REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1999, n. 693

Approvazione nuovo statuto "Fondazione casa per anziani cav. Bruno Patrioli - ONLUS" di Medesano (PR)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza in            
data 25 luglio 1998, con cui il Presidente della "Casa per anziani              
cav. Bruno Patrioli" avente sede in Medesano (Parma) - giuridicamente           
riconosciuta ai sensi dell'art. 12 del Codice civile con decreto del            
Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 480 del 31              
luglio 1981 - chiede che la Regione Emilia-Romagna approvi il nuovo             
statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del            
27 giugno 1998 e formalizzato con atto del notaio dr. Michele Micheli           
repertorio n. 23247, raccolta n. 1182;                                          
considerato che il nuovo statuto, redatto soprattutto allo scopo di             
consentire all'ente di cui trattasi di avvalersi del regime                     
tributario agevolato di cui al DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, reca               
modificazioni riguardanti, fra l'altro, la denominazione dell'ente              
stesso (modificata in "Fondazione Casa per anziani cav. Bruno                   
Patrioli - ONLUS"), le sue finalita' istituzionali e le sue modalita'           
di funzionamento;                                                               
ritenuta l'opportunita' di approvare lo statuto in esame,                       
apportandovi tuttavia le seguenti modificazioni:                                
a) al primo articolo: 1) si inseriscono le parole "art. 1" prima del            
testo dell'articolo stesso; 2) al primo comma, al nome "Antonio" si             
aggiunge il cognome "Bernini"; 3) viene aggiunto un secondo comma               
cosi' formulato: "La Fondazione ha sede in Medesano (Parma)";                   
b) all'art. 2: 1) vengono eliminate le virgolette poste all'inizio ed           
al termine dell'articolo; 2) al primo comma vengono eliminate le                
parole "in forma di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale            
(ONLUS)"; 3) allo stesso primo comma le parole "persone anziane o a             
rischio di non autosufficienza fisica e psichica" vengono sostituite            
con "persone anziane o adulte non autosufficienti"; 4) il secondo               
comma viene cosi riformulato: "A tal fine, operando anche in                    
collaborazione con le istituzioni locali preposte alle problematiche            
degli anziani, puo' gestire strutture residenziali o                            
semiresidenziali, attuare iniziative di tutela e valorizzazione,                
attivita' culturali e ricreative, nonche' qualsiasi attivita'                   
connessa ed accessoria per natura, in quanto integrativa delle                  
attivita' sopra elencate";                                                      
c) all'art. 6: 1) al primo comma, le parole "nominati dal Consiglio             
comunale di Medesano (di cui due proposti dalla minoranza ed uno                
dalla maggioranza)" sono sostituiti con "nominati dal Comune di                 
Medesano"; 2) al quarto comma le parole "i membri elettivi di cui al            
III comma" sono sostituite con "i membri elettivi di nomina comunale            
e quelli eletti dall'Assemblea dei soci sostenitori";                           
d) al secondo comma dell'art. 9, le parole "dall'Ente fondatore" sono           
sostituite con "dal Consiglio di amministrazione";                              
e) al secondo comma dell'art. 12, dopo le parole "dal Vicepresidente            
o," sono inserite le parole "in caso di assenza di entrambi";                   
f) il primo comma dell'art. 17 viene cosi sostituito: "Le sedute del            
Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione se               
presente almeno la meta' piu' uno dei membri che lo compongono ed in            
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le sedute            
del Comitato esecutivo sono valide se presente almeno la meta' piu'             
uno dei membri che lo compongono";                                              
g) all'art. 20 bis: 1) il numero dell'articolo viene modificato in              
"21", con conseguente slittamento della numerazione degli articoli              
successivi; 2) vengono eliminate le parole "o siano effettuate a                
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno                
parte della medesima ed unitaria struttura";                                    
h) viene invertito l'ordine degli attuali artt. 24 e 25;                        
i) all'attuale art. 25 (che conserva detto numero) viene aggiunto un            
comma cosi' formulato: "In ogni caso, l'ente destinatario dovra'                
essere giuridicamente riconosciuto, avere sede nel comune di Medesano           
o nei comuni limitrofi ed operare in settori analoghi a quello in cui           
opera la Fondazione";                                                           
dato atto che le modificazioni di cui sopra sono state comunicate               
all'ente interessato con nota n. 41375/SOC in data 8 ottobre 1998 e             
che l'ente stesso ha espresso assenso in proposito, insistendo                  
tuttavia affinche' venga mantenuta la norma secondo cui due dei                 
membri di nomina comunale dovrebbero essere scelti fra esponenti                
proposti dalla minoranza ed uno fra quelli proposti dalla                       
maggioranza;                                                                    
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta, in quanto lesiva               
dell'autonomia comunale, dato che la determinazione dei criteri che             
presiedono alle nomine di competenza comunale spetta unicamente al              
Consiglio comunale in base al comma 5 dell'art. 36 della Legge 8                
giugno 1990, n. 142 come modificato dall'art. 13 della Legge 81/93 e            
non puo' essere rimessa ad un soggetto terzo, considerato anche che             
nelle norme statutarie di un ente non possono essere inserite norme             
che riguardano l'ordinamento di persone giuridiche diverse (cfr                 
Consiglio di Stato, Sezione II, 12 giugno 1973, n. 945);                        
dato atto che la Commissione consiliare Sicurezza sociale,                      
interpellata ai sensi dell'art. 3, III comma della L.R. 35/87, si e'            
espressa favorevolmente nella seduta del 13 maggio 1999;                        
visti gli artt. 14 del DPR 616/77, 16 del Codice civile, nonche'                
l'art 5 della succitata L.R. 35/87;                                             
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, VI comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino in merito alla                       
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI             
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della           
Giunta regionale 2541/95;                                                       
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali,                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il nuovo statuto dell'ente che assume la                        
denominazione "Fondazione casa per anziani cav. Bruno Patrioli -                
ONLUS", avente sede in Medesano (Parma), nel testo allegato all'atto            
del notaio dr. Michele Micheli, repertorio n. 23247, raccolta n. 1182           
in data 27 giugno 1998, con le modificazioni di cui in premessa che             
qui si intendono integralmente riportate;                                       
2) di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata                 
integralmente nel Bollettino Ufficiale regionale.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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