                 
presentati al Comune entro la data di esecutivita' della delibera               
comunale di recepimento della presente normativa;                               
10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione.                                                                  
(seguono Allegati)                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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