DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 795
L.R. 24/98, art. 4 - Assegnazione e concessione dei finanziamenti di cui all'art. 18 della Legge 61/98 fra i Comuni interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del 1996, per la concessione di contributi ai proprietari di immobili destinati ad abitazione *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 18 della Legge 30 marzo 1998, n. 61, che dispone interventi
a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna
danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1996;
- in particolare il comma 1 del predetto articolo, che assegna ai
proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati
distrutti o comunque non recuperabili, un contributo a fondo perduto
per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile
abitazione, ed il comma 2 del medesimo articolo, che stabilisce un
contributo a fondo perduto fino al 75% dei danni subiti, con
priorita' per le abitazioni principali, al fine del recupero degli
immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;
considerato che, in base al comma 9 del medesimo articolo, i
contributi sono concessi nel limite di Lire 28.000.000.000 (pari a
Euro 14.460.793,17) per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, a cui
si applica la franchigia stabilita dall'art. 5, comma 1, della stessa
legge, in ragione di Lire 5.000.000 (pari a Euro 2.582,28) per
intervento, ai sensi del comma 7;
visto l'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24, che disciplina la
concessione dei contributi di cui sopra, rimanda ad una successiva
delibera di Giunta regionale la determinazione delle tipologie di
grave danno per le quali possono essere richiesti i contributi
suddetti, e impegna i Comuni a recepire le richieste dei privati e a
trasmettere alla Regione, previ i necessari accertamenti, l'elenco
dei soggetti aventi titolo a richiedere i contributi in base ai
criteri stabiliti dalla citata legge statale;
considerato che:
- il termine di sessanta giorni originariamente previsto dal comma 3
dell'art. 4 della legge regionale suddetta, per la presentazione
delle richieste ai Comuni da parte dei privati, e successivamente
prorogato dall'art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 33 di ulteriori
sessanta giorni, e' definitivamente scaduto in data 5 novembre 1998;
- che l'importo di Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) come limite
massimo per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
previsto dal comma 3 dell'art. 4 della L.R. 24/98, e' stato
successivamente elevato a Lire 20.000.000 (pari a Euro 10.239,14)
dalla predetta L.R. 33/98, essendo richiesta la perizia giurata
redatta da professionista abilitato al di sopra di tale importo;
richiamate le modalita' per la determinazione dei contributi a favore
degli immobili gravemente danneggiati dai dissesti idrogeologici,
cosi' come precisate dalla delibera della Giunta regionale n. 1147
del 13 luglio 1998, esecutiva, e differenziate in base alla
localizzazione degli immobili in zona 1 o in zona 2, effettuata con
la perimetrazione delle aree a rischio di cui alla delibera della
Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 1998, poi integrata dalla
deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 1999, n. 309 per
Corniglio, tutte esecutive a termine di legge;
rilevato che la suddetta delibera 1147/98, in analogia con l'art. 18,
comma 2 della Legge 61/98, stabilisce che per le abitazioni
secondarie ricadenti in zona 1, il contributo, finalizzato alla
demolizione e ricostruzione in altra zona, e' concesso nella misura
massima del 75% e si applica alla superficie utile abitabile come
definita dal DM 5 agosto 1994;
preso atto che, per quanto attiene i danni provocati alle abitazioni
private dai dissesti idrogeologici considerati, sulla base
dell'Ordinanza ministeriale, dall'art. 17, comma 1, della Legge
61/98, sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna richieste da parte
dei sottoindicati Comuni riportanti l'elenco dei soggetti che hanno
subito gravi danni e che abbiano titolo per ricevere i contributi in
base alla legge statale e quella regionale con la specificazione per
ognuno di essi dell'ammontare dei danni, documentazione trattenuta
agli atti del Servizio competente e dallo stesso verificata per
regolarita' contabile e congruita':
- Gaggio Montano, in provincia di Bologna, per la frana di Marano,
con delibera di Giunta comunale n. 210 del 19/12/1998, con la quale
si trasmette una richiesta di Lire 364.500.000 (pari a Euro
188.248,54);
- Vetto, in provincia di Reggio Emilia, per la frana di Groppo, con
delibera di Giunta comunale n. 14 del 28/1/1999, con cui si trasmette
una richiesta complessiva di Lire 1.118.250.200 (pari a Euro
577.528,03);
- Corniglio, in provincia di Parma, con delibera di Giunta comunale
n. 51 del 29/3/1999, con la quale si trasmette una richiesta
complessiva di Lire 10.678.974.193 (pari a Euro 5.515.229,90);
preso atto inoltre delle richieste di contributo trasmesse alla
Regione da parte dei Comuni ricadenti nei territori delle province di
Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli' e Rimini, colpite dagli eventi
alluvionali dell'ottobre e del dicembre 1996, cosi' come riportato
nell'Allegato "A", parte integrante della presente delibera anch'essa
completa della documentazione sopraindicata;
rilevato che l'entita' dei danni accertati dai Comuni da' luogo ad un
contributo, calcolato in base ai criteri di cui all'art. 18 della
Legge 61/98, quantificato in complessive Lire 20.576.346.152 (pari a
Euro 10.626.795,93);
ritenuto pertanto di poter utilizzare la predetta disponibilita' per
ripartire ai Comuni richiedenti una somma non inferiore al tetto
massimo del 75% dei danni rilevati;
dato atto che l'art. 14 della L.R. 24/98 apporta le necessarie
variazioni al bilancio regionale, prevedendo al Capitolo 48261
"Contributi a favore di privati per danni ad immobili ad uso
abitativo causati dagli eventi alluvionali e da dissesti
idrogeologici (art. 18, commi 1 e 2, Legge 30/3/1998, n. 61) - Mezzi
statali", uno stanziamento di competenza e di cassa di Lire
28.000.000.000 (pari a Euro 14.460.793,17);
vista la L.R. n. 6 del 28/4/1999 ed in particolare l'allegata Tabella
H);
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo
comma, della L.R. 31/77 e successive modificazioni e che pertanto
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto a
termine di quanto previsto al punto 5.1.1.1 del dispositivo della
deliberazione 2541/95;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,
in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi, in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto, ai sensi del predetto articolo di legge e
della sopracitata deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, in merito alla
regolarita' contabile del presente atto, ai sensi del predetto
articolo di legge e della sopracitata deliberazione;
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area - Qualita' edilizia -
Sistemi informativi e telematici - Organizzazione,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto partitamente indicato in
narrativa e che qui si intende integralmente riportato l'assegnazione
dei finanziamenti in attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2 della Legge
61/98 fra i Comuni che ne hanno fatto richiesta e in relazione al
fabbisogno dagli stessi indicato, secondo quanto previsto
nell'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, per
quanto riguarda i danni cagionati dagli eventi alluvionali per un
onere finanziario quantificato in Lire 8.875.799.959 (pari a Euro
4.583.968,12) e, per quanto riguarda i danni dovuti a dissesti
idrogeologici, in base alle richieste dei Comuni riportate in
premessa e opportunamente parametrate e ricondotte ai criteri di
legge per un onere finanziario quantificato in Lire 11.700.546.193
(pari a Euro 6.042.827,80) articolato secondo lo schema seguente:
Lire Euro
Gaggio Montano (BO) 364.500.000 (188.248,54)
Vetto (RE) 657.072.000 (339.349,37)
Corniglio (PR) 10.678.974.193 (5.515.229,90)
2) di concedere a ciascuno dei Comuni elencati le disponibilita'
finanziarie rilevabili nel suddetto Allegato "A" e nello schema di
cui al precedente punto 1), per un importo complessivo di Lire
20.576.346.152 (pari a Euro 10.626.795,93);
3) di impegnare la somma di Lire 20.576.346.152 (pari a Euro
10.626.795,93) registrata al n. 2008 di impegno sul Capitolo 48261
"Contributi a favore di privati per danni ad immobili ad uso
abitativo causati dagli eventi alluvionali e da dissesti
idrogeologici (art. 18, commi 1 e 2, Legge 30/3/1998, n. 61) - Mezzi
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, che presenta
la necessaria disponibilita';
4) di dare atto che, ad esecutivita' della presente deliberazione, il
Responsabile del Servizio regionale competente provvedera' con
proprio atto formale, ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77
come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2
e 5.3 del dispositivo della deliberazione 2541/95, alla liquidazione
e alla emissione della richiesta del titolo di pagamento in un'unica
soluzione, di quanto assegnato a ciascun Comune;5) di dare atto
altresi' che:
a) i Comuni, nell'ambito delle disponibilita' loro concesse, al
verificarsi della condizione di cui al precedente punto 4),
provvederanno ad assegnare i contributi ai soggetti aventi diritto,
nel rispetto delle modalita' stabilite dall'art. 4, comma 6, della
L.R. 24/98 e secondo le disposizioni di calcolo previste dalla stessa
legge;
b) in base all'art. 4, comma 7, della L.R. 24/98, i Comuni dovranno
trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi
effettivamente erogati e che le somme non erogate dovranno essere
restituite alla Regione;
6) di stabilire conseguentemente il termine di 180 giorni dalla fine
dei lavori eseguiti dai soggetti beneficiari dei contributi, entro il
quale i Comuni dovranno rendicontare le somme erogate e restituire
alla Regione quelle non erogate;
7) di stabilire che, in base all'art. 9, comma 2, della L.R. 24/98,
le somme non utilizzate possano essere destinate dalla Giunta
regionale per interventi pubblici connessi agli eventi stessi o per
far fronte a situazioni di riconosciuto rischio idrogeologico;
8) di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento si rinvia alle disposizioni operative indicate
nella L.R. 24/98 e successive modificazioni;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna.
(segue Allegato)